Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
Cosa autorizza la Decisione UE 2018/1676 e quali sono i passaggi procedurali per l'accordo sulla protezione degli investimenti con Singapore?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1676 del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2018, autorizza la firma dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro. Questo accordo rappresenta il risultato di negoziati iniziati nel 2009 e successivamente estesi nel 2011 per includere specificamente la materia della protezione degli investimenti. La decisione si applica a livello di Unione europea e riguarda tutti gli Stati membri, in quanto l'accordo è sottoscritto congiuntamente dall'UE e dai suoi Stati membri.
In pratica, la decisione autorizza il Presidente del Consiglio a designare i firmatari che sottoscriveranno l'accordo a nome dell'Unione, con la riserva espressa che la firma non costituisce conclusione definitiva dell'accordo stesso. Questo significa che l'accordo dovrà successivamente seguire le procedure di ratifica e conclusione secondo le norme previste dal diritto dell'Unione. La firma rappresenta quindi un passaggio intermedio nel processo di vincolamento dell'UE all'accordo.
Per le aziende e i professionisti del settore commerciale e degli investimenti, questa decisione è rilevante perché stabilisce il quadro normativo per la protezione degli investimenti europei in Singapore e viceversa. L'accordo, una volta concluso, fornirà garanzie e meccanismi di tutela per gli investitori, riducendo i rischi legati a espropri, discriminazioni o violazioni contrattuali. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (15 ottobre 2018) e il testo completo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione di conclusione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
EN: Council Decision (EU) 2018/1676 of 15 October 2018 on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
Testo normativo
9.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 279/1
DECISIONE (UE) 2018/1676 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.
(2)
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, da condursi in conformità con le direttive di negoziato esistenti.
(3)
Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti.
(4)
I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
(
1
)
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1676/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2018/1676 riguarda accordi bilaterali di protezione degli investimenti, trattati internazionali e diritto commerciale internazionale. Professionisti che operano nel settore degli investimenti esteri, commercialisti internazionali e consulenti legali la consultano per comprendere il quadro normativo relativo a tutela degli investimenti, arbitrato commerciale internazionale e diritti degli investitori stranieri. È correlata ai principi di non discriminazione, trattamento equo e protezione contro l'esproprio previsti negli accordi bilaterali di investimento.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.