Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 266/2006

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.

Pubblicato: 18/10/2006 In vigore dal: 18/09/2006 Documento ufficiale

Quali sono le violazioni sanzionate dal Decreto Legislativo 266/2006 in materia di detergenti?

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Il Decreto Legislativo 266/2006 introduce un sistema di sanzioni amministrative e penali per chi viola le disposizioni del Regolamento CE 648/2004 sulla commercializzazione dei detergenti. La normativa si applica a tutti gli operatori che immettono detergenti e tensioattivi sul mercato italiano, inclusi produttori, importatori e distributori. In particolare, il decreto disciplina le violazioni degli articoli 4, 9 e 11 del regolamento comunitario, che stabiliscono i principi e i requisiti essenziali per l'immissione in commercio di questi prodotti. Le violazioni riguardano principalmente il mancato rispetto dei criteri di biodegradabilità dei tensioattivi, l'etichettatura scorretta, la mancata comunicazione dei dati di sicurezza e la non conformità alle specifiche tecniche richieste. Per le aziende del settore chimico e della detergenza, il rispetto di questa normativa è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la conformità ai requisiti europei di sicurezza e sostenibilità ambientale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 266

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 266/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 266 ## Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5; Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 , relativo ai detergenti, e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE , relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 , recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136 , concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006; Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 , 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 , di seguito denominato: « regolamento (CE) n. 648/2004 », che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi deIl'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2005.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, così recita: «Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.». - Il regolamento (CE) n. 648/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;». - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , recante: «Materia di organizzazione del Governo.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. - La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999. - La direttiva 2001/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 226 del 22 agosto 2001. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1989, n. 162. - La legge 26 aprile 1983, n. 136 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119. Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004 , vedi note alle premesse.

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Il Decreto Legislativo 266/2006 è il riferimento normativo per sanzioni amministrative e penali in materia di detergenti, regolamento CE 648/2004, biodegradabilità dei tensioattivi e immissione in commercio. Aziende produttrici, importatori e distributori di detergenti devono consultarlo per conformità normativa, etichettatura obbligatoria, requisiti tecnici e responsabilità amministrativa.

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