Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1844/2021

Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione ammi

Pubblicato: 18/10/2021 In vigore dal: 18/10/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2021/1844 riguardo alle norme di origine per i prodotti giordani esportati verso l'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1844 del Consiglio del 18 ottobre 2021 stabilisce la posizione dell'Unione europea in merito alla modifica del Protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo con la Giordania, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. In particolare, il provvedimento mira a garantire la continuità applicativa delle decisioni precedenti (n. 1/2016 e n. 1/2018) che avevano introdotto norme di origine più flessibili per supportare la Giordania nella crisi dei rifugiati siriani, consentendo ai prodotti giordani di ottenere lo status di "originari" anche con materiali non originari, purché fabbricati in zone di sviluppo dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro.

La decisione prevede l'aggiunta di un'Appendice B al Protocollo n. 3, che mantiene in vigore fino al 31 dicembre 2030 le deroghe alle norme di origine standard, permettendo agli esportatori autorizzati di continuare a beneficiare del regime agevolato senza interruzioni. Il provvedimento include una clausola di retroattività per evitare perdite economiche agli operatori e prevede obblighi di monitoraggio e comunicazione, oltre alla possibilità di sospensione qualora le condizioni di applicazione non siano più soddisfatte o si rendano necessarie misure di salvaguardia.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2021/1844 of 18 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards an amendment to Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods

Testo normativo

21.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 373/91 DECISIONE (UE) 2021/1844 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), è stato concluso dall’Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA ( 1 ) del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2002. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (4) In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 ( 3 ) del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell’accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 ( 4 ) per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo. (5) Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione,che la rende applicabile fra l’Unione e la Giordania, e dall’altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d’origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1 o settembre 2021. (6) Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. (7) Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 ( 5 ) per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario. (8) Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 ( 6 ) èal fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018. (9) Affinché sia assicurata la continuità nell’applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1 o settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un’appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3. (10) L’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia. (11) Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 comprese le deroghe ivi previste, e quindi consentire agli esportatori autorizzati di evitare di incorrere in perdite economiche ai sensi della decisione n. 1/2016, la decisione del Consiglio di associazione dovrebbe includere una clausola di retroattività. (12) La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ( 7 ) . 2.   Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra ( GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37 ). ( 4 ) Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] ( GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] ( GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6 ). ( 6 ) Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] ( GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147 ). ( 7 ) Cfr. documento ST 11793/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione UE 2021/1844 riguarda le norme di origine preferenziali, l'accordo euromediterraneo con la Giordania e le regole di cumulo dell'origine dei prodotti. È rilevante per importatori, esportatori e operatori del commercio estero che devono verificare l'origine delle merci secondo la convenzione paneuromediterranea e i protocolli bilaterali, nonché per chi gestisce certificazioni di origine e documentazione doganale nel contesto degli accordi di libero scambio.

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