Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 0965/2018

Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018

Pubblicato: 06/07/2018 In vigore dal: 06/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri dell'UE devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2018, e come sono ripartiti tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio stabilisce gli importi che ciascuno Stato membro deve versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2018, suddividendo i contributi tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI). La decisione fissa l'importo annuo totale riveduto a 4.500 milioni di euro, di cui 4.250 milioni destinati alla Commissione e 250 milioni alla BEI. Ogni Stato membro contribuisce secondo una percentuale specifica calcolata sulla base di criteri di ripartizione differenziati tra il 10° e l'11° FES, come indicato nella tabella allegata. Ad esempio, la Germania contribuisce con il 20,50% per il 10° FES e il 20,57980% per l'11° FES, mentre Malta contribuisce con lo 0,03% e lo 0,03801% rispettivamente. La decisione riguarda specificamente la seconda quota dei contributi per il 2018 e rappresenta una revisione rispetto all'importo annuale precedentemente fissato, necessaria per adeguare i finanziamenti alle effettive necessità di gestione del Fondo secondo le previsioni aggiornate della BEI.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 EN: Council Decision (EU) 2018/965 of 6 July 2018 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the second instalment and a revised annual amount for 2018

Testo normativo

9.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172/4 DECISIONE (UE) 2018/965 DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2018 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11 o Fondo europeo di sviluppo ( 2 ) , in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 («regolamento finanziario dell'11 o FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, un importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo annuale si discosti dalle effettive necessità. (2) Il 15 aprile 2018, conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11 o FES, la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha inviato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11 o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10 o FES per la BEI e dell'11 o FES per la Commissione. (4) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2171 ( 3 ) che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2018 sono fissati nella tabella che figura in allegato. Articolo 2 L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 500 000 000 EUR, così ripartiti: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018 Per il Consiglio Il presidente G. BLÜMEL ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17 . ( 3 ) Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 ( GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21 ). ALLEGATO STATI MEMBRI Ripartizione 10 o FES, in % Ripartizione 11 o FES, in % Seconda quota 2018 (EUR) Totale Commissione 11 o FES BEI 10 o FES BELGIO 3,53 3,24927 42 240 510,00 3 530 000,00 45 770 510,00 BULGARIA 0,14 0,21853 2 840 890,00 140 000,00 2 980 890,00 REPUBBLICA CECA 0,51 0,79745 10 366 850,00 510 000,00 10 876 850,00 DANIMARCA 2,00 1,98045 25 745 850,00 2 000 000,00 27 745 850,00 GERMANIA 20,50 20,57980 267 537 400,00 20 500 000,00 288 037 400,00 ESTONIA 0,05 0,08635 1 122 550,00 50 000,00 1 172 550,00 IRLANDA 0,91 0,94006 12 220 780,00 910 000,00 13 130 780,00 GRECIA 1,47 1,50735 19 595 550,00 1 470 000,00 21 065 550,00 SPAGNA 7,85 7,93248 103 122 240,00 7 850 000,00 110 972 240,00 FRANCIA 19,55 17,81269 231 564 970,00 19 550 000,00 251 114 970,00 CROAZIA 0,00 0,22518 2 927 340,00 0,00 2 927 340,00 ITALIA 12,86 12,53009 162 891 170,00 12 860 000,00 175 751 170,00 CIPRO 0,09 0,11162 1 451 060,00 90 000,00 1 541 060,00 LETTONIA 0,07 0,11612 1 509 560,00 70 000,00 1 579 560,00 LITUANIA 0,12 0,18077 2 350 010,00 120 000,00 2 470 010,00 LUSSEMBURGO 0,27 0,25509 3 316 170,00 270 000,00 3 586 170,00 UNGHERIA 0,55 0,61456 7 989 280,00 550 000,00 8 539 280,00 MALTA 0,03 0,03801 494 130,00 30 000,00 524 130,00 PAESI BASSI 4,85 4,77678 62 098 140,00 4 850 000,00 66 948 140,00 AUSTRIA 2,41 2,39757 31 168 410,00 2 410 000,00 33 578 410,00 POLONIA 1,30 2,00734 26 095 420,00 1 300 000,00 27 395 420,00 PORTOGALLO 1,15 1,19679 15 558 270,00 1 150 000,00 16 708 270,00 ROMANIA 0,37 0,71815 9 335 950,00 370 000,00 9 705 950,00 SLOVENIA 0,18 0,22452 2 918 760,00 180 000,00 3 098 760,00 SLOVACCHIA 0,21 0,37616 4 890 080,00 210 000,00 5 100 080,00 FINLANDIA 1,47 1,50909 19 618 170,00 1 470 000,00 21 088 170,00 SVEZIA 2,74 2,93911 38 208 430,00 2 740 000,00 40 948 430,00 REGNO UNITO 14,82 14,67862 190 822 060,00 14 820 000,00 205 642 060,00 TOTALE UE-28 100,00 100,00 1 300 000 000,00 100 000 000,00 1 400 000 000,00

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La Decisione UE 2018/965 disciplina i contributi finanziari degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo, strumento di finanziamento dell'aiuto europeo nel quadro della cooperazione ACP-UE e dell'assistenza ai paesi e territori d'oltremare. Professionisti che operano in ambito di diritto dell'Unione europea, finanza pubblica internazionale e cooperazione allo sviluppo consultano questa normativa per comprendere le modalità di ripartizione dei contributi, le quote di finanziamento e gli obblighi di versamento degli Stati membri secondo il regolamento finanziario dell'11° FES.

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