Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà per il personale della riscossione dei tributi erariali?
Spiegato da FiscoAI
L'assegno straordinario è una prestazione erogata dal Fondo di solidarietà per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (compresi dirigenti) delle aziende di riscossione tributi che si trovano in situazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Per accedervi, il lavoratore deve maturare i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e l'azienda deve sottoscrivere un accordo sindacale aziendale che disciplini le modalità di esodo. L'importo dell'assegno è calcolato come se fosse una pensione teorica al momento della cessazione, con aggiunta dei periodi per cui l'azienda versa la contribuzione correlata. La prestazione è erogata in rate mensili (13 mensilità) oppure in unica soluzione al 60% del valore attuale, ed è interamente finanziata dal datore di lavoro esodante, il quale deve versare una provvista anticipata mensile all'INPS. L'assegno cessa automaticamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici, momento in cui il lavoratore deve presentare domanda di pensione vera e propria, poiché non c'è trasformazione automatica.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 11/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 6
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto
interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento.
Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso
Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al D.I. n. 95439/2016. Il
suddetto Fondo di solidarietà eroga prestazioni a tutela del reddito del
personale delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi
erariali.
I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo
sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sul piano operativo,
l’adeguamento dell’aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni
imponibili, è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2017; vengono
fornite le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti dal mese
di gennaio 2014 al mese di gennaio 2017. La circolare illustra anche la
disciplina dell’assegno straordinario. Tra le novità, la diminuzione da 96 a 60
mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario da parte dei
lavoratori beneficiari.
INDICE
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Assegno straordinario
4.1. Requisiti del datore di lavoro
4.2 Requisiti del lavoratore
4.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
4.4 Presentazione della domanda
4.5 Modalità di calcolo dell’assegno
4.6 Procedure di liquidazione
4.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
4.8 Erogazione in unica soluzione
4.9 Regime tributario
4.10 Contributi sindacali
4.11 Contribuzione correlata
4.12 Cumulabilità
4.13 Ricorsi amministrativi
5. Modalità di finanziamento delle prestazioni
5.1. Codifica aziende
5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5.3 Finanziamento dell’assegno straordinario
5.4 Finanziamento della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del
flusso Uniemens
6. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti
in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge
n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e
modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del
reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni
di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre
ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per
cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria,
possono perseguire ulteriori finalità come l’erogazione di assegni straordinari in caso di esodo
agevolato, l’erogazione di prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro e il finanziamento di attività formative.
Il comma 42 del citato articolo 3, ha disposto, in particolare, che i Fondi di solidarietà di
settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre
1996, dovessero adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge n. 92/2012, con decreti del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione avrebbe
determinato, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali
recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.
Ciò premesso, si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ai sensi
dell’art. 46, comma 1, lett. q) ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell'articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n.
148/2015 ha previsto che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio
(…) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni
abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente decreto”.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e
Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac Snalec UGL e UILCA, e l’accordo stipulato in
pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia e Unità Sindacale, è stato convenuto di
adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”
alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92/2012.
In data 28 gennaio 2014 è stato stipulato un ulteriore accordo tra SO.G.E.T. spa e FIBA-CISL,
FISAC CIGL e RSA UGL a integrazione dei precedenti.
I predetti accordi sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016
che, disponendo l’adeguamento alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del d.lgs. n.
148/2015, ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale
delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al decreto
ministeriale n. 375 del 24 novembre 2003, già istituito presso l’Inps.
L’entrata in vigore del D.I. n. 95439/2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16
giugno 2016 (allegato n. 1) – ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 375/2003.
Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali”.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
Il Fondo ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico,
interventi a tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria.
Il Fondo, inoltre, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni
di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività
o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del suddetto personale, interventi che
favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di
sostegno al reddito e all’occupazione.
Nello specifico, sono destinatari dei suddetti interventi i lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato con qualsiasi qualifica compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi
della riscossione dei tributi erariali.
Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, rispetto a
quanto previsto dalle legge n. 92/2012, il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato
prevedendo espressamente che sono destinatari dei Fondi di solidarietà solo gli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante (v. applicazione congiunta degli art. 39, comma
1, e art. 2, comma 1). Di conseguenza, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore di tale decreto legislativo (settembre 2015) i lavoratori apprendisti assunti
con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante sono esonerati dalla
contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà, compreso il presente Fondo
(messaggio n. 3112/2016).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 26, comma 5, d.lgs. n. 148/2015).
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di
presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di
garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore – organo di gestione del Fondo
– ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o la misura
dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma
3, del d.lgs. n. 148/2015.
Per la composizione, durata delle cariche e compiti del “Comitato amministratore” del Fondo si
rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le
quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto
medesimo (art. 1, comma 3, D.I. 95439/2016).
3. Prestazioni
Ai sensi del D.I. n. 95439/2016 il Fondo provvede:
1) al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, del
personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell'Unione Europea (articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);
2) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di
lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste in materia
di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente (articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);
3) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, e al versamento della
contribuzione correlata, a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedano
l’erogazione di tali assegni nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (articolo 5, comma
1, lettera b), e articolo 5, comma 2).
Nel caso in cui vengano erogate le prestazioni di cui ai punti 2) e 3), è previsto, altresì,
l’accredito della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Detta contribuzione correlata è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del
diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, la
suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Si fa presente che le istruzioni operative in ordine alle prestazioni ordinarie verranno fornite
con separata circolare.
4. Assegno straordinario
Il Fondo prevede l’erogazione, con onere a totale carico dei datori di lavoro interessati, di
assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in
esubero ammessi a fruirne, finalizzati al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al
trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e il versamento della contribuzione
correlata dovuta.
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente a tempo indeterminato,
compreso quello con qualifica di dirigente, coinvolto in processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione
del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza
entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario mensile ricompreso fra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per l’accesso
alla pensione (la più prossima tra anticipata o vecchiaia), il Fondo versa la contribuzione
correlata dovuta alla gestione previdenziale obbligatoria di competenza.
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati su richiesta del datore di lavoro
a favore dei lavoratori beneficiari fino alla maturazione del diritto alla pensione (la decorrenza
più prossima):
1) anticipata, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
2) di vecchiaia, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
3) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai
concessionari della riscossione obbligatoriamente iscritti, oltre che all'Assicurazione generale
obbligatoria, anche al predetto Fondo integrativo esattoriali.
4.1 Requisiti del datore di lavoro
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c, punti 1 e 2 del DI n. 95439 del 18 aprile 2016,
l’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative,
ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva,
secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali stipulati in data 20 dicembre 2013 e 28
gennaio 2014.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti
sociali.
Il datore di lavoro presenta alla Sede Inps, che ha in carico la matricola aziendale, l’accordo
sindacale aziendale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le
modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano
l’intervento del Fondo di sostegno, e la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e
variazioni” (allegato n. 2).
Inoltre, il datore di lavoro deve indicare la Sede Inps presso la quale intende versare la
provvista anticipata a copertura degli assegni straordinari.
4.2 Requisiti del lavoratore
Per l’accesso all’assegno straordinario non sono previsti requisiti specifici, ma il diritto e
l’erogazione dello stesso è subordinato al perfezionamento dei requisiti contributivi e
anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, stabiliti dalla
normativa vigente al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione
anticipata o di vecchiaia (la prima decorrenza utile) entro il periodo massimo di fruizione della
prestazione in argomento.
Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a
decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo
24 della legge n. 214 del 2011, e successive integrazioni e modifiche), la circolare n. 63 del
2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la
circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione possono
essere utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la
regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e
per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatorie anche negli altri Paesi con i quali l’Italia
abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria,
e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti),
perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette
gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le
disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da
ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono
essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla
pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia titolare (o abbia in corso la relativa
domanda) di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda
da cui dipende il lavoratore tenendo conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps
competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
4.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli
accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda
richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il
previsto codice di autorizzazione “4Q” (cfr. paragrafo 5.1).
La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale,
insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare,
l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento della provvista anticipata degli assegni
straordinari.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito
codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione
della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della
provvista anticipata mensile.
4.4 Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e
dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le
informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono:
- per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo esattoriali, le relative Sedi Polo;
- per i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, le Sedi Polo di cui ai messaggi
n. 4621 del 7 luglio 2015 e n. 5119 del 3 agosto 2015.
La Sede Inps competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge e segnala
tempestivamente all’azienda esodante eventuali discordanze tra quanto dichiarato dal datore
di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
4.5 Modalità di calcolo dell’assegno straordinario
Il calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che
teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 95439/2016, il valore dell’assegno è pari alla
somma dei seguenti importi:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata:
1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’Assicurazione generale
obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla
pensione anticipata;
2. importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione
anticipata:
1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’Assicurazione generale
obbligatoria o nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano
attività di riscossione dei tributi erariali con la maggiorazione dell’anzianità contributiva
mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2. importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia
che con riguardo all’assegno straordinario:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sull’assegno straordinario possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per
cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero
di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e
ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per
cessione del quinto; per mutui ecc.).
L’assegno straordinario è una prestazione “diretta” e non è reversibile. In caso di decesso del
beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo
conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di
assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori
tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro
presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 6 del 20/12/2007 l’importo dell’assegno straordinario è determinato
tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere in Ago ai sensi dell’articolo
9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni
(soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23
dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%).
Il Fondo integrativo esattoriali, come è noto, prevede esclusivamente la pensione di vecchiaia.
Pertanto l’iscritto può accedere all’assegno straordinario per il perfezionamento del diritto alla
pensione anticipata solo se presenta richiesta di rimborso, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, del contributo integrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 587 del 29 luglio
1971.
La restituzione del contributo è ammessa solo se l’assicurato può far valere almeno 15 anni di
contribuzione nel Fondo speciale e non abbia superato il quinto anno precedente il
compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (cfr. messaggio n. 17832 del 5
novembre 2013).
Se i termini per il rimborso sono scaduti, l’iscritto può presentare domanda di ricongiunzione
con pagamento integrale dell’onere prima dell’accesso all’assegno straordinario.
4.6 Procedure di liquidazione
La Sede Inps di liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’assegno
straordinario con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché
l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in
argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione
della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del
rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di
continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni
pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della
normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria 029 - VOESO e con il codice identificativo
assegnato all’azienda nella fase di accreditamento compreso tra 900 e 999.
4.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata ai lavoratori interessati la
comunicazione con le informazioni relative ai dati di calcolo e alla data di scadenza
dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps
competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in
pensione.
4.8 Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno
straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale,
calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20
dicembre 2013, di quanto sarebbe spettato se l’erogazione dell’assegno straordinario fosse
avvenuta in forma rateale.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per
l’accesso all’assegno straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il
conseguimento della prestazione devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo
massimo di permanenza nel Fondo.
4.9 Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale sono assoggettati alla
tassazione ordinaria.
Gli assegni straordinari erogati in unica soluzione sono invece assoggettati alla tassazione
separata con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’art. 19 (art. 17 del vecchio TUIR).
4.10 Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario possono versare i contributi sindacali a
favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante i contratti collettivi vigenti di
cui al decreto n. 95439/2016.
A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni
sindacali.
4.11 Contribuzione correlata all’assegno straordinario
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva
necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di
lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD) o al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge
n. 377/1958, per i lavoratori ad esso iscritti, il contributo di finanziamento utile al
conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4
novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo
della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa,
nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di
lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”, tenendo conto dei ratei
delle voci ultramensili maturati nel mese. Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già
fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il
versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con
modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958
s.m.i., il calcolo e il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 10
della predetta legge.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese
che precede quello di decorrenza della pensione.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica
soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
L’art. 10, commi 10 e 11, disciplina gli obblighi in capo al lavoratore e al datore di lavoro in
tema di preavviso.
4.12 Cumulabilità
L’art. 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo dell’assegno
straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione
dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con eventuali redditi da
lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese
identificate all'art. 2 del regolamento nonché di altri soggetti e altre aziende operanti
nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto
legislativo n. 446/1997, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di
lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
Il comma 2 prevede che la percezione dei redditi di cui sopra comporti la cessazione della
corresponsione dell’assegno straordinario, nonché del versamento della contribuzione
correlata.
