Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2989/2024

Decisione (UE) 2024/2989 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2024/2989 in merito alla permeabilità tra le norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme transitorie nell'accordo con la Danimarca e le Isole Færøer?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2989 del Consiglio del 21 novembre 2024 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo n. 3 dell'accordo commerciale con la Danimarca e le Isole Færøer, con focus sulla "permeabilità" tra due sistemi di norme di origine. Si applica ai flussi commerciali tra l'UE e questi territori, riguardando operatori economici, doganieri e importatori/esportatori che operano in questo ambito. La normativa prevede che le merci che acquisiscono il carattere originario secondo un insieme di norme possano essere riconosciute come originarie anche secondo l'altro insieme, facilitando così la circolazione delle merci e l'adeguamento dei flussi commerciali. Questo è particolarmente rilevante perché le norme transitorie (applicate dal 1° settembre 2021) sono generalmente meno rigorose rispetto alle norme della Convenzione regionale paneuromediterranea, creando due zone distinte di cumulo di origine; la permeabilità evita complicazioni amministrali e doganali permettendo il riconoscimento reciproco dell'origine preferenziale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2989 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie EN: Council Decision (EU) 2024/2989 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part, with regard to a decision concerning the amendment of Protocol 3 to that Agreement as regards permeability between the Regional Convention on pan-Euro-Medite

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2989 3.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/2989 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 97/126/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o gennaio 1997. (2) A norma dell’articolo 34 dell’accordo e dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dell’accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 31 dell’accordo («comitato misto») può modificare le disposizioni di tale protocollo. (3) Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato a prendere una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio ( 3 ) , il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare una serie alternativa di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («le norme di origine transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 fra le diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie. Per quanto riguarda il Regno di Danimarca («Danimarca») e le Isole Færøer, il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con la decisione n. 1/2021 del comitato misto CE-Danimarca-Isole Færøer ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’Appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. (9) L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme della convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie nell’ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine di cui alla convenzione, creando così due zone distinte di cumulo di origine. In tale contesto, può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera (d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi dia un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi all’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A, protocollo n. 3, dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato. (10) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da un lato, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 3 dell’accordo, dall’altro, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra ( GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Færøer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del comitato misto CE-Danimarca-isole Færøer del 23 giugno 2021 che modifica l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1906] ( GU L 395 del 9.11.2021, pag. 84 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2989/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2989/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione riguarda le norme di origine preferenziali, il cumulo di origine e la permeabilità tra regimi commerciali diversi. Operatori doganali e consulenti commerciali la consultano per comprendere come applicare le regole di origine transitorie e la Convenzione paneuromediterranea, nonché per gestire la classificazione delle merci secondo il Sistema Armonizzato e l'acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modific… 1949/2026
Vedi tutti i Decisione UE →