Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
Cosa prevede il Decreto Legislativo 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini europei?
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Il Decreto Legislativo 206/2007 attua le direttive europee 2005/36/CE e 2006/100/CE, disciplinando il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea per l'accesso e l'esercizio di professioni regolamentate in Italia. La norma si applica a tutte le professioni regolamentate, ad eccezione di quelle riservate per legge a professionisti che esercitano pubblici poteri, come la professione notarile. Il decreto riguarda i cittadini europei che intendono esercitare la loro professione in Italia, garantendo loro il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche già acquisite nel paese di origine. In pratica, un medico, architetto, infermiere o farmacista proveniente da un altro Stato membro può richiedere il riconoscimento della propria qualifica per operare in Italia secondo le stesse modalità previste per i professionisti italiani. Il decreto introduce anche la possibilità di accesso parziale a una professione regolamentata e disciplina i criteri per il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani all'estero, facilitando la mobilità professionale all'interno dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 206/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206
## Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 , recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE , 98/21/CE , 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE ; Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296 , relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 , relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE , n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409 , relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee; Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905 , relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea; Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750 , relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 , relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE , n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE , in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell' articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. (( 1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonchè i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro. )) 2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.
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Il Decreto Legislativo 206/2007 è il riferimento normativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali, la libera circolazione dei professionisti europei e l'accesso alle professioni regolamentate. Consulenti del lavoro e studi professionali lo consultano per questioni relative a mobilità professionale, equiparazione di titoli, professioni sanitarie (medici, infermieri, farmacisti), architetti e accesso parziale a professioni regolamentate nel territorio nazionale.
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