Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2991/2024

Decisione (UE) 2024/2991 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, a

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2024/2991 in materia di prove di origine rilasciate elettronicamente nei rapporti commerciali tra l'Unione europea e l'Albania?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2991 del Consiglio del 21 novembre 2024 definisce i requisiti generali per le prove di origine rilasciate in formato elettronico nel commercio tra l'UE e l'Albania, in applicazione del Protocollo n. 4 dell'Accordo di stabilizzazione e associazione. Si applica alle merci che beneficiano del regime preferenziale di origine, consentendo alle autorità doganali e agli operatori commerciali di utilizzare certificati di origine digitali anziché cartacei. La normativa rientra nel quadro delle "norme transitorie" adottate su base bilaterale in attesa dell'entrata in vigore della nuova Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, prevista per il 1° gennaio 2025. Riguarda direttamente gli esportatori, gli importatori e gli intermediari doganali che operano negli scambi commerciali tra l'UE e l'Albania, semplificando le procedure amministrative e facilitando l'acquisizione del carattere originario preferenziale per le merci attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2991 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2024/2991 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued elec

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2991 3.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/2991 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 2009. (2) A norma dell’articolo 118 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell’articolo 116 dell’accordo («consiglio di stabilizzazione e di associazione»), può prendere decisioni all’interno del campo di applicazione dell’accordo. (3) Nella prossima riunione il consiglio di stabilizzazione e di associazione sarà chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (la «convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda la Repubblica d’Albania («Albania»), il protocollo n. 4 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 4 con decisione n. 1/2021 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 4. (9) I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo di prove dell’origine che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente. (10) L’Unione e l’Albania hanno convenuto di applicare l’appendice A, protocollo n. 4 articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (11) La posizione dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’appendice A, protocollo n. 4, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra ( GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania, del 23 luglio 2021, che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2023/2676] ( GU L, 2023/2676, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2676/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2991/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/2991 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale UE-Albania in materia di certificati di origine elettronici, norme di origine preferenziali e protocolli bilaterali doganali. Esportatori, importatori e consulenti doganali la consultano per comprendere i requisiti delle prove di origine digitalizzate, la transizione verso le norme moderne di origine e l'applicazione del Protocollo n. 4 dell'Accordo di stabilizzazione e associazione.

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