Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 17/2010

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031)

Pubblicato: 19/02/2010 In vigore dal: 27/01/2010 Documento ufficiale

Quali prodotti rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 17/2010 e quali ne sono esclusi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 17/2010 attua la direttiva europea 2006/42/CE sulle macchine e si applica a una vasta categoria di prodotti industriali: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie, dispositivi di trasmissione meccanica e quasi-macchine. Questa normativa riguarda principalmente i fabbricanti, i distributori e gli importatori di tali prodotti, imponendo loro obblighi di conformità e marcatura CE.

Tuttavia, il decreto esclude numerose categorie di prodotti dal suo ambito di applicazione. Sono esclusi i componenti di ricambio identici forniti dal fabbricante originario, le attrezzature per parchi giochi, le macchine nucleari, le armi, i mezzi di trasporto (trattori, veicoli a motore, aerei, navi), le macchine militari, quelle per ricerca temporanea in laboratorio, gli ascensori nelle miniere e i prodotti elettrici ed elettronici di uso domestico come elettrodomestici, apparecchiature audio-video e informatiche.

Un aspetto rilevante per le aziende è che quando i pericoli di una macchina sono già disciplinati da altre direttive comunitarie specifiche, il presente decreto non si applica per quei pericoli specifici, evitando così sovrapposizioni normative. Questo significa che le imprese devono verificare attentamente se il loro prodotto rientra effettivamente nel campo di applicazione o se è regolato da normative settoriali più specifiche.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 17/2010 # DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 ## Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 , concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , non ha reso parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Campo d'applicazione) 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005 , di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE , ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE , ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003 , di recepimento della direttiva 2002/24/CE , ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonchè le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. 3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

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Il Decreto Legislativo 17/2010 è il riferimento principale per chi opera nel settore delle macchine e deve rispettare gli obblighi di marcatura CE, conformità tecnica e documentazione secondo la direttiva 2006/42/CE. Fabbricanti, importatori e distributori consultano questa normativa per identificare quali prodotti richiedono valutazione del rischio, dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico, nonché per comprendere le esclusioni e le deroghe applicabili ai loro specifici prodotti industriali.

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