Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1436/2025

Decisione (UE) 2025/1436 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione di una decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d’interesse

Pubblicato: 08/07/2025 In vigore dal: 08/07/2025 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla modifica delle disposizioni relative ai tassi d'interesse nell'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione con sostegno pubblico?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1436 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare in una procedura scritta tra i partecipanti all'Accordo OCSE sui crediti all'esportazione garantiti dallo Stato. L'accordo, reso vincolante nell'UE dal Regolamento 1233/2011, fissa un tasso di interesse minimo (CIRR - Commercial Interest Reference Rate) che gli Stati possono offrire nei finanziamenti all'esportazione. Questo tasso è composto da una base e da un margine, che storicamente veniva calcolato utilizzando il LIBOR (London Interbank Offered Rate). Poiché il LIBOR è stato dismesso nel 2021, i partecipanti all'accordo hanno dovuto trovare soluzioni alternative per determinare i margini CIRR, e questa decisione autorizza l'UE a sostenere le modifiche proposte al riguardo. La decisione entra in vigore immediatamente e vincola l'Unione alle scelte concordate con gli altri partecipanti, incidendo direttamente sulla normativa europea applicabile ai crediti all'esportazione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1436 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione di una decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d’interesse EN: Council Decision (EU) 2025/1436 of 8 July 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union as regards the adoption of a decision of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits on interest rate provisions

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1436 17.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1436 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione di una decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardante le disposizioni sui tassi d’interesse IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) Conformemente all’allegato XII dell’accordo, si fissa un tasso di interesse commerciale di riferimento ( Commercial Interest Reference Rate — «CIRR») per la valuta di ciascun partecipante all’accordo. Il CIRR, che è un tasso di interesse minimo fisso che può essere offerto nell’ambito di un contratto di finanziamento all’esportazione garantito dallo Stato, è composto da un tasso di base e da un margine. (3) I partecipanti all’accordo («partecipanti») hanno utilizzato il London Interbank Offered Rate («LIBOR») come tasso di riferimento per il calcolo del margine CIRR. A seguito della cessazione del LIBOR nel 2021, i partecipanti hanno concordato soluzioni temporanee per la determinazione dei margini CIRR. (4) I partecipanti devono concordare mediante procedura scritta le modifiche delle disposizioni dell’accordo sulla determinazione dei margini CIRR. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione con procedura scritta dei partecipanti, poiché la decisione dei partecipanti vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche delle disposizioni di tale accordo sui tassi d’interesse consiste nel sostenere una decisione basata sul progetto di testo accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE ( GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1436/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda il CIRR (Commercial Interest Reference Rate) e la sostituzione del LIBOR come tasso di riferimento per i crediti all'esportazione con sostegno pubblico secondo l'Accordo OCSE. È rilevante per chi opera nel settore del finanziamento all'esportazione, per le banche che erogano crediti garantiti dallo Stato e per i consulenti che seguono le operazioni di export financing, poiché modifica i parametri tecnici di calcolo dei tassi minimi applicabili.

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