Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 116/2017

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

Pubblicato: 31/07/2017 In vigore dal: 13/07/2017 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche principali della magistratura onoraria secondo il Decreto Legislativo 116/2017 e come si distingue tra le diverse figure?

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Il Decreto Legislativo 116/2017 riforma organicamente la magistratura onoraria italiana, introducendo due figure principali: il giudice onorario di pace e il vice procuratore onorario. Entrambi sono magistrati onorari con incarichi di natura temporanea e incompatibili con un rapporto di pubblico impiego tradizionale. La norma stabilisce che l'impegno complessivo richiesto non può superare due giorni a settimana, garantendo così la compatibilità con altre attività lavorative o professionali. Il giudice onorario di pace opera presso l'ufficio del giudice di pace svolgendo compiti e funzioni specifiche, mentre il vice procuratore onorario collabora con l'ufficio del procuratore della Repubblica. La riforma sottolinea il principio di autoorganizzazione dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei termini di legge e delle esigenze di efficienza dell'ufficio. Gli affari e i compiti sono assegnati sia in udienza che fuori udienza, sempre mantenendo il limite massimo di impegno settimanale previsto.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 116/2017 # DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 ## Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 ; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , e, in particolare, l'articolo 4; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Magistratura onoraria 1. Il «giudice onorario di pace» è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 2. Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: «Ordinamento giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. - La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, S.O. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. - Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. - Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni): «Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica. 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .».

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Il Decreto Legislativo 116/2017 disciplina la magistratura onoraria, il giudice di pace e il vice procuratore onorario, regolando incarichi temporanei e compatibilità lavorativa. La normativa è rilevante per chi opera nel sistema giudiziario, in particolare per professionisti che ricoprono ruoli onorari e per gli uffici giudiziari che devono gestire l'organizzazione dell'attività secondo principi di efficienza e autoorganizzazione.

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