((Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come
modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione.))
Quali sono gli strumenti di misura disciplinati dal Decreto Legislativo 22/2007 e a quali requisiti devono conformarsi per essere immessi sul mercato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 22/2007 attua le direttive europee sulla metrologia legale e disciplina dieci categorie di strumenti di misura: contatori dell'acqua, contatori del gas, contatori di energia elettrica, contatori di energia termica, sistemi di misurazione di liquidi, strumenti per pesare automatici, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura dimensionale e analizzatori di gas di scarico. La norma si applica a tutti i dispositivi e sistemi che svolgono funzioni di misura e che devono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio. I requisiti di conformità sono stabiliti per garantire finalità di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza, ordine pubblico, protezione ambientale, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e lealtà delle transazioni commerciali. La normativa rappresenta uno strumento fondamentale per armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'UE in materia di strumenti di misura, garantendo che i dispositivi rispettino standard comuni di qualità, precisione e sicurezza prima di essere commercializzati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 22/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22
## <em><strong>((Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come
modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione.))</strong></em>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 , relativa agli strumenti di misura; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonchè l'allegato B; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici ((da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti»)) concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva ((...)) (MI-003), i contatori di ((energia termica)) (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010). 2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro ((messa a disposizione sul mercato o)) messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali. ((2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell' articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio . Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione))
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Il Decreto Legislativo 22/2007 è il riferimento normativo per strumenti di misura, metrologia legale e conformità CE nel settore dei contatori e dispositivi di misurazione. Aziende produttrici, distributori e installatori di contatori dell'acqua, gas ed energia devono consultarlo per comprendere i requisiti di marcatura CE, immissione in commercio e messa in servizio, nonché le disposizioni sull'immunità elettromagnetica secondo la direttiva 2014/30/UE.
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