Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1297/2025

Decisione (UE) 2025/1297 del Consiglio, del 26 giugno 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025

Pubblicato: 26/06/2025 In vigore dal: 26/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli importi della seconda quota di contributi che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1297 del Consiglio stabilisce gli importi della seconda rata di contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE, insieme al Regno Unito, deve versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'anno 2025. L'importo totale della seconda quota è fissato a 250 milioni di euro, da versare alla Commissione europea. La ripartizione tra i 27 Stati membri e il Regno Unito segue una percentuale predeterminata basata su criteri stabiliti dall'accordo interno tra gli Stati membri, con la Germania che contribuisce la quota maggiore (20,58%) e Malta la minore (0,038%). Ogni Stato membro ha un'obbligazione di versamento specifica: ad esempio, l'Italia deve versare circa 31,3 milioni di euro, la Francia 44,5 milioni e la Spagna 19,8 milioni. La Banca europea per gli investimenti (BEI) non contribuisce alla seconda quota del 2025 poiché ha già versato l'intero importo dovuto nella prima rata.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1297 del Consiglio, del 26 giugno 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 EN: Council Decision (EU) 2025/1297 of 26 June 2025 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1297 27.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1297 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2025 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ( 1 ) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il criterio di contribuzione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall'articolo 1 dell'accordo interno. (2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 , entro il 15 giugno 2025 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2025. (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (5) La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio ( 3 ) fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11 o FES con la prima quota del 2025. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questa entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importo del contributo che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione. Articolo 2 Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2025 alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti conformemente all'allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj . ( 3 ) Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l'importo annuo per il 2025, l'importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 ( GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj ). ALLEGATO Seconda quota dei contributi al FES per il 2025 (in EUR) STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES (%) Commissione 11 o FES BEI 11 o FES Totale BELGIO 3,24927 8 123 175 0 8 123 175 BULGARIA 0,21853 546 325 0 546 325 CECHIA 0,79745 1 993 625 0 1 993 625 DANIMARCA 1,98045 4 951 125 0 4 951 125 GERMANIA 20,57980 51 449 500 0 51 449 500 ESTONIA 0,08635 215 875 0 215 875 IRLANDA 0,94006 2 350 150 0 2 350 150 GRECIA 1,50735 3 768 375 0 3 768 375 SPAGNA 7,93248 19 831 200 0 19 831 200 FRANCIA 17,81269 44 531 725 0 44 531 725 CROAZIA 0,22518 562 950 0 562 950 ITALIA 12,53009 31 325 225 0 31 325 225 CIPRO 0,11162 279 050 0 279 050 LETTONIA 0,11612 290 300 0 290 300 LITUANIA 0,18077 451 925 0 451 925 LUSSEMBURGO 0,25509 637 725 0 637 725 UNGHERIA 0,61456 1 536 400 0 1 536 400 MALTA 0,03801 95 025 0 95 025 PAESI BASSI 4,77678 11 941 950 0 11 941 950 AUSTRIA 2,39757 5 993 925 0 5 993 925 POLONIA 2,00734 5 018 350 0 5 018 350 PORTOGALLO 1,19679 2 991 975 0 2 991 975 ROMANIA 0,71815 1 795 375 0 1 795 375 SLOVENIA 0,22452 561 300 0 561 300 SLOVACCHIA 0,37616 940 400 0 940 400 FINLANDIA 1,50909 3 772 725 0 3 772 725 SVEZIA 2,93911 7 347 775 0 7 347 775 REGNO UNITO ( 1 ) 14,67862 36 696 550 0 36 696 550 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 250 000 000 0 250 000 000 ( 1 ) A norma dell'articolo 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( GU L 29, 31.1.2020, p. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign ), nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10 o e dell'11 o FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1297/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1297 riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, strumento di finanziamento dell'aiuto allo sviluppo dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1877. I professionisti che operano in ambito di bilancio pubblico, cooperazione internazionale e gestione dei fondi europei consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di versamento degli Stati membri, le quote di ripartizione e i termini di pagamento delle rate annuali.

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