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Circolare
Procedimenti
Circolare 139-8e8826cc/2005
70 – “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005” – precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2 Note interpretative 2025
CNDCEC - Reg. nr.0005507/2026 del 22/04/2026 - ore 15.57.01
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
EdN/COO/me
Roma, 22 aprile 2026
Informativa n.70/2026
ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Oggetto: “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005” –
precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e
applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2 Note interpretative 2025.
Cara, Caro Presidente,
alcuni Ordini territoriali hanno chiesto di chiarire l’interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in
materia di incompatibilità ex art. 4 D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con
l’Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, con particolare riferimento:
− al criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi
Testo normativo
CNDCEC - Reg. nr.0005507/2026 del 22/04/2026 - ore 15.57.01
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
EdN/COO/me
Roma, 22 aprile 2026
Informativa n.70/2026
ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Oggetto: “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005” –
precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e
applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2 Note interpretative 2025.
Cara, Caro Presidente,
alcuni Ordini territoriali hanno chiesto di chiarire l’interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in
materia di incompatibilità ex art. 4 D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con
l’Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, con particolare riferimento:
− al criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED, domandando se tale
percentuale debba essere rapportata al solo fatturato professionale ovvero al fatturato
complessivo imputabile all’iscritto;
− alla corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria, con particolare riguardo al
primo anno di applicazione e ai criteri di rilevazione dei fatturati ai fini delle autocertificazioni e
delle verifiche successive.
Al riguardo si evidenzia che la disciplina dettata dall’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, come chiarito dalle
Note interpretative, consente l’esercizio dell’attività mediante società di servizi o CED solo nella misura in
cui tali strutture mantengano carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività
professionale, senza assumere autonoma rilevanza imprenditoriale. In tale prospettiva si inserisce il
parametro quantitativo del 20%, introdotto quale indice sintomatico del rapporto tra attività professionale
e attività svolta tramite la società di servizi, al fine di evitare che quest’ultima si traduca, anche
indirettamente, in esercizio di impresa incompatibile.
Con riguardo al criterio di calcolo della predetta soglia, si osserva che, sebbene il tenore letterale di un
passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo
fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina
conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata
con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa
Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349
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come comprensiva sia del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o
dalla partecipazione a studio associato o STP), sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile
al medesimo iscritto. Tale soluzione interpretativa trova conferma nell’esempio riportato nelle stesse Note
interpretative alle pagine 32-33, nel quale il parametro percentuale è applicato proprio sulla media del
fatturato complessivo riconducibile al professionista. Essa appare inoltre maggiormente coerente con la
finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la
società rispetto a quella professionale, evitando che una rappresentazione meramente formale dei flussi
economici possa eludere il divieto di esercizio di attività d’impresa. Diversamente opinando, e quindi
limitando il denominatore al solo fatturato professionale, si perverrebbe a risultati distorsivi e non allineati
alla logica complessiva del sistema, finendo per amplificare artificialmente il peso della componente
societaria e compromettendo l’equilibrio tra le due attività che la norma intende invece misurare in termini
sostanziali.
Quanto al profilo temporale, deve ritenersi condivisibile l’interpretazione secondo cui la nuova disciplina
trovi applicazione a partire dall’anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative e,
quindi, con riferimento ai fatturati dell’anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel
2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti. Ne consegue che per l’autocertificazione
relativa al 2025, così come per le verifiche svolte nel corso del 2026, continuano ad applicarsi i criteri
previgenti, fondati sulla soglia del 50% e sul periodo quinquennale di osservazione.
La disciplina transitoria deve quindi essere interpretata nel senso di un’applicazione graduale del nuovo
parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime a decorrere dalle
autocertificazioni relative all’anno 2029. Tale lettura risulta coerente con il principio generale di
irretroattività e con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei professionisti che abbiano adeguato i propri
assetti organizzativi sulla base della precedente disciplina.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la soglia del 20% debba essere
calcolata sulla media del fatturato complessivo imputabile al professionista e che la decorrenza della
nuova disciplina debba essere individuata nei termini sopra indicati, risultando entrambe le interpretazioni
prospettate nel quesito conformi alla ratio e alla struttura delle Note interpretative.
In allegato alla presente informativa troverai il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile
per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED).
Cordiali saluti.
F.to il Presidente
Elbano de Nuccio
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