CNDCEC - CNDCEC
Prot. 9899 del 06/09/2022 - Uscita
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
EdN/FPC/ac Roma, 6 settembre 2022
Informativa n. 80/2022
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
Oggetto: Riformulazione dell’obbligo formativo anno 2021
Caro Presidente,
Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso
dal precedente Consiglio Nazionale nella seduta del 15 luglio 2020 in relazione alla riformulazione
dell’obbligo formativo dell’anno 2020, ha deliberato, anche per l’anno 2021,
- il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di
consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’an
Testo normativo
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Prot. 9899 del 06/09/2022 - Uscita
Impronta informatica: 2ab27e28867364f5977189eaf3930fb0b8951bd8874acefe0707edecd971c099
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
EdN/FPC/ac Roma, 6 settembre 2022
Informativa n. 80/2022
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
Oggetto: Riformulazione dell’obbligo formativo anno 2021
Caro Presidente,
Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso
dal precedente Consiglio Nazionale nella seduta del 15 luglio 2020 in relazione alla riformulazione
dell’obbligo formativo dell’anno 2020, ha deliberato, anche per l’anno 2021,
- il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di
consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa essere
recuperato nell’anno 2022;
- il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel
corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire
che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno
2022;
- di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato
su base triennale.
Ne consegue che - per il triennio 2020-2022 - l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non
sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp,
ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del
triennio formativo.
Ti invito a dare ampia diffusione ai Tuoi iscritti della decisione assunta da questo Consiglio Nazionale e
condivisa con il Ministero della Giustizia.
Cordialmente.
Elbano de Nuccio
Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349
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