Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).
Quali sono i requisiti e il campo di applicazione del Decreto Legislativo 304/1991 sui carrelli semoventi per movimentazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 304/1991 recepisce due direttive europee (86/663/CEE e 89/240/CEE) e stabilisce la disciplina tecnica e di sicurezza per i carrelli semoventi utilizzati nella movimentazione di merci. Si applica ai carrelli con portata inferiore a 10.000 kg e ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N, escludendo i veicoli su rotaie. La normativa riguarda tutti i veicoli a ruote destinati a trasportare, trainare, spingere, sollevare o immagazzinare carichi, sia quelli comandati da operatori a terra che da operatori a bordo su posti di guida fissi o sollevabili. Il decreto definisce le caratteristiche costruttive, i requisiti tecnici di sicurezza e le classificazioni dei diversi tipi di carrelli, rimandando all'Allegato I per le specifiche dettagliate. Per le aziende che utilizzano o commercializzano questi mezzi, la conformità al decreto è obbligatoria e rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la responsabilità civile.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 304
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 304/1991
# DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 304
## Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22
dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988,
relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma
dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
1990).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, gli articoli 1, 2 e 55 e l'allegato A, concernenti la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della Commissione , relative ai carrelli semoventi per movimentazione, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione e definizioni 1. Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N. 2. Ai sensi del presente decreto è un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito. 3. Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.
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Il Decreto Legislativo 304/1991 è il riferimento normativo italiano per carrelli semoventi per movimentazione, requisiti tecnici di sicurezza e conformità alle direttive europee. Aziende logistiche, magazzini e distributori devono verificare la conformità dei loro mezzi secondo le classificazioni e i parametri di portata e sforzo al gancio previsti. Consulenti sulla sicurezza e responsabili di magazzino consultano questa normativa per garantire l'adeguatezza dei carrelli elevatori, transpallet e trattori industriali utilizzati nelle operazioni di movimentazione merci.
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