Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 250/2006

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento.

Pubblicato: 14/08/2006 In vigore dal: 25/07/2006 Documento ufficiale

Quali sono le competenze delegate alla Provincia autonoma di Trento in materia di accademie di belle arti, conservatori di musica e istituti superiori per le industrie artistiche?

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Il Decreto Legislativo 250/2006 attua lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige delegando alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale presenti nel territorio provinciale. Ciò significa che la Provincia esercita poteri di programmazione, autorizzazione e controllo su accademie di belle arti, ISIA, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, acquisendo il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale quando previsto. La Provincia può inoltre emanare norme legislative proprie in materia di finanziamento e edilizia di queste istituzioni, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Lo Stato mantiene il ruolo di determinare annualmente i contributi finanziari sulla base di parametri utilizzati per istituti analoghi nel resto del territorio nazionale, garantendo così un coordinamento tra autonomia provinciale e principi di equità nazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 250

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 250/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 250 ## Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Trento si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto. 2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione. 3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca. 4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi. 5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. 6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento degli analoghi istituti operanti nel restante territorio nazionale. 7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti. 8. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonchè programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonchè i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 9. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 8, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi. 10. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale dipendente, ivi compreso quello non insegnante, in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Trento, rimane alle dipendenze dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Mussi, Ministro dell'università e della ricerca Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Note all'art. 1: - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - Lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige è citato nelle note alle premesse ( D.P.R. n. 670/72), e gli articoli 16 e 17 dello Statuto medesimo riguardano le "Disposizioni comuni alla regione ed alle province".

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