Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2039/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione notificata con il numero C(2020) 8602 (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)

Pubblicato: 09/12/2020 In vigore dal: 09/12/2020 Documento ufficiale

Quali Stati membri hanno ottenuto deroghe dai regolamenti europei sulle statistiche del lavoro e per quanto tempo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione europea concede deroghe temporanee a quattro Stati membri (Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia) dall'applicazione di due regolamenti tecnici europei sulle statistiche occupazionali e sulla disoccupazione. Le deroghe sono state accordate perché questi paesi necessitavano di tempo significativo per adeguare i loro sistemi amministrativi e statistici nazionali ai nuovi standard europei introdotti dai regolamenti (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241.

Le deroghe riguardano aspetti tecnici specifici: la Croazia ha ottenuto esenzioni sulla trasmissione dei dati retributivi lordi e sulla classificazione dei titoli di studio (per l'anno 2021); i Paesi Bassi hanno potuto distribuire il campione statistico in modo non uniforme nei trimestri (2021); la Polonia ha avuto due anni (2021-2022) per implementare l'imputazione statistica sui dati retributivi; la Danimarca ha ottenuto tre anni (2021-2023) per trasmettere i dati mensili sulla disoccupazione di novembre entro il 4 gennaio anziché rispettare i termini ordinari.

Queste deroghe rappresentano un adattamento pragmatico alle difficoltà implementative riscontrate dagli Stati membri, permettendo loro di conformarsi gradualmente senza compromettere la qualità dei dati statistici europei. Le esenzioni sono temporanee e limitate nel tempo, con l'obiettivo che tutti gli Stati membri raggiungano la piena conformità entro il 2023-2025.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602] (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2039 of 9 December 2020 granting derogations to certain Member States from the application of Commission Implementing Regulations (EU) 2019/2240 and (EU) 2019/2241 (notified under document C(2020) 8602) (Only the Croatian, Danish, Dutch and Polish texts are authentic)

Testo normativo

11.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 416/52 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2039 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602] (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La Danimarca, la Croazia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno presentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1700, richieste di deroga entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 ( 2 ) e (UE) 2019/2241 ( 3 ) della Commissione. (2) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia sono giustificate dalla necessità di apportare significativi adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241. (3) È pertanto opportuno accordare le deroghe richieste a Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati. Articolo 2 Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 125 ). ALLEGATO Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 Disposizione in questione Stato membro Periodo di deroga concesso Ambito di applicazione della deroga Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I Croazia 1 anno (2021) Trasmissione delle variabili INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) e INCGROSS_F (Flag della retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) come importo netto anziché come importo lordo. Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I Croazia 1 anno (2021) Trasmissione della variabile HATFIELD (Settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito) conformemente a ISCED-F 2013, codici a due cifre anziché codici a tre cifre. Articolo 6, paragrafo 2 (Caratteristiche dettagliate del campione) Paesi Bassi 1 anno (2021) Distribuzione uniforme del campione: — l’intero campione nazionale per l’anno di riferimento non sarà distribuito uniformemente tra tutti i trimestri di riferimento dell’anno; — in ogni trimestre di riferimento l’intero campione trimestrale non sarà distribuito uniformemente tra tutte le settimane di riferimento del trimestre. Articolo 9, paragrafo 2 (Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima) Polonia 2 anni (2021-2022) Trasmissione della variabile INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) senza imputazione statistica in caso di non risposta parziale. La trasmissione dei dati corretti con imputazione per gli anni 2021 e 2022 avrà luogo unitamente alla trasmissione dei dati per il 2023, segnatamente a marzo 2025. Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 Disposizione in questione Stato membro Periodo di deroga concesso Ambito di applicazione della deroga Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (Termini di trasmissione) Danimarca 3 anni (2021-2023) I dati mensili sulla disoccupazione per il mese di novembre saranno trasmessi entro il 4 gennaio dell’anno successivo. Articolo 6, paragrafo 1 (Fonti e metodi) Croazia 1 anno (2021) La descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati mensili di input sulla disoccupazione sarà trasmessa entro il 31 dicembre 2021.

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La Decisione UE 2020/2039 disciplina le deroghe ai regolamenti di esecuzione europei sulle statistiche del lavoro, occupazione e disoccupazione. Gli uffici statistici nazionali e i responsabili della conformità normativa consultano questo provvedimento per comprendere le scadenze di trasmissione dati, i requisiti di qualità statistica, l'imputazione dei dati mancanti e gli standard ISCED per la classificazione dell'istruzione. È rilevante per chi gestisce indagini campionarie sulle forze di lavoro e deve rispettare i formati tecnici europei.

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