Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)
Cosa prevede il Decreto Legislativo 28/2010 in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 28/2010 attua la delega contenuta nella legge 69/2009 e recepisce la direttiva europea 2008/52/CE, creando un sistema strutturato di mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. La normativa si applica a tutte le dispute tra soggetti privati e pubblici che possono essere composte attraverso un accordo amichevole, rappresentando un'alternativa al contenzioso giudiziale. Il decreto definisce i ruoli principali: il mediatore è un terzo imparziale che assiste le parti nella ricerca di un accordo, senza poter imporre decisioni vincolanti, mentre gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati autorizzati a gestire questi procedimenti. Per i professionisti e le aziende, questa normativa è rilevante perché consente di risolvere controversie commerciali in modo più rapido ed economico rispetto al processo ordinario, riducendo costi legali e tempi di definizione delle dispute. Il decreto istituisce inoltre un registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, garantendo trasparenza e qualità dei servizi offerti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010
# DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
## Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali. (10G0050)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 , recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: ((a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa)) ; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonchè, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 .
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Il Decreto Legislativo 28/2010 è il riferimento normativo per mediazione, conciliazione stragiudiziale e risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti legali lo consultano per comprendere le procedure di mediazione, i requisiti degli organismi autorizzati, il ruolo del mediatore e le modalità di composizione amichevole delle liti, in alternativa al ricorso al giudice ordinario.
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