Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 0048/2025

Decisione (UE) 2025/48 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazi

Pubblicato: 28/11/2024 In vigore dal: 28/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2025/48 riguardante la modifica del Protocollo 4 nell'accordo euromediterraneo con Israele e come influisce sulle norme di origine dei prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/48 del 28 novembre 2024 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo con Israele, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa doganale. L'obiettivo principale è introdurre un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo si adatti automaticamente alle versioni più recenti della convenzione. La decisione riguarda principalmente gli operatori commerciali che esportano o importano merci tra l'UE e Israele, poiché modifica le regole per determinare se un prodotto può beneficiare del trattamento preferenziale negli scambi commerciali. In pratica, la normativa introduce le "norme transitorie" – un insieme di regole di origine più flessibili e meno rigorose rispetto a quelle attuali – che si applicheranno parallelamente alle norme vigenti fino all'entrata in vigore delle modifiche della convenzione prevista per il 1° gennaio 2025. Un aspetto rilevante è il sistema di "permeabilità" richiesto da Israele, che consente ai prodotti di qualificarsi come originari secondo entrambi i sistemi normativi, semplificando così i flussi commerciali e le pratiche doganali durante il periodo transitorio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/48 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2025/48 of 28 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and me

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/48 10.1.2025 DECISIONE (UE) 2025/48 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra ( 2 ) («accordo»), entrato in vigore il 1 o giugno 2000. L’accordo comprende il protocollo n. 4 riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). (2) A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4, il consiglio di associazione istituito conformemente all’articolo 67 dell’accordo («consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) Il consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, è chiamato ad adottare una decisione che modifica l’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4. (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 4 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Anche lo Stato di Israele («Israele») è una parte contraente della convenzione. (6) La convenzione stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi pertinenti. (7) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione adotti una decisione che introduca nel protocollo n. 4 un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. (8) Mediante decisione (UE) 2019/2198 ( 5 ) il Consiglio ha sostenuto le modifiche della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). Le modifiche della convenzione entreranno in vigore il 1 o gennaio 2025. L’Unione e Israele hanno manifestato la loro disponibilità ad applicare quanto prima tale nuovo insieme di norme bilateralmente, in alternativa e in parallelo alle norme vigenti, in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione. (9) In occasione della riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare, su base transitoria, bilaterale, un insieme alternativo di norme di origine basate sulle modifiche della convenzione («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione. (10) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione. (11) Il 1 o settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine ( 6 ) , che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione. (12) All’inizio del 2021 l’Unione ha inviato a Israele una proposta concernente le norme transitorie. In occasione dell’11 a riunione del sottocomitato per la cooperazione doganale e la fiscalità tenutasi a Bruxelles il 12 gennaio 2023, Israele ha informato l’Unione del fatto che le norme transitorie potevano essere accettabili a condizione che fosse garantito un sistema di «permeabilità». Alla luce della proposta di Israele, la proposta iniziale dell’Unione non era più pertinente. L’Unione dovrebbe pertanto definire una posizione da adottare in sede del consiglio di associazione per quanto riguarda le norme transitorie. (13) L’obiettivo delle norme transitorie è introdurre norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell’ambito delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15 e 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 della nomenclatura nell’ambito della versione del sistema armonizzato del 2022 disciplinato dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ( 7 ) , quale modificata. (14) Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Pertanto è opportuno introdurre nel protocollo n. 4 una disposizione sull’applicazione generale della permeabilità tra la convenzione e le norme transitorie (15) La posizione dell’Unione nel consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in merito alla modifica di tale accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY M. ( 1 ) Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra ( GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3 . ( 3 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 4 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 6 ) L’Unione europea, l’Islanda, la Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), il Regno di Norvegia, le Isole Fær Øer, lo Stato d’Israele, il Regno hascemita di Giordania, la Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Serbia, il Montenegro, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina. ( 7 ) GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/48/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0048/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2025/48 è il riferimento normativo per chi opera negli scambi commerciali UE-Israele e necessita di chiarimenti su norme di origine preferenziali, cumulo di origine e certificazione di provenienza delle merci. Commercialisti, consulenti doganali e operatori del commercio estero la consultano per comprendere l'applicazione della Convenzione paneuromediterranea, la permeabilità tra regimi normativi e l'impatto sulle classificazioni tariffarie e sui benefici preferenziali nei trattati commerciali bilaterali.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modific… 1949/2026
Vedi tutti i Decisione UE →