Regolamentazione comunitaria. Gestione dei recuperi di prestazioni indebitamente erogate e di contributi in applicazione dell’articolo 84 del Regolamento CE n. 883/2004 (Regolamento di base) e degli articoli da 75 a 86 del Regolamento CE n. 987/2009 (Regolamento di applicazione). Formulari Paper SED della serie R: R012, R015 e R017. Istruzioni operative.
Quali sono le procedure e i formulari che l'INPS deve utilizzare per il recupero di prestazioni indebitamente erogate e contributi non versati nei confronti di debitori residenti in altri Stati membri dell'UE?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 69/2017 disciplina il recupero transnazionale di crediti nel campo della sicurezza sociale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo, applicando i Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009. L'INPS può richiedere assistenza alle istituzioni estere attraverso tre formulari cartacei della serie R: l'R012 per ottenere informazioni sul debitore, l'R015 per richiedere la notifica di atti e decisioni, e l'R017 per chiedere il recupero coattivo del credito accompagnato dal titolo esecutivo. Reciprocamente, l'INPS riceve richieste analoghe da istituzioni estere e deve fornire la medesima collaborazione, comportandosi come se applicasse la propria legislazione nazionale. Le procedure prevedono verifiche preliminari sulla completezza dei dati, sulla residenza del debitore e sulla regolarità della documentazione, con coinvolgimento sia degli uffici amministrativi che degli uffici legali per l'esecuzione del recupero coattivo. È importante sottolineare che il ricorso a queste procedure è consentito solo dopo aver verificato l'impossibilità di procedere a compensazione dei crediti e che esiste una soglia minima di 350 euro per presentare una domanda di recupero, derogabile con specifici accordi tra istituzioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamentazione comunitaria. Gestione dei recuperi di prestazioni indebitamente erogate e di contributi in applicazione dell’articolo 84 del Regolamento CE n. 883/2004 (Regolamento di base) e degli articoli da 75 a 86 del Regolamento CE n. 987/2009 (Regolamento di applicazione). Formulari Paper SED della serie R: R012, R015 e R017. Istruzioni operative.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 07/04/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 69
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Gestione dei recuperi di prestazioni
indebitamente erogate e di contributi in applicazione dell’articolo 84
del Regolamento CE n. 883/2004 (Regolamento di base) e degli
articoli da 75 a 86 del Regolamento CE n. 987/2009 (Regolamento di
applicazione). Formulari Paper SED della serie R: R012, R015 e R017.
Istruzioni operative.
SOMMARIO: 1. Quadro normativo 2. Ambito di applicazione e modulistica 3. Gestione
delle richieste di recupero – Istruzioni operative e procedurali 3.a. PAPER
SED R012 – “Richiesta di informazioni”. Articolo 76 del Regolamento CE n.
987/2009 - 3.a.1. Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera -
3.a.2. Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera - 3.b.
PAPER SED R015 – “Richiesta di notifica”. Articolo 77 del Regolamento CE n.
987/2009 - 3.b.1 Richiesta di notifica da Inps a una Istituzione estera -
3.b.2 Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera - 3.c. PAPER
SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari”. Articolo 78 del
Regolamento CE n. 987/2009 - 3.c.1 Domanda di recupero/Misure cautelari
da Inps a una Istituzione estera - 3.c.2 Domanda di recupero/Misure
cautelari proveniente da una Istituzione estera - 3.c.3 Esecuzione del
recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009 istruzioni per gli uffici legali.
3.c.4 Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009.
Adempimenti amministrativi.
1. Quadro normativo
I Regolamenti comunitari CE n. 883/2004 (di seguito Regolamento di base) e CE n. 987/2009
(di seguito Regolamento di applicazione) in vigore dal 1° Maggio 2010, nell’ambito più
generale della cooperazione tra Paesi Membri tesa a prevenire ed affrontare abusi e frodi
nonché ad assicurare un più efficace recupero dei crediti nel campo della sicurezza sociale,
prevedono in materia di recupero di prestazioni indebite e di contributi nuovi strumenti e
procedure dirette a rafforzare l’assistenza reciproca tra le Istituzioni.
