Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 311/1991

((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))

Pubblicato: 04/10/1991 In vigore dal: 27/09/1991 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti tecnici e i limiti di applicazione del Decreto Legislativo 311/1991 per i recipienti semplici a pressione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 311/1991 disciplina la commercializzazione e la fabbricazione dei recipienti semplici a pressione in Italia, attuando le direttive europee in materia. Si applica ai recipienti saldati destinati a contenere aria o azoto a pressione interna superiore a 0,5 bar, fabbricati in serie con specifiche caratteristiche costruttive. La normativa riguarda produttori, importatori e distributori di questi recipienti, imponendo loro il rispetto di standard tecnici e di sicurezza definiti. In pratica, il decreto stabilisce che i recipienti devono avere una pressione massima di esercizio non superiore a 30 bar e un prodotto pressione-capacità (PS x V) non superiore a 10.000 bar×litri, essere costruiti con materiali specifici (acciaio non legato, alluminio non legato o leghe di alluminio ricotto) e operare entro range di temperatura definiti (-50°C a 300°C per acciaio; -50°C a 100°C per alluminio). Sono esclusi dall'ambito di applicazione i recipienti per usi nucleari, quelli destinati a navi e aeromobili, e gli estintori, che seguono normative specifiche separate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 311/1991 # DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 ## <em><strong>((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))</strong></em> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio , in materia di recipienti semplici a pressione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai recipienti ((semplici a pressione fabbricati in serie)) , di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: ((a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualit&agrave; non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;)) b) il recipiente &egrave; costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavit&agrave; rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi &egrave; lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; c) la pressione massima di esercizio del recipiente &egrave; inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacit&agrave; del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 &#155;C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 &#155;C per i recipienti in acciaio e 100 &#155;C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosit&agrave; pu&ograve; causare una emissione di radioattivit&agrave;, quelli appositamente previsti per ((l'installazione su o per la propulsione)) di navi o aeromobili, nonch&egrave; gli estintori.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 311/1991 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 311/1991 è il riferimento normativo per recipienti semplici a pressione, marcatura CE, conformità tecnica e sicurezza industriale. Aziende manifatturiere e importatori devono verificare conformità costruttiva, limiti di pressione e temperatura, e documentazione tecnica secondo le direttive europee 87/404/CEE e 2014/29/UE.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 1991

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologic… Decreto Ministeriale 462 Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la pien… Decreto del Presidente della Repubblica 461 Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377… Decreto del Presidente della Repubblica 460 Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli. Decreto Ministeriale 459 Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conver… Decreto Ministeriale 458 Regolamento per la revisione delle corrispondenze postiqualifiche all'estero del personal… Decreto del Presidente della Repubblica 457 Regolamento recante modificazioni alla tariffa dei geologi. Decreto Ministeriale 456 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiut… Decreto Ministeriale 455

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →