Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 24/2006

Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Pubblicato: 03/02/2006 In vigore dal: 23/01/2006 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 24/2006 all'organico dei magistrati della Corte di Cassazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 24/2006 interviene sulla struttura organizzativa della Corte di Cassazione modificando il numero e la qualifica dei magistrati. In primo luogo, sopprime 30 posti di magistrato di appello presso la Corte e li sostituisce con 15 posti di consigliere di cassazione, mentre i restanti 15 posti vengono convertiti in magistrati di tribunale. Inoltre, elimina 22 posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte, sostituendoli con altrettanti posti di sostituto procuratore generale. Il decreto modifica anche la disciplina dei magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, portandoli a 37 unità con qualifica minima di magistrato di tribunale e almeno 5 anni di esperienza nelle funzioni di merito. Queste modifiche rispondono all'esigenza di razionalizzare l'organico della magistratura ordinaria secondo i principi della legge delega 150/2005, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli di bilancio costituzionali. Il decreto prevede che l'attribuzione dei nuovi posti sia subordinata al riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie, assicurando così una gestione ordinata della transizione organizzativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 24/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24 ## Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150 , recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005 , che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005 ; Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , nonchè alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione 1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione; b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5. 3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.". 4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 , e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto. 5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto. 6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 1 e il comma 5 dell' art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico): "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigre della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonchè la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonchè modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio; g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'art. 2. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.". "Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonchè disposizioni ulteriori). - 1 - 4. (Omissis). 5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonchè di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del molo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità; e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e". 6 - 48. (Omissis).". - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , reca: "Ordinamento giudiziario". - Si riporta il testo dell' art. 81 della Costituzione : "Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.". Nota all'art. 1: - La legge 5 marzo 1991, n. 71 , reca: "Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 24/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 24/2006 è il riferimento normativo per la riforma dell'organico della Corte di Cassazione, magistrati di cassazione, consigliere di cassazione e sostituto procuratore generale. Magistrati amministrativi e esperti di diritto giudiziario lo consultano per questioni relative a progressione delle funzioni, pianta organica della magistratura ordinaria, ufficio del massimario e ruolo, e per comprendere i criteri di attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 2006

Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. … Interpello AdE 296 Assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa in occasione del termine di scadenz… Interpello AdE 10 Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al com… Provvedimento AdE 262 Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 … Provvedimento AdE 241 Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a… Interpello AdE 223 Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un … Interpello AdE 633 Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di un… Interpello AdE 262 Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bil… Interpello AdE 3

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →