Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1708/2019

Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Pubblicato: 07/10/2019 In vigore dal: 07/10/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/1708 sulla posizione dell'Unione europea presso l'OMC riguardo alla deroga CBERA degli Stati Uniti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 stabilisce che l'Unione europea deve sostenere, presso il Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, la richiesta degli Stati Uniti di prorogare una deroga OMC già esistente. Questa deroga consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale (esenzione dai dazi doganali) ai prodotti ammissibili originari dai paesi dell'America centrale e dei Caraibi, nel quadro del Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA). La proroga richiesta copre il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025, estendendo una deroga precedentemente concessa fino al 31 dicembre 2019. La decisione si basa sulla considerazione che la proroga non inciderebbe negativamente sull'economia dell'Unione né sulle sue relazioni commerciali con i beneficiari, e che l'UE sostiene gli obiettivi di riduzione della povertà e stabilizzazione della regione caraibica, particolarmente critica per paesi come Haiti. La posizione dell'UE è vincolante per i suoi Stati membri nel contesto dei negoziati multilaterali presso l'OMC.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) EN: Council Decision (EU) 2019/1708 of 7 October 2019 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the adoption of a decision to extend a WTO waiver permitting the United States to provide preferential tariff treatment under the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Testo normativo

11.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 260/48 DECISIONE (UE) 2019/1708 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri. (3) Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. (4) L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. (5) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. (6) A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. (7) A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità. (8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1 o gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l’hanno ampliata per includere l’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»). (9) A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito del CBERA dal 1 o gennaio 2020 al 30 settembre 2025. (10) A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l’estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell’ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera. (11) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità. (12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito dell’Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1 o gennaio 2020 al 30 settembre 2025. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente A.-M. HENRIKSSON

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1708/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione riguarda deroghe OMC, trattamento tariffario preferenziale e accordi commerciali multilaterali secondo l'articolo IX dell'Accordo OMC. Professionisti del commercio internazionale e consulenti doganali consultano questo tipo di decisioni per comprendere le eccezioni al principio della nazione più favorita (MFN) e le dinamiche delle preferenze commerciali regionali nel sistema multilaterale del commercio.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modific… 1949/2026
Vedi tutti i Decisione UE →