Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
Quali sono le disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 151/2007 per le violazioni del Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 151/2007 è il provvedimento italiano che disciplina le sanzioni penali e amministrative per chi viola le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, come previsto dal Regolamento CE 1/2005. Si applica a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di animali: conducenti, allevatori, proprietari di veicoli e chiunque effettui operazioni di carico, scarico e movimentazione. Il decreto stabilisce le modalità di controllo e le sanzioni applicabili, individuando anche le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria. In pratica, riguarda chi trasporta animali terrestri per lunghe distanze, imponendo il rispetto di standard di benessere animale, certificazioni di idoneità per i conducenti, autorizzazioni per i trasportatori e certificati di omologazione per i veicoli utilizzati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 151/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151
## Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 , sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 , ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977 ; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , ed in particolare l'articolo 5; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonchè le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 , di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonchè le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005. - Il testo dell' art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente: «Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 151/2007 è il riferimento normativo per sanzioni amministrative e penali in materia di protezione animali durante il trasporto, applicabile a conducenti, allevatori e trasportatori professionali. Consulenti e aziende agricole lo consultano per verificare conformità a Regolamento CE 1/2005, certificati di idoneità, autorizzazioni di trasporto e omologazione veicoli, nonché per comprendere le violazioni sanzionabili e le misure di controllo previste.
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