Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Qual è l'oggetto e la finalità del Decreto Legislativo 251/2007 in materia di protezione internazionale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 251/2007 attua in Italia la direttiva europea 2004/83/CE e stabilisce le regole per riconoscere lo status di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi e apolidi. La normativa si applica a stranieri che richiedono protezione nel territorio italiano e definisce i criteri minimi per l'attribuzione di tale qualifica, garantendo standard comuni a livello europeo. Il decreto prevede sia le procedure di riconoscimento della protezione sia i diritti e i benefici concreti che spettano a chi ottiene lo status (accesso al lavoro, assistenza sanitaria, alloggio, documenti di viaggio). Aspetti rilevanti riguardano la distinzione tra rifugiati (persone perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a gruppo sociale) e beneficiari di protezione sussidiaria (coloro che corrono rischio di danno grave nel Paese di origine), nonché le garanzie procedurali nel corso dell'esame delle domande.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 251/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251
## Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 , recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonchè norme sul contenuto dello status riconosciuto)) .
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Il Decreto Legislativo 251/2007 è il riferimento normativo principale per l'attribuzione dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione internazionale in Italia. Operatori del settore, avvocati e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a diritti dei richiedenti asilo, motivi di persecuzione, esclusioni dalla protezione e contenuto dello status riconosciuto secondo gli standard europei.
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