I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con
i redditi derivanti da attività di lavoro svolta non in concorrenza con il datore di lavoro
esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi
da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile lorda percepita dal
lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di
tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente
trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti relativi alla
contribuzione correlata (comma 6).
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1
del decreto in argomento, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del
datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell’importo previsto
dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge
n. 112/2008, dal 1° gennaio 2009 per le pensioni è stata introdotta la cumulabilità, pertanto
sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare
tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o
autonomi (comma 8) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività
di lavoro e i redditi conseguiti, ai fini dell’eventuale riduzione totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda un’attività di lavoro, a
qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne
comunicazione:
· all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
· al Fondo, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è
tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata (comma 9).
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 4, lettera e).
4.13 Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre
ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera d) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la
Direzione generale dell’Inps.
5. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Al fine di finanziare, fino alla loro naturale scadenza, le prestazioni attive alla data di entrata in
vigore del D.I. n. 95439 del 18 aprile 2016, verranno utilizzate le somme accantonate nel
preesistente Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375/2003 ed eventuali ulteriori
assegnazioni da parte dello speciale Fondo di Previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla
legge n. 377/1958. Dette somme, infatti, rimangono acquisite al Fondo in oggetto, come
adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del d.lgs. n. 148/2015. Qualora le risorse
di cui sopra fossero insufficienti, il datore di lavoro esodante, o l’eventuale soggetto giuridico
subentrato al medesimo, provvederà al versamento del contributo straordinario in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione
correlata.
Le nuove prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà di cui al D.I. 95439/2016 sono finanziate
dai contributi di seguito elencati e si rammenta che ai medesimi si applicano – ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 – le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3,
comma 9, della legge n. 335/1995.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto in
oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione temporanea dell'attività lavorativa e relativa contribuzione correlata;
contribuzione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale) è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo
0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, compresi i dirigenti.
Come anticipato nel paragrafo 2.1 della presente circolare, il contributo ordinario non è
dovuto, a decorrere dal mese di competenza settembre 2015, per gli apprendisti non assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’obbligo contributivo di finanziamento del Fondo – considerato che alla data del 1° gennaio
2014 erano già in corso le procedure volte all’adeguamento di cui all’ articolo 3, commi 42 e
ss., della legge n. 92/2012 – è dovuto a decorrere dalla suddetta data in conformità con
quanto previsto nella circolare n. 32/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello
specifico, infatti, la citata circolare precisa che “l’adeguamento dei Fondi preesistenti alla nuova
normativa determina una continuità gestionale e contabile in ragione della quale l’obbligo
contributivo dovrà intendersi ripristinato retroattivamente al Fondo adeguato, a decorrere dal
1° gennaio 2014”.
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 2), è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella
misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
che fruiscono delle prestazioni.
Si ricorda che la retribuzione persa è pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore
avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che
effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso.
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo
addizionale.
c) Contributo straordinario
Per l’assegno straordinario, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto un contributo
straordinario da parte del datore di lavoro, per i soli lavoratori interessati dalla procedura di
esodo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della
contribuzione correlata.
5.1 Codifica aziende
Il decreto interministeriale n. 95439/2016 individua, all’art. 2, comma 3, le imprese del settore
dei servizi della riscossione dei tributi erariali quali destinatarie del Fondo di solidarietà.
In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento i lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, della Società Equitalia spa e delle altre
società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4
dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005,
nonché della società Equitalia Giustizia spa (incaricata dell’attività di gestione dei crediti di
giustizia e di quella del “Fondo Unico garanzia”); della società Riscossione Sicilia spa; delle
altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i
rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette
società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i
versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del
servizio di riscossione costituito ai sensi della legge n. 377/1958 e successive integrazioni.
Le Società del Gruppo Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o
partecipate, saranno iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali indipendentemente dalle attività economiche effettivamente
esercitate e dai relativi inquadramenti previdenziali, in assenza di tutela di cassa integrazione
guadagni. Analogamente, la società Equitalia Giustizia spa rientra nella sfera del Fondo sia per
l’attività di gestione dei crediti di giustizia che quella del “Fondo Unico giustizia”, come
espressamente previsto dal decreto.
Pertanto, le imprese diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, classificate con c.s.c.
6.03.01, cui è attribuito il codice di autorizzazione “1L”, se non esercenti l’attività di
riscossione dei tributi erariali individuata, non rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di
cui si tratta.
Le posizioni contributive delle imprese interessate saranno contraddistinte dal Codice di
autorizzazione “4Q”, che, a far data dal 1° gennaio 2014, assume anche il significato di “Fondo
di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I.
95439/2016.”
Tale codice verrà attribuito in automatico, a cura della Direzione Generale, alle imprese
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo esclusivamente alle matricole inquadrate con
c.s.c. 6.03.01 e prive di c.a. 1L, in presenza di denunce aziendali Uniemens con lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione
costituito ai sensi della legge n. 377/1958 e successive integrazioni, senza soluzione di
continuità come previsto dall’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005. Le imprese potranno
visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “4Q” sul Cassetto previdenziale Aziende. Nel
caso in cui tali imprese abbiano ulteriori matricole aziendali con c.s.c. 6.03.01 e
contestualmente contraddistinte dal c.a. 1L, sono tenute a trasmettere, alla competente Sede
dell’Istituto, richiesta di attribuzione del c.a. “4Q” tramite Cassetto previdenziale aziende entro
venti giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende sempre caratterizzate dal c.s.c. 6.03.01
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, cui il predetto codice non risulterà attribuito
centralmente entro il 31 dicembre 2016, è necessario che le stesse provvedano a trasmettere
alla competente Sede dell’Istituto richiesta di attribuzione del c.a. “4Q” tramite Cassetto
previdenziale aziende entro il giorno 31 gennaio 2017.
Si rappresenta, a tal proposito, che l’eventuale mancata attribuzione del c.a. “4Q” può
determinare la sussistenza dell’obbligo contributivo, da parte di dette imprese, al Fondo di
solidarietà residuale (c.a. “0J”), che dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di
Fondo di integrazione salariale. Le Sedi competenti provvederanno all’attribuzione dei suddetti
codici di autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge.
Per quanto riguarda le imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali che
presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla data di pubblicazione della presente
circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “4Q” verrà effettuata unicamente ad opera
delle Sedi al momento dell’iscrizione medesima, verificata la sussistenza dei requisiti normativi
e amministrativi prescritti.
Le Sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali
per le matricole sospese in caso di riattivazione.
5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di competenza febbraio 2017, ai fini della compilazione del flusso
Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota
complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Si ricorda che, viceversa, sono
esclusi gli apprendisti non assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo febbraio 2017, saranno implementate
al fine di recepire le suddette disposizioni.
Le imprese potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio 2014 (cfr. par. 5, lettera a)) al mese di gennaio 2017, entro il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993,
circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo gennaio 2014/ gennaio
2017, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –
l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M323” che assume il significato di " Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I, 95439/2016, periodo
gennaio 2014/ gennaio 2017";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo 2014/gennaio 2017,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti assunti
a tempo indeterminato, compresi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,30% dell’imponibile.
Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo
gennaio 2014/ gennaio 2017, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa devono
procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità,
con l’utilizzo del codice “M323” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli
elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. In tal caso, il versamento del contributo con
modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e
adottando la causale RC01.
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a gennaio 2017 resta
ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in
fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella
misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le
aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di
recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino
istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla
data di emanazione della presente circolare).
5.3 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno
straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore
di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata
dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni
straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al
mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
Per la Sede Inps competente per la provvista, tramite la procedura Agenda1, funzione
Paes e, in ambiente intranet, nel Portale prestazioni atipiche;
Per i datori di lavoro, sul sito internet www.inps.it - Servizi online - Accedi ai servizi -
Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti - Prestazioni esodo dei fondi di
solidarietà e accompagnamento alla pensione - Pagamenti - Prospetto rata mese.
