Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 01377/2025

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2024, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo

Pubblicato: 12/12/2024 In vigore dal: 12/12/2024 Documento ufficiale

Quali correzioni apporta la Commissione europea alle tabelle nazionali di assegnazione delle quote di emissioni per il periodo 2021-2025?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 01377/2025 ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di registrare le correzioni alle tabelle nazionali di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra per sei Stati membri: Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo. Queste correzioni riguardano specifici impianti industriali soggetti al sistema EU ETS (Emissions Trading System) e si applicano al periodo transitorio 2021-2025. Le modifiche includono rettifiche ai parametri tecnici degli impianti, come i livelli storici di attività, i fattori di intercambiabilità energetica, i combustibili utilizzati e lo stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In pratica, gli impianti interessati vedranno aggiornate le quantità annue di quote gratuite assegnate in base ai dati corretti trasmessi dagli Stati membri, con effetto retroattivo dal 2021. Le aziende gestori di questi impianti devono verificare se rientrano tra quelle elencate negli allegati per comprendere l'impatto sulla loro dotazione di quote per il quinquennio.

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Riferimento normativo

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2024, che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo EN: Commission Decision of 12 December 2024 instructing the Central Administrator of the Union Registry to enter corrections to the national allocation tables of Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy and Luxembourg into the Union Registry

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie C C/2025/1377 27.2.2025 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2024 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo (C/2025/1377) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ( 2 ) , in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. (2) A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione ( 3 ) , la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato nell’articolo 1 e negli allegati di tale decisione. (3) Gli Stati membri hanno stabilito e notificato per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione ( 4 ) , a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ( 5 ) . (4) All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione ( 6 ) è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima. (5) La Bulgaria ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 16 ottobre 2024. Sono stati corretti il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e il fattore di intercambiabilità dell’energia elettrica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotti di raffineria dell’impianto BG-112. (6) La Germania ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 23 ottobre 2024. È stato corretto il fattore di intercambiabilità dell’energia elettrica all’interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per l’acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) dell’impianto DE-207565. (7) La Spagna ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 19 novembre 2024. Sono stati corretti il combustibile utilizzato nell’ambito dei parametri di riferimento di prodotto, le emissioni attribuite totali e le emissioni attribuibili direttamente dell’impianto ES-449. (8) La Francia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 20 novembre 2024. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e non soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’impianto FR-23 è stato suddiviso in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e non soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Per l’impianto FR-23 sono stati corretti anche l’energia totale in ingresso da combustibili e il calore misurabile prodotto. (9) L’Italia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettere del 24 settembre, 26 settembre e 3 dicembre 2024. Per l’impianto IT-205811 è stato corretto lo stato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Il sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto IT-1108 è stato suddiviso in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e in un sottoimpianto di teleriscaldamento. Sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto IT-1153. Sono stati aggiunti sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili per l’impianto IT-1153. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili dell’impianto IT-235. Per l’impianto IT-201859 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. (10) Il Lussemburgo ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 5 novembre 2024. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili dell’impianto LU-13. (11) Le tabelle nazionali di assegnazione comunicate sono conformi all’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alla decisione (UE) 2021/355. (12) È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale di inserire le correzioni nel registro dell’Unione, DECIDE: Articolo unico Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro dell’Unione le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo, con i quantitativi annui definitivi per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025, come indicato nell’allegato. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per la Commissione Wopke HOEKSTRA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj . ( 3 ) Decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/447/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ( GU L 203 del 9.6.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/927/oj ). ALLEGATO I Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Bulgaria Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 BG000000000000112 12 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 1 091 027 1 091 027 1 091 027 1 091 027 1 091 027 5 455 135 TOTALE 1 091 027 1 091 027 1 091 027 1 091 027 1 091 027 5 455 135 ALLEGATO II Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Germania Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 DE000000000207565 207565 ERVIN Germany GmbH - Amasteel Glaubitz ERVIN Germany GmbH 5 163 5 163 5 163 5 163 5 163 25 815 TOTALE 5 163 5 163 5 163 5 163 5 163 25 815 ALLEGATO III Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Spagna Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 ES000000000000449 449 ALIER, SA ALIER, SA 26 876 26 876 26 876 26 876 26 876 134 380 TOTALE 26 876 26 876 26 876 26 876 26 876 134 380 ALLEGATO IV Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Francia Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 FR000000000000023 23 SPONTEX SAS SPONTEX SAS 14 628 14 628 14 628 14 628 14 628 73 140 TOTALE 14 628 14 628 14 628 14 628 14 628 73 140 ALLEGATO V Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Italia Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 IT000000000205811 205811 IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO VENETASFALTI S.R.L. 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 500 IT000000000000235 235 ACCIAIERIE DI VERONA ACCIAIERIE DI VERONA SPA 55 523 55 523 55 523 55 523 55 523 277 615 IT000000000201859 201859 FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA SPA FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA SPA 23 342 23 342 23 342 23 342 23 342 116 710 IT000000000001153 1153 Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. - Stabilimento di Conselve Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. 2 853 2 779 2 706 2 633 2 559 13 530 IT000000000001108 1108 Dister Energia SpA Dister Energia SpA 0 759 739 719 699 2 916 TOTALE 83 018 83 703 83 610 83 517 83 423 417 271 ALLEGATO VI Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE Stato membro: Lussemburgo Codice identificativo dell’impianto Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione) Nome dell’impianto Nome del gestore Quantità da assegnare Quantità da assegnare per impianto 2021 2022 2023 2024 2025 LU000000000000013 13 ArcelorMittal Belval & Differdange - Site de Belval ArcelorMittal Belval 144 381 144 381 144 381 144 381 144 381 721 905 TOTALE 144 381 144 381 144 381 144 381 144 381 721 905 ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1377/oj ISSN 1977-0944 (electronic edition)

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La Decisione riguarda il sistema EU ETS, le quote di emissioni di CO2, l'assegnazione gratuita di quote e i parametri di riferimento per i gas serra. Aziende industriali, consulenti ambientali e gestori di impianti devono conoscere le regole sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, i benchmark di settore e la conformità alla direttiva 2003/87/CE per gestire correttamente le proprie dotazioni di quote nel registro dell'Unione.

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