((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))
Quali sono i requisiti tecnici e i limiti di applicazione del Decreto Legislativo 311/1991 per i recipienti semplici a pressione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 311/1991 disciplina la commercializzazione e la fabbricazione dei recipienti semplici a pressione in Italia, attuando le direttive europee in materia. Si applica ai recipienti saldati destinati a contenere aria o azoto a pressione interna superiore a 0,5 bar, fabbricati in serie con specifiche caratteristiche costruttive. La normativa riguarda produttori, importatori e distributori di questi recipienti, imponendo loro il rispetto di standard tecnici e di sicurezza definiti. In pratica, il decreto stabilisce che i recipienti devono avere una pressione massima di esercizio non superiore a 30 bar e un prodotto pressione-capacità (PS x V) non superiore a 10.000 bar×litri, essere costruiti con materiali specifici (acciaio non legato, alluminio non legato o leghe di alluminio ricotto) e operare entro range di temperatura definiti (-50°C a 300°C per acciaio; -50°C a 100°C per alluminio). Sono esclusi dall'ambito di applicazione i recipienti per usi nucleari, quelli destinati a navi e aeromobili, e gli estintori, che seguono normative specifiche separate.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 311/1991
# DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311
## <em><strong>((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))</strong></em>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio , in materia di recipienti semplici a pressione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai recipienti ((semplici a pressione fabbricati in serie)) , di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: ((a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;)) b) il recipiente è costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per ((l'installazione su o per la propulsione)) di navi o aeromobili, nonchè gli estintori.
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Il Decreto Legislativo 311/1991 è il riferimento normativo per recipienti semplici a pressione, marcatura CE, conformità tecnica e sicurezza industriale. Aziende manifatturiere e importatori devono verificare conformità costruttiva, limiti di pressione e temperatura, e documentazione tecnica secondo le direttive europee 87/404/CEE e 2014/29/UE.
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