L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin. Il codice Pin (o la sua
estensione) per accedere alle informazioni del Portale deve essere richiesto alla Sede Inps
presso la quale avviene il versamento mensile della provvista anticipata.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla
Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce
la corresponsione degli assegni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve confermare,
tramite la funzione Paes, l’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2256 del 20
maggio 2016.
5.4 Finanziamento della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens
Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata
contribuzione.
Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla
contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere
dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo
in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1/1/2014
rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni
fornite con messaggi n. 8848/2008 e n. 14160/2010 e con il documento tecnico Uniemens.
Per i lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a
versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno
esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore>
di <Dati Retributivi>, i seguenti nuovi codici:
“E3” che assume il nuovo significato di “Lavoratori non iscritti al Fondo esattoriali di cui
alla legge n. 377/1958 per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata
all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale
della riscossione dei tributi erariali”; tale tipologia comprende anche il lavoratore
originariamente iscritto al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, il quale –
avendone titolo - abbia compilato il quadro “D” del modello di domanda dell’ assegno
straordinario;
“E4” che assume il nuovo significato di “Lavoratori iscritti al Fondo esattoriali di cui alla
legge n. 377/1958 per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata
all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale
della riscossione dei tributi erariali”. Per tali lavoratori deve essere stato compilato il
quadro “D1” del modello di domanda.
Per i lavoratori di tipo “E4” sarà compilato anche l’elemento “esattoriali”:
- indicando, nei campi corrispondenti, il particolare imponibile mensile previdenziale, calcolato
ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge n. 377/1958 (e succ. modd.) e parametrato sull'ultima
mensilità percepita dall’interessato;
- omettendo di compilare il campo “retribuzione TFR”.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla
procedura, il seguente codice:
Codice Significato
M324 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario
erogato dal Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali a carico
dei datori di lavoro.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del
reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che
saranno definite nelle istruzioni al modello.
6. Istruzioni contabili
In applicazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016,
alla gestione contabile istituita presso l’INPS per rilevare i fenomeni economico-finanziari di
pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
(art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375), adeguato alle
disposizioni degli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148/2015, si è provveduto a
variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:
GE – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali – Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.
In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 156 del 9 dicembre 2004, è
presente la contabilità separata GER – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni ordinarie, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), del D.I. in esame (cfr. istruzioni operative di cui al
precedente paragrafo 5.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
GER21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
GER21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
La procedura informatica di ripartizione contabile dei flussi DM imputerà le somme riscosse a
titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti GER21110 e GER21170, a seconda
che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto,
andranno registrate anche le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il codice “M323”,
relativo alle competenze arretrate.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti di rilevazione della contribuzione ordinaria derivante da
modd. DM10 insoluti e DM10/V:
GER21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non
riscosso, di competenza degli anni precedenti;
GER21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non
riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti
ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato D.I., valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice
“M324”, secondo le modalità di cui al paragrafo 5.4, si istituiscono i seguenti conti:
GER21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario,
di competenza degli anni precedenti;
GER21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario,
di competenza dell’anno in corso.
In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione
automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi
corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto
al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958
(evidenza contabile ESR) e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (evidenza contabile FPR), le
relative imputazioni al conto GER32140, da movimentare in sezione “DARE”, nonché ai conti
ESR22141 e FPR22041, da movimentare in sezione opposta, restano a cura della Direzione
generale. I suddetti conti vengono, in questa sede, opportunamente ridenominati.
L’imputazione contabile del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari,
dovuto dalle aziende esodanti a titolo di provvista e riscosso con le modalità di cui al
messaggio n. 2256 del 20/05/2016, dovrà essere effettuata, a cura delle Sedi, al nuovo conto
GER21116.
L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni,
opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto GER30116, mentre il
pagamento degli stessi deve essere imputato al conto di debito GER10116, anch’esso di nuova
istituzione.
Per la rilevazione di eventuali assegni riaccreditati, imputati come di consueto al conto
GPA10031, dovrà essere evidenziato, nell’ambito del relativo partitario contabile, il codice
bilancio esistente “3076 – Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari - GER”
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, verranno imputati al conto in uso GER10131, a cura della Direzione generale.
Per l’imputazione dei recuperi di assegni indebiti e dei relativi crediti, si conferma il conto in
uso GER24130, già abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, al
codice bilancio in uso “1096 – Prestazioni indebite per la gestione GER”, nonché il conto
esistente GER00130.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al citato conto GER00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura che dovrà essere, a tal fine, adeguata.
Il citato codice bilancio “1096” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I saldi dei conti di credito e di debito risultanti alla fine dell’esercizio saranno ripresi in carico
nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti esistenti
GER55150 e GER55151.
La rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari, nei casi disciplinati dall’art.
11 del D.I. in parola (Cumulabilità della prestazione straordinaria), andrà effettuata al conto in
uso GER24153.
Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria,
verranno fornite separatamente, all’atto della definizione delle relative istruzioni operative.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2016
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. (Decreto
n. 95439). (16A04452)
(GU n.139 del 16-6-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del
2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarieta';
Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n.
148 del 2015 che abroga, tra l'altro, il comma 42 dell'art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3 della legge n. 92 del 2012 che disciplinava il
funzionamento dei Fondi di solidarieta' prevedendo per i settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, la
costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, di fondi di solidarieta' bilaterali con la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della legge n. 92
del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di
solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge
n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma
28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto
al servizio della riscossione dei tributi erariali;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra
Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba,
Fisac, Snalec UGL e UILCA e l'accordo stipulato in pari data tra
Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unita' Sindacale, con cui
in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, e' stato
convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92 del
2012;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra
SO.G.E.T. spa e FIBA - CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono
stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013;
Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui
all'art. 3 della legge n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di
ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi del comma 8
dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia
dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al
comma 7 del medesimo art. 26, ossia superiore alla media di piu' di
cinque dipendenti;
Considerato, altresi', che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del
28 gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di
applicazione del Fondo, all'intero settore di riferimento a
prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto
ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del
20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Adeguamento del Fondo di solidarieta'
1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei
tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, e' adeguato alle
previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'INPS, all'interno del quale gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i
criteri previsti dal Regolamento di contabilita' dell'INPS, sono a
carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione
dovuta.
Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico
delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'INPS distintamente.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i
dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione
dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo ha altresi' lo scopo di attuare, nei confronti dei
medesimi lavoratori, interventi che, nell'ambito e in connessione con
processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di
rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione
di attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di
disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina
della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i
dirigenti:
a) della societa' Equitalia SpA, gia' denominata Riscossione SpA,
costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre societa' per azioni, da essa
controllate o partecipate che effettuino le attivita' di cui al comma
4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonche' della societa'
Equitalia Giustizia SpA incaricata della attivita' di gestione dei
crediti di giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di quella del «Fondo unico giustizia» con le
modalita' di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto
2008, n. 133;
b) della societa' Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, recepito
dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19;
c) delle altre Societa', non ricomprese tra le precedenti, cui sono
stati trasferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 24, dello decreto-legge
n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005, i rami d'azienda relativi all'attivita' di riscossione svolta
per conto degli enti locali, e che dette societa' abbiano senza
soluzione di continuita' iscritto i propri dipendenti che svolgono le
suddette attivita' di riscossione al Fondo di previdenza per i
dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai
sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni
ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore, nominato ai
sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione
Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti con
qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la
presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al
voto. La partecipazione al Comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
2. Il Presidente del Comitato e' eletto, in base al regime di
alternanza tra il Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e
organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'INPS
o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza
possibilita' di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno
d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il
mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o
piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro
sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1
provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla
base dei criteri di rotazione.
6. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla
disciplina di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, i
componenti del Comitato amministratore di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2003, n. 375,
in carica alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi
fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al
presente articolo.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
a1) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in
conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende di
cui all'art. 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
b) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita' e trasparenza;
d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi
e prestazioni;
e) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
f) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
comma 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica
soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell'accordo
del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la
contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta
erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data
di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera
b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un
periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione
dell'accesso al trattamento pensionistico:
a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei
confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 2;
b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente
all'assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli
impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 2 obbligatoriamente iscritti
oltre che all'assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di
cui al presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si
dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
4. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1,
lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria
come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 2.
