Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 per i giovani agricoltori?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 85/2017 disciplina un beneficio di esonero dal versamento dei contributi previdenziali rivolto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 che avviano una nuova attività agricola. Il beneficio si applica a chi si iscrive nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, oppure nel 2016 se l'azienda è ubicata in zone montane o svantaggiate. L'esonero è totale (100%) per i primi 36 mesi, poi scende al 66% per i successivi 12 mesi e al 50% per ulteriori 12 mesi, riguardando esclusivamente la quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e il contributo addizionale, mentre rimangono esclusi il contributo di maternità e quello INAIL. Per accedere al beneficio è necessario presentare una domanda telematica tramite il Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli, allegando una dichiarazione "de minimis" poiché l'agevolazione rientra negli aiuti di Stato con limite massimo di 15.000 euro per il settore agricolo primario. L'INPS verifica il possesso dei requisiti entro il giorno successivo all'istanza e comunica l'esito telematicamente; il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, salvo l'applicazione dell'agevolazione più favorevole in caso di concorrenza.
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Riferimento normativo
Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 11/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 85
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.5
OGGETTO: Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori
diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta
anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate
tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi. Decorsi i primi trentasei
mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nel
limite del 66 per cento e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel
limite del 50 per cento. L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti
e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che
nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con
aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Si
forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il
godimento dell’esonero.
INDICE
PREMESSA
1. Destinatari del beneficio.
2. Misura e durata dell’esonero.
3. Cumulo con altri benefici.
4. Presupposti del beneficio.
5. Procedimento di ammissione al beneficio.
6. Fruizione dell’incentivo.
7. Istruzioni contabili.
Allegati
1. Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi 344 e 345;
2. Modulo ammissione CD/IAP 2017;
3. Modulo ammissione CD/IAP 2016 Zone Montane/Svantaggiate;
4. Modulo dichiarazione “de minimis”;
5. Variazioni al piani dei conti.
PREMESSA
L’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -legge di bilancio 2017
(allegato 1)- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 S.O. del 21.12.2016 e in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli
imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino
l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31
dicembre 2017, l’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100
per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti. Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di
ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L’esonero è, altresì, riconosciuto, con le stesse modalità di cui sopra, ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno
effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per espressa previsione della norma sopra citata, l'esonero in argomento non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è
applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
1. Destinatari del beneficio.
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli
Professionali (IAP):
che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività
imprenditoriale agricola.
Possono, altresì, essere ammessi al beneficio i Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori Agricoli
Professionali (IAP):
che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività
imprenditoriale agricola;
la cui azienda è ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e/o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Considerata la ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in
agricoltura […], il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto
nell’art. 1, commi 344, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende soddisfatto qualora il
Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno
2017 o nel corso dell’anno 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone
svantaggiata, non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi
precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in
oggetto.
Il requisito della mancata precedente iscrizione, per i Coltivatori Diretti, è richiesto con
esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD.
Si precisa altresì che ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai
Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa
rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’Istituto accerterà che il nucleo del
Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli
diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD
esistente.
L’esonero in argomento è applicabile anche ai cc.dd. IAP con iscrizione “provvisoria” di cui
all’art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei
requisiti.
2. Misura e durata dell’esonero.
Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la
misura di seguito indicata.
- Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti
nel 2016 con aziende in territori montani e/o zone svantaggiate, ammessi al beneficio, si
precisa che l’esonero sarà applicato, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere dal 1
gennaio 2017.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il
contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17, della legge 3 giugno 1975 n. 160 cui è
tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
- Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n.
151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli
imprenditori agricoli professionali;
- Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
3. Cumulo con altri benefici.
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 344, della legge 11 dicembre 2016 n. 232
l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, considerato anche il parere prot. n. 12672.06-08-2015 (cfr. messaggio Inps n. 6533
del 23/10/2015) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “nel
rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile […] nei territori montani e nelle zone
agricole svantaggiate […] il solo regime ordinario di favore previsto dall’art 9 della legge
67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”, si precisa che, nei casi di concorrenza di
più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es.
sotto-contribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli
coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione,
l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
La suddetta interpretazione è stata, da ultimo, confermata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota prot. n. 0002911.02-05-2017.
Si fa, altresì, presente che la non cumulabilità, con riferimento ai soli benefici per zone
montane e svantaggiate e/o i benefici per soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive
di età inferiore ai ventuno anni di cui, rispettivamente, all’art. 7, comma 3, lettera b, e art. 7,
comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m.i., riguarderà esclusivamente la tariffazione
di competenza dell’anno 2017 considerato che,a partire dall’anno 2018, le aliquote di
finanziamento non risultano più ridotte né in base all’età minore di 21 anni, né nelle zone
svantaggiate rispetto alle zone normali (cfr. art. 24, comma 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, e in
particolare la tabella B di cui all’allegato 1 al predetto D.L.).
4. Presupposti del beneficio.
L’esonero previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
subordinato:
a) alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli altri obblighi di legge;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000;
Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS
provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed
accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo
concedibile dell’agevolazione.
5. Procedimento di ammissione al beneficio.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali -
una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con
conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - dovranno
inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici
del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” –
“Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:
Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS
e ZM 2016).
I moduli telematici di richiesta dell’incentivo saranno disponibili a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente circolare.
Si riportano, in allegato alla presente circolare, i fac-simile dei citati due moduli di domanda di
ammissione al beneficio (allegato 2 e allegato 3) e il fac-simile del modulo di dichiarazione “de
minimis” (allegato 4).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del
“Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica (le Sedi
INPS non accetteranno domande presentate in forma cartacea).
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, ad eccezione dell’ipotesi del
sottostante capoverso, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le
verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà –
esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di
istanza – l’avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al
beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente
spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà
comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali non ancora
perfezionate, in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie ma per le quali vi è
comunque l’attribuzione del Codice Azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno
acquisite ma poste in uno stato di "sospese".
Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà
automaticamente elaborata e il cambio stato (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile sul
CassettoPrevidenziale per Autonomi Agricoli; contestualmente sarà inviata una comunicazione
(con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
ammissione al beneficio.
L’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto Previdenzialeper
Autonomi Agricoli.
L’Inps e gli Organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla
sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui trattasi.
Gli operatori delle Sedi territoriali potranno verificare lo “stato” e l’eventuale esito di tutte le
domande pervenute di propria competenza accedendo all’apposita funzionalità:
“Comunicazione bidirezionale” dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.
6. Fruizione dell’incentivo.
In sede di tariffazione per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di
beneficio (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016)e la stessa sia stata
processata con esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento delle seguenti
percentuali di contribuzione:
100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività o dal 1 gennaio 2017 se
l’inizio attività è avvenuta, in territori montani o svantaggiati, nel corso del 2016;
66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
50% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
della sola quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di
cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio
contributivo alla voce : “esonero ex Legge 232/2016”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale
autonomi agricoli.
Si precisa che la non cumulabilità del beneficio in argomento con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente riguarderà, come meglio specificato
al precedente paragrafo 3, esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017.
In particolare, con riferimento alla contribuzione INAIL, si precisa che il coltivatore diretto che
svolge la sua attività in zona montana o svantaggiata e ammesso a fruire dell’esonero in
argomento, sarà tenuto al pagamento della suddetta contribuzione calcolata per intero.
7. Istruzioni contabili.
L’onere derivante dall’esonero contributivo previsto a favore dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali (IAP), in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza
agricola effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, in attuazione dell’art. 1, commi
344 e 345 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è posto a carico dello Stato.
Pertanto, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali - evidenza contabile GAW - (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive)si istituisce il nuovo conto GAW37169.
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura
gestionale di ripartizione delle riscossioni dei lavoratori agricoli autonomi.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale.
Si riporta nell’allegato n. 5 la variazione apportata al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
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L'esonero contributivo per giovani agricoltori si inquadra nella disciplina degli aiuti "de minimis" secondo i regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, ed è strettamente correlato alla gestione previdenziale autonomi agricoli, alla tariffazione contributiva e ai presupposti di regolarità previsti dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la compatibilità con altre agevolazioni contributive, il rispetto dei limiti di aiuto di Stato e la corretta contabilizzazione nel prospetto del dettaglio contributivo come "esonero ex Legge 232/2016".
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