Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 190/2006

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

Pubblicato: 23/05/2006 In vigore dal: 05/04/2006 Documento ufficiale

Quali violazioni disciplina il Decreto Legislativo 190/2006 e a quali soggetti si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 190/2006 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che rappresenta la normativa quadro sulla sicurezza alimentare a livello europeo. Questo decreto si applica a tutti gli operatori della filiera alimentare che non rispettano i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, nonché le procedure di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi stabilite dal regolamento comunitario.

Le violazioni disciplinate riguardano principalmente il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, la carenza di sistemi di controllo e gestione della sicurezza alimentare, e la mancata comunicazione di informazioni rilevanti alle autorità competenti. Il decreto prevede sanzioni sia penali che amministrative, differenziate in base alla gravità della violazione e alla responsabilità dell'operatore.

Per le aziende del settore alimentare e i mangimisti, il rispetto di questa normativa è fondamentale per evitare sanzioni significative. Le imprese devono implementare sistemi di tracciabilità robusti, documentare adeguatamente i processi produttivi e mantenere la comunicazione con le autorità sanitarie competenti.

Il decreto rappresenta lo strumento di attuazione nazionale del regolamento europeo 178/2002, garantendo un'applicazione uniforme della disciplina sanzionatoria su tutto il territorio italiano e assicurando la conformità dell'ordinamento nazionale alle direttive comunitarie in materia di sicurezza alimentare.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 190/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190 ## Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 , ed in particolare l'articolo 3; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e successive modificazioni; Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 , 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004.»: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». - Il regolamento (CE) n. 178/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , reca: «Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.». - La legge 15 febbraio 1963, n. 281 , reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.». Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.

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