Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2062/2020

Decisione (UE) 2020/2062 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai meto

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2062 riguardo alla modifica dell'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Albania in materia di norme di origine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2062 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di stabilizzazione e associazione con l'Albania per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo bilaterale, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo rimanga sempre allineato all'ultima versione della convenzione in vigore. In attesa della conclusione della modifica della convenzione stessa, l'UE e l'Albania hanno concordato di applicare anticipatamente "norme transitorie" alternative, basate sulle nuove regole modernizzate e più flessibili, utilizzabili bilateralmente come norme di origine alternative. La decisione mantiene inoltre la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 nella zona di cumulo paneuropea, in deroga alle disposizioni della convenzione per il cumulo diagonale. La decisione entra in vigore il 7 dicembre 2020 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2062 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2062 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/27 DECISIONE (UE) 2020/2062 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 2009. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 116 dell’accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica di Albania hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convezione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti. (9) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 2009/332/CE del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra ( GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11141/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione UE 2020/2062 è rilevante per operatori commerciali e consulenti che gestiscono scambi con l'Albania, in quanto disciplina le norme di origine preferenziali, i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, e il cumulo diagonale nelle zone di libero scambio. Esportatori e importatori devono conoscere le norme transitorie e il riferimento dinamico alla Convenzione paneuromediterranea per determinare correttamente l'origine dei prodotti e beneficiare dei dazi preferenziali negli accordi bilaterali.

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