Tale assistenza consiste, sostanzialmente, nella possibilità per un’Istituzione di richiedere
all’Istituzione di un altro Paese:
le informazioni utili per il recupero dei propri crediti;
la notifica al debitore degli atti relativi ai crediti;
il recupero dei crediti accertati tramite il titolo esecutivo trasmesso dalla stessa.
Le Istituzioni che ricevono la richiesta devono assicurare tali attività in forma gratuita,
comportandosi come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
In tal senso, l’art. 84, ai paragrafi 2 e 3, del Regolamento di base stabilisce che i titoli esecutivi
emessi nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione titolare del credito sono riconosciuti
direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l’esecuzione del
credito nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione che riceve la richiesta, entro i limiti e
secondo le procedure previste dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.
Inoltre, secondo le disposizioni citate, in caso di esecuzione forzata, fallimento o concordato i
crediti dell’Istituzione di uno Stato membro beneficiano, nello Stato membro al quale viene
richiesto il recupero, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato
riconosce a crediti della stessa natura.
Il Regolamento di applicazione al Titolo II, capo III, sezione 3, detta specifiche disposizioni in
tema di recuperi, disciplinando agli articoli da 75 a 86 le relative modalità di esecuzione.
In particolare dopo le definizioni contenute nell’art. 75, di interesse sono gli artt. 76, 77 e 78
che, rispettivamente, hanno riguardo al flusso di richiesta di informazioni, notifica atti e
domanda di recupero.
L’art. 79 contiene indicazioni relative all’atto che consente il recupero. Gli articoli successivi da
80 a 86 concernono gli aspetti relativi ai termini e alle modalità operative.
Nei paragrafi successivi, dopo l’illustrazione degli aspetti normativi, vengono fornite le
istruzioni operative.
Si evidenzia che gli Enti Previdenziali Tedeschi, per il recupero dei loro crediti contributivi,
ricorrono anche (e preferibilmente) alle procedure previste dall’Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca, sottoscritto il 3 aprile
2000.
L’Accordo è stato sottoscritto in applicazione dell’art. 92 del Regolamento CEE n. 1408/71 che
prevede la possibilità del recupero dei contributi di sicurezza sociale dovuti e non versati
mediante la collaborazione di omologhe Istituzioni degli Stati membri e definisce specifiche
modalità operative di recupero dei crediti contributivi dei due paesi contraenti. In relazione a
ciò sono state fornite prime indicazioni operative alle strutture territoriali con messaggio
(n.2637/2016).
Le richieste degli Enti previdenziali tedeschi di recupero dei crediti contributivi vengono
trasmesse al nostro Istituto tramite un formulario composto da tre modelli, redatti sia in lingua
tedesca che in italiano:
modello I 13 - si tratta della richiesta di assistenza, con la quale l’Istituzione tedesca comunica
altresì le generalità e la residenza o la sede legale in Italia del debitore al fine di attivare il
recupero del credito da parte dell’Inps;
modello I 13 a - contiene il nome e l’indirizzo dell’Istituzione tedesca creditrice, l’importo del
credito, la data a decorrere dalla quale il debitore è tenuto al pagamento dell’indennità di mora
nella misura prevista dalla normativa dell’Ente creditore e l’attestazione che ogni tentativo di
recupero del credito effettuato in Germania dall’Ente creditore è risultato vano. Qualora il
credito sia stato accertato presso le competenti autorità giudiziarie tedesche, al modello è
allegata anche copia autentica del titolo (sentenza), unitamente alla ulteriore documentazione
necessaria;
modello I 13 b - sono specificati il periodo contributivo per il quale sono dovute le somme
oggetto del credito da recuperare e il dettaglio del credito. Sono inoltre indicate le coordinate
bancarie e le modalità per provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Si precisa che le istruzioni contenute in questa circolare per i modelli della serie R devono
essere applicate anche per i modelli della serie I relativi all’Accordo Italo- Tedesco appena
descritto.
2. Ambito di applicazione e modulistica
Al fine di attuare quanto previsto dai Regolamenti comunitari sopracitati, l’Istituto ha
pubblicato le circolari n. 84 del 1° luglio 2010 e n. 157 del 15 dicembre 2011. Con la circolare
n. 84/2010 – che si richiama integralmente - sono state fornite le disposizioni specifiche in
materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, con riferimento a
quanto disposto dall’art. 84 del Regolamento di base e dagli articoli da 71 a 86 del
Regolamento di applicazione sopracitati, nonchè in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati
membri nei confronti dei terzi responsabili, in applicazione dell’art. 85 del Regolamento di
base.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni per la gestione delle richieste di
recupero di prestazioni erogate in eccesso e di contributi, sia quelle inviate dall’INPS sia quelle
provenienti dalle Istituzioni estere. Pertanto, le disposizioni operative già diramate alle
Strutture territoriali per la gestione delle richieste di recupero e i relativi formulari (messaggi
n. 1962/2016 e n. 2996/2016) devono essere considerate integrate dalla disciplina dettata
dalla presente circolare.
Si segnala che con la circolare n. 157/2011 – cui si fa esplicito rimando – sono stati pubblicati,
in formato compilabile, i Paper SED della serie R, che le Sedi devono utilizzare in materia
di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi. I formulari che vengono
utilizzati sono in particolare: R012 (Richiesta di informazioni), R015 (Richiesta di notifica) e
R017 (Domanda di recupero/misure cautelari). Detti formulari sono disponibili al seguente
percorso:Direzione Generale-Pensioni-Convenzioni Internazionali-Cartella CI-Paper SED-Paper
SED Recuperi oppure al seguente link: http://ftp.web.inps/Direzione_Generale/CI/.
Si rende noto che per garantire l’efficienza degli scambi di informazioni in vista del
completamento del sistema EESSI, la Commissione Amministrativa per i sistemi di sicurezza
sociale ha di recente approvato una versione (3.2) aggiornata, sia pure ancora non definitiva,
dei Paper SED, compresi quelli relativi ai Recuperi. Si potrebbe, perciò, verificare l’eventualità
che le Strutture territoriali, pur continuando ad utilizzare i formulari allegati alla citata circolare
n. 157 del 2011, possano ricevere dalle Istituzioni estere Paper SED nella nuova versione.
Come noto la gestione di detti formulari Paper Sed è ancora cartacea, non essendo stato
completato il sistema di scambio elettronico EESSI. Al riguardo si precisa, infatti, che in base
alle disposizioni dei nuovi Regolamenti comunitari gli scambi di dati tra gli Stati – che ne fanno
applicazione e cioè Stati membri U.E., Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)
Norvegia, Islanda e Liechtenstein - non dovranno più avvenire attraverso l’invio di formulari
cartacei bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (“Electronic exchange
social security information” o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza
sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati
(“Structured Electronic Documents” o SED) trasmessi utilizzando la rete europea protetta
denominata sTESTA.
Il nuovo sistema, ancora in via di sviluppo, prevederà lo scambio di documenti elettronici
strutturati o SED, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, che verranno
trasmessi dall’Istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso “punti di accesso”
centralizzati (“Access Point”) che svolgono funzioni di:
- punto di contatto elettronico;
- inoltro automatico in base all’indirizzo;
- inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e
inoltro automatici (vedi articolo 1, paragrafo 2, lettera a del regolamento di applicazione).
Il “punto di accesso” è stato previsto sempre dalla normativa comunitaria che ne prevede per
ogni Stato almeno uno e al massimo cinque.
Con decreto del 29 gennaio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
relativo all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del Regolamento di base, sono
stati designati quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi:
1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della
Salute) - “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;
2) INAIL - “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;
3) INPDAP - “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
4) INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di
natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano
prestazioni dello stesso tipo.
Pertanto, attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli Organismi
esteri e saranno inoltrati agli Organismi esteri, per via telematica quando verrà rilasciata la
procedura EESSI, oltre ai dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni
pensionistiche e a sostegno al reddito, anche quelle in materia di recuperi di competenza di
questo Istituto (cui e’ stato accorpato anche l’INPDAP per effetto della soppressione disposta a
far data dal 1° gennaio 2012 dall’art. 21 co. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di
conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), dell’INPGI e delle Casse professionali.
Ogni informazione utile all’individuazione delle Istituzioni estere competenti è disponibile nel
sito web dell’EESSI Directory pubblica delle Istituzioni della Sicurezza Sociale Europea:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=it
Il ricorso alle modalità di recupero previste dai Regolamenti comunitari citati, nell’ambito del
recupero delle prestazioni indebite, è consentito solo dopo aver verificato che non sia possibile
procedere alla compensazione dei crediti di cui agli artt. 71-74 del Regolamento di
applicazione. Inoltre, si precisa che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 75, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 987/2009, gli Organismi comunitari hanno fissato una soglia minima degli
importi, pari a Euro 350, per i quali può essere presentata una domanda di recupero. Tale
soglia è derogabile in presenza di uno specifico accordo tra Istituzioni.
In attesa del completamento della piattaforma EESSI, come sopradetto, lo scambio di
informazioni avviene ancora tramite i formulari cartacei (Paper SED) con le consuete modalità.
Pertanto, eventuali formulari che pervengono all’INPS, riferiti a uno degli Enti o Casse
professionali per cui l’Istituto è considerato punto d’accesso, dovranno essere inoltrati
dall’INPS a tali Enti o Casse segnalando che il riscontro fornito all’ Istituzione estera dovrà
avvenire direttamente senza il tramite dell’Istituto.
3. Gestione delle richieste di recupero – Istruzioni operative e procedurali
3.a PAPER SED R012 – “Richiesta di informazioni”. Articolo 76 del Regolamento CE n.
987/2009
L’ambito di applicazione dell’articolo 76 riguarda, in particolare, il flusso relativo ai PAPER SED
R012 e R014 di richiesta di informazioni e di risposta alla richiesta di informazioni. Come
disposto da tale articolo, l’Istituzione di uno Stato membro ha diritto di richiedere e ottenere
dall’Istituzione di un altro Stato membro qualsiasi informazione utile per il recupero di un
proprio credito. Per ottenere tali informazioni l’Istituzione titolare del credito invia
all’Istituzione in cui risiede il debitore il Paper Sed R012 (Richiesta di informazioni), che deve
contenere in particolare: i dati anagrafici, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato
utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica sul conto della quale debbono
essere fornite le informazioni, nonché la natura e l’importo del credito. L’Istituzione
competente dello Stato membro che riceve la richiesta non è tenuta a fornire informazioni “che
non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato
membro; o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o la cui
comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato”
(art. 76 paragrafo 3).
3.a.1.Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera
In tutte le circostanze in cui l’Inps vanti un credito nei confronti di un soggetto che non è stato
possibile reperire sul territorio nazionale, rendendo impossibile la notifica dell’accertamento, la
normativa comunitaria consente di ricorrere alla collaborazione degli altri Stati. Pertanto, nel
caso di indebito a titolo di prestazione rientrante nei settori di sicurezza sociale di cui ai
Regolamenti comunitari, l’INPS, accertata - secondo le consuete modalità - l’esistenza della
posizione debitoria e avviata la notifica dell’accertamento effettuato con l’invio al soggetto
interessato della “notifica di indebito”, dovrà:
- se la notifica ha esito positivo proseguire con i consueti adempimenti;
- se la notifica non è andata a buon fine perché il destinatario non è stato reperito
all’indirizzo risultante dalle banche dati in possesso dell’Istituto, verificare l’esatto recapito
dell’interessato inviando una richiesta al Comune di riferimento per acquisire informazioni al
riguardo.
In questa seconda eventualità ove si accerti che l’interessato si sia trasferito all’estero nei Paesi
soggetti alla Regolamentazione comunitaria, avvalendosi della facoltà prevista da tali
disposizioni, dovrà essere inviato all’Istituzione estera competente il formulario R012 (Richiesta
di informazioni).
Laddove, invece, il credito dell’Istituto derivi dal mancato versamento di contributi, le Gestioni
Contributive interessate provvederanno, con le consuete modalità, all’emissione dell’Avviso di
Addebito per il recupero della contribuzione dovuta e alla notifica dell’Avviso tramite canale di
posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A/R. Nell’ipotesi in cui la notifica dell’Avviso
si concluda con un esito negativo perché il soggetto risulta sconosciuto o trasferito,
analogamente a quanto previsto in ambito prestazioni, occorre inviare la richiesta al Comune
di riferimento, sempre tramite posta elettronica certificata (PEC), per avere informazioni al
riguardo. Anche in questo caso, se dalle informazioni acquisite dal Comune risulta che
l’interessato si è trasferito all’estero nei Paesi soggetti alla Regolamentazione comunitaria,
dovrà essere inviato all’Istituzione estera competente il predetto formulario R012. In entrambi
i casi, l’Istituzione che ha ricevuto la richiesta dovrà comunicare le relative informazioni con il
formulario R014 (Risposta a richiesta di informazioni).
3.a.2.Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera
Se la richiesta di informazioni, contenuta nel formulario R012, proviene da una Istituzione
estera la Struttura INPS territorialmente competente deve verificare preliminarmente la
completezza delle informazioni minime necessarie per l’identificazione del soggetto e, tramite
le banche dati a disposizione dell’Istituto, la residenza anagrafica dello stesso. Laddove il
formulario R012 proveniente dall’Istituzione estera contenga anche richieste inerenti il
“reddito” e i “beni patrimoniali su cui eseguire il recupero” (sezione 8), sarà possibile fornire
tali informazioni ove disponibili nelle banche dati dell’Istituto, secondo le modalità in uso.
All’esito delle verifiche effettuate, anche in caso di esito negativo, con il formulario R014 la
Struttura INPS interessata darà riscontro all’Istituzione richiedente indicando anche eventuali
motivi che si oppongono al soddisfacimento dell’istanza.
3.b PAPER SED R015 – “Richiesta di notifica”. Articolo 77 del Regolamento CE n. 987/2009
L’ambito di applicazione dell’articolo 77 riguarda in particolare il flusso relativo ai PAPER SED
R015 (richiesta di notifica) e R016 (risposta alla richiesta di notifica). In particolare, la norma
in argomento prevede che ogni Istituzione di uno Stato membro possa richiedere a una
Istituzione di un altro Stato membro di notificare al debitore, atti e decisioni, compresi quelli
giudiziari, concernenti un proprio credito e/o il suo recupero. L’Istituzione che riceve una
richiesta tramite il formulario R015 procede, secondo la normativa vigente per la notifica dei
corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le
decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, emessi in un altro Stato membro e concernenti un
credito e/o il suo recupero nel campo della sicurezza sociale. L’istanza di notifica deve,
pertanto, indicare il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del
destinatario. La domanda deve specificare, altresì, la natura, l’oggetto dell’atto o della
decisione da notificare, nonché il credito cui si riferisce l’atto o la decisione e ogni altra
informazione utile. Infine deve contenere, in allegato, il documento da notificare in copia
autentica (atto o decisione, compresi quelli giudiziari), concernente un credito e/o il suo
recupero.
3.b.1Richiesta di notifica da INPS a una Istituzione estera
La Struttura INPS territorialmente competente, che ha in gestione la posizione debitoria di un
assicurato o contribuente, ove la notifica dei provvedimenti di accertamento del debito non sia
andata a buon fine perché l’interessato si è trasferito all’estero, in uno dei Paesi soggetti alla
Regolamentazione comunitaria, potrà ricorrere alla collaborazione di tali Stati, utilizzando la
procedura prevista dall’art. 77 citato per chiedere, con il formulario R015, la notifica dei
provvedimenti suddetti. I provvedimenti da notificare devono essere sempre allegati al
medesimo R015. Sarà cura della Struttura INPS compilare debitamente il formulario in tutte le
parti di interesse e poi inviarlo allo Stato membro in cui risiede il debitore. L’Istituzione che
riceve il formulario, dovrà curare gli adempimenti conseguenti per dare riscontro all’INPS degli
esiti della notifica, utilizzando il formulario R016.
3.b.2 Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera
Se la richiesta di notifica con il formulario R015 proviene da un’Istituzione estera, la Struttura
INPS territorialmente competente deve procedere all’istruttoria verificando la residenza
anagrafica dell’interessato, la completezza delle informazioni contenute nel formulario e la
presenza, in allegato, del documento da notificare in copia autentica (atto o decisione,
compresi quelli giudiziari) concernente un credito e/o il suo recupero. Se dalla verifica
istruttoria si riscontra che il soggetto non è assicurato all’INPS, non è iscritto ad alcun altro
Ente, ma comunque è possibile accertarne la residenza in Italia, tenuto conto della
collaborazione prevista in ambito comunitario tra gli Stati anche per i recuperi in argomento, si
dovrà procedere comunque alla notifica, secondo le modalità di seguito indicate. Ove dalle
verifiche risulti che il soggetto non e’ assicurato all’INPS ma risulta assicurato presso un altro
Ente, l’INPS darà corso alla richiesta trasferendo il formulario R015 con gli allegati atti all’Ente
di riferimento che dovrà provvedere alla notifica e a dare riscontro direttamente all’Istituzione
estera. Nel caso, invece, in cui il debitore sia un assicurato INPS, se le informazioni contenute
nel formulario R015 relative alla residenza anagrafica non corrispondono alle informazioni
presenti nelle banche dati dell’Istituto che riportano un indirizzo differente, si deve provvedere
a notificare sempre e comunque all’ultimo indirizzo risultante dagli archivi. Ove tale notifica
non andasse a buon fine si potrà riproporre la notifica all’indirizzo indicato nell’originale
richiesta, pervenuta dall’Istituzione estera.
Pertanto, all’esito dell’istruttoria, se positiva, si dovrà procedere alla notifica dell’atto o della
decisione inviata dall’Istituzione estera richiedente al debitore, utilizzando le seguenti
modalità:
- se l’atto indicato nella sezione 8 del formulario R015 è una decisione amministrativa, la
notifica deve essere effettuata, con le consuete modalità, tramite Raccomandata a/r o Posta
Elettronica Certificata (PEC);
- se l’atto indicato nella sezione 8 del formulario R015 è un provvedimento giudiziario, la
notifica deve essere effettuata per il tramite degli Ufficiali Giudiziari.
Conseguentemente sarà cura della Struttura INPS informare l’Istituzione richiedente circa gli
esiti della notifica tramite il formulario R016.
Ove la notifica sia andata a buon fine occorrerà compilare l’apposita sezione 5 del formulario
R016 precisando la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario;
diversamente, ove la notifica non sia andata a buon fine, occorrerà compilare la sezione 6,
contrassegnando il campo della motivazione. Si precisa, inoltre, che laddove sussistano
difficoltà nel reperimento delle informazioni o criticità collegate alla definizione della richiesta
(es. assenza dell’atto o decisione allegati al formulario R015, oppure nominativo non residente
in Italia e indirizzo sconosciuto) occorrerà compilare la sezione 6 del formulario R016
specificando i motivi della mancata notifica e trasmettere il medesimo formulario all’Istituzione
estera unitamente al documento originario pervenuto con il formulario R015.
3.c PAPER SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari”. Articolo 78 del
Regolamento CE n. 987/2009
L’ambito di applicazione dell’articolo 78 riguarda in particolare il flusso relativo ai PAPER SED
R017 (Domanda di recupero e misure cautelari) e R018 (Risposta su recupero/misure
cautelari). L’art.78 citato prevede che ogni Istituzione di uno Stato membro può inoltrare
all’Istituzione di un altro Stato la richiesta di recupero dei propri crediti accompagnata da una
“copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione emesso nello Stato
membro della parte richiedente e se del caso dall’originale o da una copia autenticata di altri
documenti necessari al recupero”.
L’Istituzione richiedente può formulare una domanda di recupero, tramite il formulario R017, ai
sensi del paragrafo 2 dell’art. 78 sopracitato, soltanto:
a) se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede,
fatti salvi i casi di cui all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di
applicazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di
recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1 dell’art. 78, e nel
caso in cui le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito;
c) se il termine di prescrizione, secondo la legislazione dello Stato membro in cui ha sede,
non è scaduto.
Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 78, il formulario R017, deve contenere:
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica
o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell’Istituzione
richiedente;
gli estremi dell'atto che permette l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro
in cui ha sede l’Istituzione richiedente;
il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le
ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati
membri dell’Istituzione richiedente e dell’Istituzione che riceve richiesta;
la data in cui l’Istituzione richiedente e/o l’Istituzione che riceve la richiesta hanno
notificato il titolo all’interessato;
la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere
all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro in cui ha sede
l’Istituzione richiedente;
ogni altra informazione utile.
Inoltre, nella richiesta deve essere presente la dichiarazione dell’Istituzione richiedente che
conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art.78, su riportate.
3.c.1 Domanda di recupero/Misure cautelari da INPS a un’Istituzione estera
La Struttura INPS territorialmente competente, ove sussistano i presupposti per procedere con
il recupero coattivo nei confronti del debitore persona fisica o giuridica, dovrà precostituire il
titolo esecutivo, per poi trasmetterlo all’Istituzione estera.
3.c.2 Domanda di recupero/Misure cautelari proveniente dalle Istituzioni estere
Se la domanda di recupero/misure cautelari di cui al formulario R017 proviene da una
Istituzione estera la Struttura INPS territorialmente competente, effettuate le opportune
verifiche amministrative sulla completezza delle informazioni richieste e sulla
regolarità/autenticità del titolo allegato, provvederàa inoltrare al debitore una lettera con
raccomandata AR,il cui format ad uso delle sedi sarà disponibile a breve, con intimazione ad
adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della diffida indicata e, nel caso che
persista l’inadempienza, a trasmetterlo all’Ufficio legale.
3.c.3 Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Istruzioni per gli uffici
legali
Il competente Ufficio legale, verificata la completezza e idoneità degli atti e documenti ricevuti
dall’Ufficio amministrativo della Struttura INPS competente, sia nel caso di richieste da
inoltrare verso un’Istituzione estera sia nel caso di richieste provenienti da un’Istituzione
estera, provvederà a dare corso alle conseguenti necessarie attività per la gestione del
recupero coattivo verso il debitore interessato, coordinandosi con il medesimo ufficio
amministrativo.
Qualora dall’attività di recupero coattivo non consegua la soddisfazione totale o parziale del
credito segnalato dallo Stato richiedente, l’Ufficio legale dovrà provvedere celermente alla
restituzione del fascicolo alla competente Struttura amministrativa, fornendo ogni utile
informazione ai fini della compilazione del formulario R018. In considerazione della novità
dell’attività che gli Uffici legali sono chiamati a svolgere, potranno essere fornite ulteriori
indicazioni operative anche alla luce delle segnalazioni che eventualmente perverranno al
Coordinamento generale legale.
3.c.4 Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Adempimenti
amministrativi
Gli Uffici amministrativi dovranno, conseguentemente, comunicare all’Istituzione estera gli esiti
attraverso il formulario R018, compilando l’apposita sezione 10.
Diversamente, laddove sussistano difficoltà o criticità collegate alla definizione della richiesta,
sia per aspetti amministrativi che per aspetti legali, che ostano al recupero, l’Ufficio
amministrativo, acquisite anche eventuali informazioni da parte dell’Ufficio legale, dovrà
informare direttamente l’Istituzione richiedente indicando i motivi che non consentono il
recupero o l’adozione di misure cautelari, compilando l’apposita sezione 5 del formulario R018.
Si fa riserva di successive indicazioni di carattere organizzativo, contabile e gestionale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 69/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 69/2017 è il riferimento normativo per il recupero transnazionale di prestazioni indebite e contributi dovuti, applicando i Regolamenti comunitari 883/2004 e 987/2009 su assistenza reciproca tra Stati membri, titoli esecutivi riconosciuti automaticamente, privilegi identici in caso di fallimento, e scambio di informazioni attraverso formulari SED (Structured Electronic Documents). Commercialisti, consulenti del lavoro e uffici legali aziendali la consultano per questioni di debiti contributivi transnazionali, notifiche estere, compensazione crediti e procedure di recupero coattivo internazionale nel campo della sicurezza sociale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.