Art. 6
Finanziamento
1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n.
375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte
dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai
sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2002
rimangono acquisite al Fondo medesimo cosi' come adeguato alle
previsioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015. L'utilizzo di tali somme e' destinato al pagamento
delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore
del presente decreto fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali
risorse dovessero risultare insufficienti, provvedera' ogni singolo
datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del
datore di lavoro esodante, al versamento del contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
2. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e'
dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
ivi compresi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2), nella misura dell'1,50% calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a).
3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo
ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera a).
4. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto da parte del datore di lavoro un contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 33, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
6. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il
Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota
di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno,
con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e finanze, verificate le
compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della
proposta del Comitato amministratore.
10. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore,
l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e finanze anche in mancanza di proposta del
Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento
contributivo di cui al comma precedente, l'INPS e' tenuto a non
erogare le prestazioni.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto
2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):
1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
2) in alternativa, l'accesso alle prestazioni puo' avvenire anche
nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate
all'art. 2:
a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica
attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso
il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative
contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che
individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le
modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente
che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei
confronti del personale che esaurita l'applicazione degli strumenti
anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non
attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime
causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di
cui alla lettera c).
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi'
subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al
precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1,
lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti
secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si
puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, puo'
accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato,
ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all'art. 2 del
presente decreto.
Art. 8
Prestazioni straordinarie.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai fini del presente decreto, l'individuazione dei lavoratori in
esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e
organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente
anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti
per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico
anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del
rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in
servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all'art.
5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),
avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore
prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui
all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la
volontarieta' che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra
rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati
dall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base
trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la
normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
4. I soggetti di cui all'art. 2 ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano
conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo,
possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,
dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti
dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano
modulato di restituzione.
Art. 10
Criteri e misure delle prestazioni
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali o dell'UE.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un
assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura
del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al
lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un
importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda
mensile dell'interessato e' inferiore a euro 2.099,00; di euro
1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di
euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono
aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione
guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato
utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di
cui al presente articolo e' quella individuata secondo le
disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo
il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Qualora l'importo dell'assegno ordinario cosi' calcolato sia
inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica
il trattamento piu' favorevole al lavoratore.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun
tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
4. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 2), conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa, possono essere
erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti
stabiliti dalla normativa vigente di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto della durata
massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e'
pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di
previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano
attivita' di riscossione dei tributi erariali cosi' come identificate
all'art. 2 del presente decreto con la maggiorazione dell'anzianita'
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la decorrenza della pensione.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita'
contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e' utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40
della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di
erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono
calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo
per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti
al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sara'
effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta legge.
10. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono
corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa
indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici
previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori
cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di
risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione
contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore delle
imprese cosi' come identificate all'art. 2 nonche' di altri soggetti
e altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione
iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attivita' in
concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio
l'interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1,
cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune richiamato dall'art. 10 con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno
straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si
procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a
favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi
quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di
lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello
previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata, e' ridotta in misura pari all'importo dei
redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei
versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della
contribuzione correlata e' ridotta nei casi di redditi da lavoro
autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla
contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di
lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione
di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica
indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di
cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di
sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali
a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i
contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di
cui all'art. 10.
Art. 13
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1954
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L'assegno straordinario è disciplinato dal D.I. 95439/2016 ed è uno strumento di accompagnamento alla pensione per lavoratori in esubero, strettamente correlato ai concetti di contribuzione figurativa, requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata e di vecchiaia, nonché cumulabilità con redditi da lavoro. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di versamento della contribuzione correlata (codice M324 in Uniemens), i limiti di cumulo con altri redditi, le trattenute sindacali e fiscali, e gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro verso l'INPS per la gestione della provvista mensile e l'accreditamento presso le Sedi competenti.
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