Qual è la misura degli interessi di mora applicabile dal 15 maggio 2017 per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 91/2017 comunica che gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono stati ridotti dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale, con decorrenza dal 15 maggio 2017. Questa misura si applica a partire dalla notifica della cartella di pagamento fino alla data effettiva del pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DPR 602/1973. La riduzione è stata determinata sulla base della media dei tassi bancari attivi calcolata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016. La stessa misura del 3,50% si applica anche al calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 388/2000, quando il contribuente non provvede al pagamento integrale del dovuto dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
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Riferimento normativo
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 24/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 91
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017.
SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al
3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura
decorre dal 15 maggio 2017 e trova applicazione, oltre che per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme
dovute ai sensi dell’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone
l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a
decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 27 aprile 2016, con effetto
dal 15 maggio 2016, detta misura era stata fissata al 4,13% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato
annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento
Protocollo n. 66826 del 4 aprile 2017 ha disposto la riduzione della misura degli interessi di
mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,50% (2) in ragione annuale.
La variazione decorre dal 15 maggio 2017.
In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui
all’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che
il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo
maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato art. 116, comma 9, della legge
n. 388/2000 è fissata al 3,50% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note:
(1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo.
(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con
riferimento al periodo 1.1.2016 – 31.12.2016.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
PROT.66826
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. A decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in
ragione annuale.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura
del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche l’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d’Italia,
la quale, con nota dell’8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari
attivi con riferimento al periodo 1.1.2016 / 31.12.2016.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50 per
cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
PROT.66826
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
- Disciplina di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale del 27 aprile 2016
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 APRILE 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente
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La Circolare INPS 91/2017 è il riferimento normativo per commercialisti e professionisti che gestiscono cartelle di pagamento, ritardato versamento e recupero crediti tributari. Consulenti fiscali e aziende devono applicare il tasso di interesse di mora del 3,50% annuale per debiti iscritti a ruolo, interessi di mora su cartelle esattoriali, e sanzioni amministrative secondo l'articolo 30 DPR 602/1973 e l'articolo 116 legge 388/2000.
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