Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 204/1996

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore.

Pubblicato: 24/04/1996 In vigore dal: 15/03/1996 Documento ufficiale

Quale è la destinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 204/1996 in materia di diritti d'autore e noleggio?

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Il Decreto Legislativo 204/1996 modifica la normativa sulla protezione del diritto d'autore, in particolare l'articolo 171-ter della legge 633/1941, che disciplina i reati di duplicazione abusiva e commercializzazione illegale di opere audiovisive, cinematografiche e fonogrammi. La novità principale introdotta da questo decreto riguarda la destinazione delle multe e delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle violazioni previste: questi importi non vanno più all'erario generale, ma vengono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Questo meccanismo rappresenta una forma di tutela indiretta dei creatori, poiché i proventi delle sanzioni contro la pirateria vengono reinvestiti nel sistema di protezione sociale degli autori. La norma si applica a chiunque commetta reati di duplicazione abusiva a scopo di lucro, commercializzi opere contraffatte, noleggi supporti non contrassegnati SIAE, o comunque ponga in commercio materiale protetto illegalmente.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 204/1996 # DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204 ## Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 , recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale; Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994 ; Visti gli articoli 1, comma 5 , e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 , è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 , reca attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. L'art. 17 di detto decreto inserisce l' art. 171-ter nella legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art. 1). - La direttiva 92/100/CEE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, così recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - L'art. 6, comma 1, della medesima legge così recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428 , e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489". Nota all'art. 1: - La legge 22 aprile 1941, n. 633 , disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 171-ter, introdotto dall' art. 17 del D.Lgs. n. 685/1994 , come modificato dal presente decreto, così recita: "Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque: a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a); c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione. 2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità. 3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati. 3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici".

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