Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2067/2020

Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2067 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Giordania?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2067 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione per modificare l'accordo euromediterraneo con il Regno hascemita di Giordania. In particolare, riguarda la sostituzione del Protocollo n. 3 dell'accordo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra le parti. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che l'accordo si adegui automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine modernizzate e più flessibili, in attesa della conclusione formale della modifica della convenzione stessa. La decisione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023 e ha effetti vincolanti per l'Unione europea nel disciplinare gli scambi commerciali e l'origine delle merci tra i due partner.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2067 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/37 DECISIONE (UE) 2020/2067 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o maggio 2002. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e il Regno hashemita di Giordania hanno covenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e il Regno haschemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 2002/357/CE del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra ( GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11085/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione 2020/2067 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale e negli accordi preferenziali, in quanto disciplina le norme di origine, la certificazione di prodotto originario e la cooperazione amministrativa doganale tra UE e Giordania. Esportatori, importatori e consulenti doganali devono conoscere le regole sulla determinazione dell'origine delle merci, le norme transitorie e i metodi di verifica amministrativa per beneficiare dei vantaggi tariffari previsti dall'accordo euromediterraneo.

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