Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
A chi si applica il Decreto Legislativo 195/1995 e quali sono gli esclusi dal suo ambito di applicazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 195/1995 disciplina le procedure che regolano i contenuti del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia (anche a ordinamento militare) e delle Forze armate. Si tratta di una normativa che stabilisce le modalità contrattuali e organizzative per questi comparti della pubblica amministrazione. Il decreto esclude espressamente dall'applicazione i dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori e il personale di leva, nonché il personale ausiliario di leva, che rimangono disciplinati da ordinamenti specifici. Per il personale con qualifica dirigenziale, civile e militare, continua ad applicarsi il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene disposizioni generali sulla pubblica amministrazione. Le procedure previste dal decreto vengono attuate attraverso separati decreti del Presidente della Repubblica, uno per le Forze di polizia e uno per le Forze armate, garantendo così una disciplina differenziata per i due comparti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 195/1995
# DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195
## Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130 ; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili ((, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori)) ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
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Il Decreto Legislativo 195/1995 è il riferimento normativo per la disciplina del rapporto di impiego nelle Forze di polizia e Forze armate, escludendo dirigenti civili, ufficiali generali e personale di leva. Professionisti del diritto amministrativo e della gestione del personale pubblico lo consultano per questioni relative a procedure contrattuali, ordinamenti militari, qualifiche dirigenziali e applicazione del Decreto Legislativo 165/2001 nel settore della sicurezza e difesa.
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