Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 25/2007 e come si applicano le norme sulla informazione e consultazione dei lavoratori?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 25/2007 attua la direttiva europea 2002/14/CE e stabilisce il quadro generale per il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e unità produttive situate in Italia. La normativa si applica a tutte le aziende e riguarda i rapporti tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, prevedendo che le modalità concrete di informazione e consultazione siano definite dal contratto collettivo di lavoro. L'obiettivo è garantire l'efficacia di questi diritti attraverso un equilibrio tra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori, favorendo la collaborazione e il rispetto reciproco di diritti e obblighi. In pratica, le aziende devono informare e consultare i propri lavoratori (o loro rappresentanti) su questioni che li riguardano, secondo le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva, senza compromettere l'operatività dell'impresa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 25/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25
## Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877 ; Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , recante attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994 , relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ; Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 , che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia. 2. Le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 18 dicembre 1973, n. 877 , reca: «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio». - Il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - La direttiva 94/45/CE è pubblicata nella nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 30 settembre 1994, n. L 254. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario. - La direttiva 2002/14/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 23 marzo 2002, n. L 80. La legge 18 aprile 2005, n. 62 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
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Il Decreto Legislativo 25/2007 è il riferimento normativo per informazione e consultazione dei lavoratori, diritti sindacali e relazioni industriali in Italia. Consulenti del lavoro e responsabili HR lo consultano per comprendere obblighi di comunicazione aziendale, coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e conformità alle direttive europee sulla partecipazione dei dipendenti.
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