Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 198/2006

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Pubblicato: 31/05/2006 In vigore dal: 11/04/2006 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Legislativo 198/2006 e come si applica il principio di parità tra uomini e donne?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 198/2006, noto come Codice delle Pari Opportunità, rappresenta il testo normativo di riferimento in Italia per l'eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso. Si applica trasversalmente in tutti i settori: occupazione, lavoro, retribuzione, ambito politico, economico, sociale, culturale e civile. Il decreto riguarda sia le pubbliche amministrazioni che i soggetti privati, imponendo loro di garantire parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutte le loro attività e politiche. In pratica, le aziende e le amministrazioni devono assicurare che non vi siano discriminazioni nel reclutamento, nella progressione di carriera, nella retribuzione e nelle condizioni di lavoro. Un aspetto rilevante è che il principio di parità non vieta l'adozione di misure positive a favore del sesso sottorappresentato, permettendo così azioni affermative per ridurre squilibri storici. Per commercialisti e aziende, questo significa che le politiche retributive, i criteri di assunzione e le progressioni di carriera devono essere strutturate in conformità a questi principi, con particolare attenzione alla documentazione e alla tracciabilità delle decisioni.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 198/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 ## Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonchè integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività). )) (( 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. 2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. ))

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