Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 106/2006

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Pubblicato: 20/03/2006 In vigore dal: 20/02/2006 Documento ufficiale

Quali sono le principali attribuzioni del procuratore della Repubblica secondo il Decreto Legislativo 106/2006 e come si organizza l'ufficio del pubblico ministero?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 106/2006 disciplina la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, attribuendo al procuratore della Repubblica il ruolo di titolare esclusivo dell'azione penale e di responsabile del corretto esercizio della stessa. Il procuratore assicura l'uniformità nell'esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo e la corretta iscrizione delle notizie di reato. Può designare un vicario tra i procuratori aggiunti e delegare specifici settori di affari a procuratori aggiunti o magistrati dell'ufficio, con particolare attenzione ai casi di violenza contro le donne e domestica. Il decreto prevede che il procuratore predisponga un progetto organizzativo dell'ufficio ogni quattro anni, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel quale definisce misure organizzative, criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, modalità di assegnazione dei fascicoli e criteri di revoca. Questo progetto deve considerare la realtà criminale territoriale, l'efficienza delle risorse disponibili e i principi generali stabiliti dal CSM, garantendo un'amministrazione della giustizia penale efficace e uniforme su tutto il territorio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 106/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106 ## Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150 , recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005 ; Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonchè alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1; Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in sè anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilità, per il procuratore della Repubblica, di "delegare" uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio perchè lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari, non può avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui è preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Attribuzioni del procuratore della Repubblica 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b); b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti; d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica; e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti; f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3; g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 . Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . ((8)) ------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 4, comma 4-ter) che "I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonchè i termini previsti dall' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 106/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 106/2006 è il riferimento normativo per l'organizzazione del pubblico ministero, disciplinando le competenze del procuratore della Repubblica, la delega di funzioni, il progetto organizzativo dell'ufficio e i criteri di priorità nella gestione dei procedimenti penali. Magistrati, procuratori e operatori della giustizia lo consultano per questioni relative all'esercizio dell'azione penale, all'assegnazione dei fascicoli, alla designazione del vicario e alla strutturazione degli uffici giudiziari secondo i principi di efficienza e uniformità.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 2006

Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. … Interpello AdE 296 Assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa in occasione del termine di scadenz… Interpello AdE 10 Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al com… Provvedimento AdE 262 Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 … Provvedimento AdE 241 Compensazione – esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a… Interpello AdE 223 Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un … Interpello AdE 633 Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di un… Interpello AdE 262 Articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bil… Interpello AdE 3

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →