Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 83/2017

Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei co

Pubblicato: 03/05/2017 In vigore dal: 03/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di erogazione e il regime fiscale delle indennità previste dalla Circolare INPS 83/2017 per i lavoratori colpiti dal sisma del 2016?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 83/2017 disciplina l'erogazione di indennità a favore dei lavoratori e dei lavoratori autonomi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo impossibilitati a lavorare, è prevista un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con contribuzione figurativa, nel limite di 124,5 milioni di euro per il 2016, erogata dalle Regioni tramite decreto e gestita dall'INPS secondo le modalità della CIG in deroga. Per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza, è riconosciuta un'indennità una tantum di 5.000 euro nel limite di 134,8 milioni di euro, senza contribuzione figurativa.

Dal punto di vista fiscale, l'indemnità per i lavoratori dipendenti costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF secondo l'articolo 6, comma 2 del TUIR, con possibilità di richiedere la sospensione delle ritenute IRPEF se ricorrono le condizioni previste. L'indennità una tantum di 5.000 euro per i lavoratori autonomi e professionisti, invece, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, in conformità alla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Le domande per entrambe le tipologie di prestazioni devono essere presentate esclusivamente alle Regioni competenti, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le Regioni trasmettono i decreti di concessione all'INPS tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi inviano un unico decreto con l'elenco dei beneficiari in formato Excel alla Direzione Generale dell'INPS.

La contabilizzazione avviene nella Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU) con conti specifici (GAU30221 e GAU30222), mentre i pagamenti sono imputati al conto di debito GPA10029. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione Generale dell'INPS.

