Attuazione della ((direttiva 88/667/CEE)) recante quarta modifica
alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a
norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge
comunitaria 1990).
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 300/1991 e quali normative modifica in materia di cosmetici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 300/1991 attua in Italia la direttiva comunitaria 88/667/CEE, che rappresenta la quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE sulla disciplina dei prodotti cosmetici. Questo decreto riguarda principalmente i produttori, i distributori e i commercianti di cosmetici, nonché le autorità di controllo sanitario, in quanto modifica la normativa nazionale sulla produzione e la vendita di tali prodotti. Il provvedimento interviene sulla legge 11 ottobre 1986, n. 713, che costituiva il precedente quadro normativo italiano per l'attuazione delle direttive comunitarie sui cosmetici, adeguandola ai nuovi standard europei. In pratica, il decreto introduce modifiche alle regole sulla composizione, l'etichettatura, la pubblicità e la commercializzazione dei prodotti cosmetici, al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea e garantire la libera circolazione dei cosmetici nel mercato interno.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 300
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 300/1991
# DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 300
## Attuazione della <em><strong>((direttiva 88/667/CEE))</strong></em> recante quarta modifica
alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a
norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge
comunitaria 1990).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della (( direttiva 88/667/CEE)) del Consiglio del 21 dicembre 1988 , recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. La legge 11 ottobre 1986, n. 713 , recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, di seguito indicata come "legge", è modificata in conformità a quanto previsto dagli articoli successivi.
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Il Decreto Legislativo 300/1991 è il riferimento normativo per chi opera nel settore cosmetico e deve conformarsi alle direttive europee sulla disciplina dei prodotti cosmetici, in particolare sulla composizione, etichettatura e commercializzazione. Aziende cosmetiche, distributori e consulenti del settore lo consultano per comprendere gli obblighi in materia di armonizzazione legislativa comunitaria, modifiche alle direttive europee e adeguamento della normativa nazionale alle direttive 76/768/CEE e 88/667/CEE.
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