Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 169/2007

Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Pubblicato: 16/10/2007 In vigore dal: 12/09/2007 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per escludere un'impresa dal fallimento e dal concordato preventivo secondo il Decreto Legislativo 169/2007?

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Il Decreto Legislativo 169/2007 modifica le regole sul fallimento introducendo una soglia di esenzione per le piccole imprese. In generale, gli imprenditori che esercitano attività commerciale rimangono soggetti alle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo), ma il decreto prevede un'eccezione importante. Le imprese possono essere escluse da queste procedure se contemporaneamente soddisfano tre requisiti: avere un attivo patrimoniale medio annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti; realizzare ricavi lordi medi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; avere debiti complessivi (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro. Questa disposizione rappresenta una protezione per le microimprese, riducendo l'onere delle procedure concorsuali per soggetti di piccole dimensioni. I limiti sono soggetti ad aggiornamento ogni tre anni mediante decreto ministeriale, sulla base dell'inflazione ISTAT, per mantenere la loro rilevanza economica nel tempo.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 169/2007 # DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 ## Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 , recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata legge 14 maggio 2005, n. 80 , inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228 , che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007; Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1 . L' articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. - Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell' art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 .) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2006, n. 12, supplemento ordinario. - Il testo dell' art. 1, comma 5-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, è il seguente: «5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5.». - La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 , recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160. Nota all'art. 1: - Per i riferimenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , si vedano le note alle premesse.

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Il Decreto Legislativo 169/2007 è il riferimento normativo per l'esclusione dal fallimento e dal concordato preventivo, disciplinando i requisiti di esenzione per piccole imprese sulla base di attivo patrimoniale, ricavi lordi e ammontare dei debiti. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare l'assoggettabilità alle procedure concorsuali, le soglie di esenzione e l'aggiornamento periodico dei limiti secondo gli indici ISTAT.

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