Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 193/2010

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica. (10G0215)

Pubblicato: 23/11/2010 In vigore dal: 26/10/2010 Documento ufficiale

Quali competenze in materia di edilizia residenziale pubblica attribuisce il Decreto Legislativo 193/2010 alla Regione Valle d'Aosta?

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Il Decreto Legislativo 193/2010 implementa lo Statuto speciale della Valle d'Aosta trasferendo alla Regione autonoma specifiche funzioni e compiti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. La norma riconosce alla Regione il potere di definire livelli ulteriori del servizio abitativo e standard di qualità degli alloggi pubblici, tenendo conto delle peculiari caratteristiche orografiche e altimetriche del territorio valdostano. Inoltre, la Regione può stabilire criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni per i nuclei familiari meno abbienti e implementare interventi di sostegno finanziario al reddito. Il decreto garantisce che le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di queste funzioni siano determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione, con il vincolo che non possono essere inferiori a quelle spettanti secondo i riparti ordinari. Questa disposizione rappresenta un'applicazione concreta dell'autonomia speciale riconosciuta alla Valle d'Aosta, permettendo alla Regione di adattare le politiche abitative alle condizioni territoriali specifiche, pur nel rispetto dei livelli minimi essenziali fissati dallo Stato.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 193/2010 # DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193 ## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica. (10G0215) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 ; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Dopo l' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 , è aggiunto il seguente: «Art. 63-bis (Edilizia residenziale pubblica). - 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi: a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito. 2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il testo delle note è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948 . - Il testo dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993 ), è il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l' art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1982, n. 114. Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 è citato nelle note alle premesse.

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