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Riferimento normativo

Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 04/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 83 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.5 OGGETTO: Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Premessa 1. Art.1. della Convenzione - Ripartizione delle risorse 2. Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo 2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 3. Art. 3 della Convenzione - Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale 3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 4. Regime fiscale e istruzioni contabili 4.1 Regime fiscale 4.2 Istruzioni contabili Premessa Facendo seguito alla circolare Inps n. 235 del 30 dicembre 2016 si comunica che in data 23 gennaio 2017 è stata firmata la Convenzione, che si allega, tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni coinvolte, all’ individuazione delle condizioni e dei limiti concernenti l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni. In data 27 marzo 2017 è stata pubblicata la circolare n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente ad oggetto: “Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il cui contenuto qui integralmente si richiama. 1. Art.1. della Convenzione - Ripartizione delle risorse Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, previste dall’art.45, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono ripartite nelle seguenti misure: REGIONE 124,5 milioni(c. 1 dell’art.45) 134,8 milioni(c. 4 dell’art.45) ABRUZZO € 14.476.744,19 € 19.954.419,60 LAZIO € 23.162.790,70 € 28.711.395,10 MARCHE € 48.255.813,95 € 47.852.325,17 UMBRIA € 38.604.651,16 € 38.281.860,13 Le risorse finanziarie restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’INPS a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni. 2. Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo L’articolo 2 della Convenzione, al comma 1, dispone che l’indennità prevista dall’art. 45, c.1 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.229/2016, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, è concessa in favore: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni di cui all’art.1 del citato decreto legge n.189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n.229/2016 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. La stessa Convenzione, al comma 2 dell’articolo 2, ha inoltre disposto che l’indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 12 del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017” ha disposto che la Convenzione in argomento “continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’art.45, comma 1, del decreto legge n.189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’all’art. 1, comma 1 dello stesso decreto legge n.189 del 2016, ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure”. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2602 del 12 aprile 2017, ha chiarito che, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, le Regioni interessate possono decretare nell’annualità 2017, “anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016”. Il comma 3, dell’art. 2 della Convenzione prevede che le indennità di cui al comma 1 vengano concesse con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Istituto che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento Al fine di consentire un’efficace gestione delle indennità in parola, le Regioni interessate dal sisma dovranno trasmettere all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori (Sip), i provvedimenti di concessione, corredati dalle relative domande aziendali (modello SR100), con il numero di decreto convenzionale “30000”, all’uopo istituito, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”. Successivamente le aziende inoltreranno all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41) e le Sedi INPS provvederanno ad erogare la prestazione in argomento con le stesse modalità seguite finora per le prestazioni di CIG in deroga. 3. Art. 3 della Convenzione - Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale L’art. 3 della Convenzione prevede che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa, i soci lavoratori di società di persone e i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione Separata ovvero alle gestioni Commercianti e Artigiani e i professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto, è riconosciuta, per l'anno 2016, una indennità una tantum pari a 5.000 euro. Tale indennità, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, prevista dal suddetto articolo, non consente il riconoscimento della contribuzione figurativa ed è garantita nel limite di 134,8 milioni di euro, limite ripartito tra le quattro Regioni interessate, secondo quanto indicato nell’art.1 della Convenzione in argomento. L’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria effettuata dallo stesso ente; pertanto, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alle Regioni seguendo le istruzioni che ogni singola Regione pubblicherà con apposito bando. Le singole Regioni, a seguito del completamento del procedimento di pubblicazione del bando e della fase istruttoria per l’attribuzione dell’indennità una tantum, provvederanno all’emanazione di un unico decreto di concessione, che verrà inviato, unitamente all’elenco (in formato Excel) dei lavoratori beneficiari dell’intervento, alla Direzione Generale dell’INPS, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Nel suddetto elenco deve essere specificato, per ogni singolo beneficiario, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza (al fine del riparto tra le sedi territorialmente competenti), comune dove operano esclusivamente o prevalentemente e IBAN. Considerato che l’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale, si precisa, infine, che non va richiesta la compilazione del modello SR 163 ai beneficiari perché i dati, compreso l’IBAN, vengono trasmessi dalla Regione che ha già effettuato precisi controlli, in ordine anche alla correttezza di tutti i dati trasmessi. La Direzione Generale dell’Istituto, dopo aver verificato la capienza finanziaria, con successivo apposito messaggio, provvederà a comunicare alle sedi territorialmente competenti l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione, nonché le istruzioni operative per la liquidazione della stessa. 3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento L’elenco dei beneficiari sarà inviato alle Sedi territoriali con successivo messaggio. Ogni struttura territoriale dovrà liquidare la prestazione secondo la residenza del lavoratore indicata, accanto a ciascun nominativo, nei file trasmessi dalle Regioni. La prestazione non è soggetta a tassazione. Procedura di acquisizione e di pagamento Per ogni singolo beneficiario occorrerà acquisire una domanda di tipo E (sussidio) con la procedura informatica DS WEB. Le domande dovranno essere acquisite (richiedendo la numerazione automatica) con anno 2016 e codice sussidio: SICI (SISMA CENTRO ITALIA); Regione: XX [Codice Regione 13 (Abruzzo) o 12 (Lazio) o 11 (Marche) o 10 (Umbria)] Anno pagamenti: 16 La data di decorrenza della prestazione dovrà essere acquisita dall’operatore (24 agosto 2016 o 30 ottobre 2016 secondo se il comune, indicato nel file Excel inviato dalla Regione, dove operano esclusivamente o prevalentemente i beneficiari, sia ricompreso nell’allegato 1 oppure nell’allegato 2). La data di termine verrà impostata dalla procedura. Per il pagamento verrà utilizzata la funzione di pagamento degli “Interventi per l’occupazione”, selezionando il codice del sussidio in parola. 