Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1587/2020

Decisione (UE) 2020/1587 del Consiglio del 29 ottobre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020

Pubblicato: 29/10/2020 In vigore dal: 29/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per la terza frazione 2020 del Fondo europeo di sviluppo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2020/1587 stabilisce gli importi specifici che ciascuno Stato membro dell'UE, più il Regno Unito, deve versare come terza rata del 2020 per finanziare l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES). I contributi totali ammontano a 1.100 milioni di euro, suddivisi tra 1.000 milioni destinati alla Commissione europea e 100 milioni alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La ripartizione tra gli Stati segue una chiave percentuale differenziata: la Germania contribuisce con 226,3 milioni di euro (la quota maggiore), mentre Malta con 410.100 euro (la quota minore). Ogni Stato versa una parte relativa all'11° FES e, dove applicabile, una parte relativa al 10° FES secondo percentuali specifiche. Il Regno Unito, pur essendo ancora parte del FES fino alla sua chiusura, rimane soggetto agli obblighi di contribuzione secondo le disposizioni dell'accordo di recesso dalla UE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1587 del Consiglio del 29 ottobre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020 EN: Council Decision (EU) 2020/1587 of 29 October 2020 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the third instalment for 2020

Testo normativo

30.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 362/30 DECISIONE (UE) 2020/1587 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2020 una proposta che precisi a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2020, e b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle esigenze effettive. (2) Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per ll’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano anzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo («10°FES») per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo («11° FES») per la Commissione. (4) Il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione (UE) 2019/1800 ( 3 ) , la quale fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI, (5) A norma degli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 4 ) , il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020 Per il Consiglio Il president M. ROTH ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 ( GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9 ). ( 4 ) GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1 . ALLEGATO STATI MEMBRI e REGNO UNITO Ripartizione 10° FES, in % Ripartizione 11° FES, in % Terza frazione 2020 (EUR) Totale Commissione BEI 11° FES 10° FES BELGIO 3,53 3,24927 32 492 700,00 3 530 000,00 36 022 700,00 BULGARIA 0,14 0,21853 2 185 300,00 140 000,00 2 325 300,00 CECHIA 0,51 0,79745 7 974 500,00 510 000,00 8 484 500,00 DANIMARCA 2,00 1,98045 19 804 500,00 2 000 000,00 21 804 500,00 GERMANIA 20,50 20,57980 205 798 000,00 20 500 000,00 226 298 000,00 ESTONIA 0,05 0,08635 863 500,00 50 000,00 913 500,00 IRLANDA 0,91 0,94006 9 400 600,00 910 000,00 10 310 600,00 GRECIA 1,47 1,50735 15 073 500,00 1 470 000,00 16 543 500,00 SPAGNA 7,85 7,93248 79 324 800,00 7 850 000,00 87 174 800,00 FRANCIA 19,55 17,81269 178 126 900,00 19 550 000,00 197 676 900,00 CROAZIA 0,00 0,22518 2 251 800,00 0,00 2 251 800,00 ITALIA 12,86 12,53009 125 300 900,00 12 860 000,00 138 160 900,00 CIPRO 0,09 0,11162 1 116 200,00 90 000,00 1 206 200,00 LETTONIA 0,07 0,11612 1 161 200,00 70 000,00 1 231 200,00 LITUANIA 0,12 0,18077 1 807 700,00 120 000,00 1 927 700,00 LUSSEMBURGO 0,27 0,25509 2 550 900,00 270 000,00 2 820 900,00 UNGHERIA 0,55 0,61456 6 145 600,00 550 000,00 6 695 600,00 MALTA 0,03 0,03801 380 100,00 30 000,00 410 100,00 PAESI BASSI 4,85 4,77678 47 767 800,00 4 850 000,00 52 617 800,00 AUSTRIA 2,41 2,39757 23 975 700,00 2 410 000,00 26 385 700,00 POLONIA 1,30 2,00734 20 073 400,00 1 300 000,00 21 373 400,00 PORTOGALLO 1,15 1,19679 11 967 900,00 1 150 000,00 13 117 900,00 ROMANIA 0,37 0,71815 7 181 500,00 370 000,00 7 551 500,00 SLOVENIA 0,18 0,22452 2 245 200,00 180 000,00 2 425 200,00 SLOVACCHIA 0,21 0,37616 3 761 600,00 210 000,00 3 971 600,00 FINLANDIA 1,47 1,50909 15 090 900,00 1 470 000,00 16 560 900,00 SVEZIA 2,74 2,93911 29 391 100,00 2 740 000,00 32 131 100,00 REGNO UNITO 14,82 14,67862 146 786 200,00 14 820 000,00 161 606 200,00 TOTALE UE-27 e REGNO UNITO 100,00 100,00 1 000 000 000,00 100 000 000,00 1 100 000 000,00

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La Decisione riguarda i contributi obbligatori al Fondo europeo di sviluppo, uno strumento di finanziamento dell'aiuto esterno dell'UE disciplinato dal regolamento finanziario per l'11° FES. Professionisti che operano in ambito di bilancio pubblico, cooperazione internazionale e finanza comunitaria consultano questa normativa per verificare gli obblighi di versamento degli Stati membri, le ripartizioni percentuali e le modalità di finanziamento degli strumenti gestiti dalla Commissione e dalla BEI.

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