Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 26/2006

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Pubblicato: 03/02/2006 In vigore dal: 30/01/2006 Documento ufficiale

Qual è la natura giuridica della Scuola superiore della magistratura e quali sono le sue competenze principali secondo il Decreto Legislativo 26/2006?

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Il Decreto Legislativo 26/2006 istituisce la Scuola superiore della magistratura come ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica e piena capacità di diritto privato. La Scuola ha competenza esclusiva in materia di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati, rappresentando il principale organismo preposto a questi compiti nel sistema giudiziario italiano. L'ente gode di autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e contabile, operando secondo il proprio statuto e i regolamenti interni nel rispetto della normativa vigente. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Scuola si avvale di personale proveniente dall'organico del Ministero della giustizia o comandato da altre amministrazioni, fino a un massimo di cinquanta unità, selezionato attraverso procedure specifiche organizzate dalla stessa Scuola in base alle esigenze e competenze richieste.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 26/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26 ## Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150 , recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico; Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005 , concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonchè nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005 ; Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1; Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati; Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Finalità e funzioni Art. 1 (Scuola superiore della magistratura) 1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuolà. 2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati. 3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge. 4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. 5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola. 6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5. 7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato ((è a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente ((,)) e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonchè le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale ((assegnate alla Scuola)) . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo. (7) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 51, comma 6) che "L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 , si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola".

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Il Decreto Legislativo 26/2006 disciplina l'istituzione della Scuola superiore della magistratura come ente pubblico autonomo con competenze esclusive in formazione e aggiornamento dei magistrati, tirocinio degli uditori giudiziari e formazione continua. La normativa regola l'autonomia gestionale, l'assegnazione del personale dal Ministero della giustizia, il trattamento economico accessorio e l'indennità di funzione, nonché l'individuazione delle sedi della Scuola secondo i criteri stabiliti da decreto ministeriale.

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