4. Regime fiscale e istruzioni contabili 4.1 Regime fiscale L’indennità prevista al primo comma dell’art. 45 del Decreto legge n.189/2016, convertito con modificazioni in legge n. 229/2016 (par. 2.1) è reddito imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Tuir. Resta ferma la possibilità per i percettori della suddetta indennità di richiedere all’Istituto la sospensione delle ritenute Irpef ove ricorrano le condizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 48 del medesimo Decreto legge. Coerentemente con quanto puntualizzato nella circolare Min. Lav. n.8/2017, l’indennità una tantum di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto n. 189/2016 (par. 3), pari a € 5.000, come stabilito dal successivo articolo 47, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposte sul reddito e dell’IRAP. 4.2 Istruzioni contabili Gli oneri per le prestazioni trattate dalla presente circolare saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU) nella quale vengono istituiti i nuovi conti: GAU30221 – Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei lavoratori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dagli eventi sismici, di cui all’art. 45, comma 1, Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016. GAU30222 - Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dagli eventi sismici, di cui all’art. 45, comma 4, Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016. Il debito per le indennità in parola, dovrà essere imputato al conto già esistente GPA10029. I pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in DARE del citato conto di debito GPA10029. Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i nuovi conti: GAU24221 – Recupero relativo all’indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dagli eventi sismici, di cui all’art. 45, comma 1, Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016. GAU24222 – Recupero relativo all’indennità una tantum ai lavoratori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dagli eventi sismici, di cui all’art. 45, comma 4, D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016. Ai citati conti, viene abbinato nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni” il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla “procedura recupero indebiti per prestazioni”. Il codice bilancio “01094”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, dal codice bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione Generale. Nell’allegato n. 5 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Allegato N.5 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 CONVENZIONE Ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” TRA - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA VISTO l’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede: 1) al comma 1, che sia concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La misura in parola deve, pertanto, considerarsi residuale rispetto agli strumenti di integrazione salariale e di mobilità, ivi compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; b) dei lavoratori del settore privato di cui al precedente punto a), ossia dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, impossibilitati a recarsi a lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico; 2) al comma 2, che l'indennità di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione; 3) al comma 4, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato; 4) al comma 5, che la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dall’articolo 45 sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni; VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale dispone che “Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda”; CONSIDERATO che i benefici previsti dai citati commi 1 e 4 sono concessi nel limite di spesa di 259,3 milioni di euro complessivi per l’anno 2016, dei quali 124,5 milioni di euro per i benefici di cui al comma 1 e 134, 8 milioni di euro per quelli di cui al comma 4; CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate, suddivise tra il fabbisogno necessario per gli interventi relativi ai 124,5 milioni di euro, di cui al comma 1, e quello per gli interventi finanziati dai 134,8 milioni di euro, di cui al comma 4, superano, complessivamente, il limite di spesa sopra indicato e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare applicando le seguenti percentuali di riduzione rispetto a quanto richiesto: 3,49% per le misure di cui al comma 1 e 4,29% per le misure di cui al comma 4; CONSIDERATO che l’onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che all’onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 4 si provvede ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229. le Parti convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Ripartizione delle risorse) 1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, previste dall’art. 45, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, sono ripartite nelle seguenti misure: a) in favore della Regione Abruzzo: per il comma 1 euro 14.476.744,19 e per il comma 4 euro 19.954.419,60; b) in favore della Regione Lazio: per il comma 1 euro 23.162.790,70 e per il comma 4 euro 28.711.395,10; c) in favore della Regione Marche: per il comma 1 euro 48.255.813,95 e per il comma 4 euro 47.852.325,17; d) in favore della Regione Umbria: per il comma 1 euro 38.604.651,16 e per il comma 4 euro 38.281.860,13. 2. Le risorse di cui al punto 1 della presente convenzione restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni. 3. Al fine di consentire la più ampia tutela in favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, la presentazione delle istanze e la decretazione regionale relative ai benefici di cui all’art. 45, commi 1 e 4, del citato decreto è consentita anche successivamente al 31 dicembre 2016, purché la prestazione si riferisca al periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016. Art. 2 (Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo) 1. L’indennità prevista dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge. 15 dicembre 2016, n. 229, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016, è concessa: a) in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. 2. L’indennità di cui al punto 1, lettera a), della presente convenzione è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. 3. Le indennità di cui al presente articolo vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 4. L’onere di cui al punto 1 del presente articolo, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Art. 3 (Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale) 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229 e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134, 8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 2. L’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229. Roma, il 23 gennaio 2017 IL MINISTRO DEL LAVORO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE FINANZE (Giuliano Poletti) (Pier Carlo Padoan) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO LAZIO (Luciano d'Alfonso) (Nicola Zingaretti) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE UMBRIA (Luca Ceriscioli) (Catiuscia Marini)

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