Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Cosa disciplina il Decreto Legislativo 31/2010 in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e quali benefici economici prevede?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 31/2010 regola la localizzazione e la gestione del Deposito Nazionale italiano destinato allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi provenienti da attività nucleari pregresse. Il decreto si applica a livello nazionale e riguarda sia le amministrazioni pubbliche competenti che gli enti locali interessati dalla realizzazione dell'impianto. In pratica, il decreto stabilisce le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito Nazionale, insieme a un Parco Tecnologico che includerà un Centro di studi e sperimentazione. Aspetto rilevante per gli enti locali e le comunità interessate è la previsione di benefici economici specifici: il decreto infatti disciplina i compensi e gli incentivi economici da corrispondere alle persone residenti nel territorio circostante il sito, alle imprese operanti nella zona e agli enti locali coinvolti, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione dell'infrastruttura.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 31/2010
# DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31
## Disciplina <em><strong>(( . . . ))</strong></em> dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici <em><strong>(( . . . ))</strong></em>, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante "Disposizioni per lo sviluppo e l 'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25; VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica"; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000"; VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 , recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282 , "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"; VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale"; VISTO l' articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009; VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta; ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010 ; RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell' articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarità tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Oggetto) )) (( . 1. Con il presente decreto si disciplinano: a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale; b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati. ))
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Il Decreto Legislativo 31/2010 rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, disciplinando localizzazione del Deposito Nazionale, procedure autorizzative e benefici economici territoriali. Amministratori pubblici, enti locali e consulenti ambientali lo consultano per questioni relative a sicurezza nucleare, valutazioni ambientali strategiche, compensi alle comunità locali e conformità alla normativa Euratom sulla sicurezza degli impianti nucleari.
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