Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2069/2020

Decisione (UE) 2020/2069 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di coopera

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2069 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'UE e il Libano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2069 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo con la Repubblica libanese, entrato in vigore nel 2006. Questo protocollo riguarda la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa nel commercio bilaterale tra UE e Libano. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali, garantendo che l'accordo si adatti automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione stessa. In attesa della conclusione della modifica della convenzione, l'UE e il Libano hanno concordato di applicare "norme transitorie" alternative, più moderne e flessibili, che possono essere utilizzate bilateralmente come norme di origine alternative. La posizione dell'Unione si basa su un progetto di decisione da adottare in sede di Consiglio di associazione entro il 31 dicembre 2023, con effetti vincolanti per tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2069 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2069 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating produ

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/41 DECISIONE (UE) 2020/2069 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2006/356/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 2006. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 38 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 74, paragrafo 1, dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell«Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica libanese hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra ( GU L 143 del 30.5.2006, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11104/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione 2020/2069 è rilevante per le imprese che operano nel commercio UE-Libano e riguarda le regole di origine preferenziale, la classificazione doganale dei prodotti originari e la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali. Esportatori, importatori e consulenti commerciali devono conoscere le norme transitorie e il riferimento dinamico alla Convenzione paneuromediterranea per determinare l'origine delle merci e beneficiare dei trattamenti tariffari preferenziali negli scambi commerciali.

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