Decreto Legislativo Contributi

Decreto Legislativo 180/1997

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Pubblicato: 24/06/1997 In vigore dal: 30/04/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per esercitare l'opzione di liquidazione della pensione con il sistema contributivo secondo il Decreto Legislativo 180/1997?

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Il Decreto Legislativo 180/1997 disciplina la facoltà concessa ai lavoratori di scegliere di farsi liquidare la pensione esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo, anziché secondo il sistema retributivo. Questa opzione riguarda specificamente i lavoratori che rientrano nelle categorie individuate dalla legge di riforma pensionistica del 1995 (legge n. 335/1995). Per poter esercitare questa scelta, il lavoratore deve aver maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque versati nel sistema contributivo stesso. Il decreto stabilisce i criteri tecnici per il calcolo della pensione con il metodo contributivo, inclusi gli elementi necessari per ricostruire le posizioni assicurative individuali e determinare il montante contributivo, con particolare attenzione ai periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 1995. Questa normativa rappresenta un elemento transitorio della riforma pensionistica, permettendo ai lavoratori di optare per un sistema di calcolo potenzialmente più vantaggioso in determinate situazioni, anche se generalmente più severo rispetto al sistema retributivo.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 180

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 180/1997 # DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 180 ## Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - I commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recitano: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti". - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita: "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , si veda in nota alle premesse.

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