Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 6/2017

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 10/01/2017 In vigore dal: 10/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà per il personale della riscossione dei tributi erariali?

Spiegato da FiscoAI
L'assegno straordinario è una prestazione erogata dal Fondo di solidarietà per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (compresi dirigenti) delle aziende di riscossione tributi che si trovano in situazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Per accedervi, il lavoratore deve maturare i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e l'azienda deve sottoscrivere un accordo sindacale aziendale che disciplini le modalità di esodo. L'importo dell'assegno è calcolato come se fosse una pensione teorica al momento della cessazione, con aggiunta dei periodi per cui l'azienda versa la contribuzione correlata. La prestazione è erogata in rate mensili (13 mensilità) oppure in unica soluzione al 60% del valore attuale, ed è interamente finanziata dal datore di lavoro esodante, il quale deve versare una provvista anticipata mensile all'INPS. L'assegno cessa automaticamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici, momento in cui il lavoratore deve presentare domanda di pensione vera e propria, poiché non c'è trasformazione automatica.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 11/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 6 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al D.I. n. 95439/2016. Il suddetto Fondo di solidarietà eroga prestazioni a tutela del reddito del personale delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili, è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2017; vengono fornite le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2017. La circolare illustra anche la disciplina dell’assegno straordinario. Tra le novità, la diminuzione da 96 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari. INDICE 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Assegno straordinario 4.1. Requisiti del datore di lavoro 4.2 Requisiti del lavoratore 4.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale 4.4 Presentazione della domanda 4.5 Modalità di calcolo dell’assegno 4.6 Procedure di liquidazione 4.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 4.8 Erogazione in unica soluzione 4.9 Regime tributario 4.10 Contributi sindacali 4.11 Contribuzione correlata 4.12 Cumulabilità 4.13 Ricorsi amministrativi 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.1. Codifica aziende 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 5.3 Finanziamento dell’assegno straordinario 5.4 Finanziamento della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili 1. Il quadro normativo Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. I Fondi di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire ulteriori finalità come l’erogazione di assegni straordinari in caso di esodo agevolato, l’erogazione di prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e il finanziamento di attività formative. Il comma 42 del citato articolo 3, ha disposto, in particolare, che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dovessero adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge n. 92/2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione avrebbe determinato, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi. Ciò premesso, si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. q) ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”. Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac Snalec UGL e UILCA, e l’accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia e Unità Sindacale, è stato convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92/2012. In data 28 gennaio 2014 è stato stipulato un ulteriore accordo tra SO.G.E.T. spa e FIBA-CISL, FISAC CIGL e RSA UGL a integrazione dei precedenti. I predetti accordi sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016 che, disponendo l’adeguamento alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del d.lgs. n. 148/2015, ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al decreto ministeriale n. 375 del 24 novembre 2003, già istituito presso l’Inps. L’entrata in vigore del D.I. n. 95439/2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016 (allegato n. 1) – ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 375/2003. Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali”. 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità Il Fondo ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, interventi a tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il Fondo, inoltre, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del suddetto personale, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione. Nello specifico, sono destinatari dei suddetti interventi i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali. Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, rispetto a quanto previsto dalle legge n. 92/2012, il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato prevedendo espressamente che sono destinatari dei Fondi di solidarietà solo gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (v. applicazione congiunta degli art. 39, comma 1, e art. 2, comma 1). Di conseguenza, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (settembre 2015) i lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante sono esonerati dalla contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà, compreso il presente Fondo (messaggio n. 3112/2016). 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 26, comma 5, d.lgs. n. 148/2015). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore – organo di gestione del Fondo – ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del “Comitato amministratore” del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo (art. 1, comma 3, D.I. 95439/2016). 3. Prestazioni Ai sensi del D.I. n. 95439/2016 il Fondo provvede: 1) al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea (articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1); 2) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente (articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2); 3) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, e al versamento della contribuzione correlata, a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedano l’erogazione di tali assegni nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (articolo 5, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 2). Nel caso in cui vengano erogate le prestazioni di cui ai punti 2) e 3), è previsto, altresì, l’accredito della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Detta contribuzione correlata è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Si fa presente che le istruzioni operative in ordine alle prestazioni ordinarie verranno fornite con separata circolare. 4. Assegno straordinario Il Fondo prevede l’erogazione, con onere a totale carico dei datori di lavoro interessati, di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne, finalizzati al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e il versamento della contribuzione correlata dovuta. Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente a tempo indeterminato, compreso quello con qualifica di dirigente, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario mensile ricompreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per l’accesso alla pensione (la più prossima tra anticipata o vecchiaia), il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla gestione previdenziale obbligatoria di competenza. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati su richiesta del datore di lavoro a favore dei lavoratori beneficiari fino alla maturazione del diritto alla pensione (la decorrenza più prossima): 1) anticipata, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; 2) di vecchiaia, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; 3) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione obbligatoriamente iscritti, oltre che all'Assicurazione generale obbligatoria, anche al predetto Fondo integrativo esattoriali. 4.1 Requisiti del datore di lavoro Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c, punti 1 e 2 del DI n. 95439 del 18 aprile 2016, l’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali stipulati in data 20 dicembre 2013 e 28 gennaio 2014. Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali. Il datore di lavoro presenta alla Sede Inps, che ha in carico la matricola aziendale, l’accordo sindacale aziendale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, e la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2). Inoltre, il datore di lavoro deve indicare la Sede Inps presso la quale intende versare la provvista anticipata a copertura degli assegni straordinari. 4.2 Requisiti del lavoratore Per l’accesso all’assegno straordinario non sono previsti requisiti specifici, ma il diritto e l’erogazione dello stesso è subordinato al perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, stabiliti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia (la prima decorrenza utile) entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento. Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive integrazioni e modifiche), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015). Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione possono essere utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatorie anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale. Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta. Si precisa che non può essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia titolare (o abbia in corso la relativa domanda) di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità. L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore tenendo conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi. 4.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione “4Q” (cfr. paragrafo 5.1). La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento della provvista anticipata degli assegni straordinari. La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile. 4.4 Presentazione della domanda La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante. Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono: - per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo esattoriali, le relative Sedi Polo; - per i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, le Sedi Polo di cui ai messaggi n. 4621 del 7 luglio 2015 e n. 5119 del 3 agosto 2015. La Sede Inps competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge e segnala tempestivamente all’azienda esodante eventuali discordanze tra quanto dichiarato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima. 4.5 Modalità di calcolo dell’assegno straordinario Il calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata. Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 95439/2016, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata: 1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’Assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2. importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario; b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata: 1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’Assicurazione generale obbligatoria o nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano attività di riscossione dei tributi erariali con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2. importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che con riguardo all’assegno straordinario: non viene trattenuto il contributo Onpi; non è prevista la rivalutazione annua (perequazione); non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia; non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni; non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria. Sull’assegno straordinario possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa. Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.). L’assegno straordinario è una prestazione “diretta” e non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario. Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore. In particolare: - ai sensi della delibera n. 6 del 20/12/2007 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere in Ago ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%). Il Fondo integrativo esattoriali, come è noto, prevede esclusivamente la pensione di vecchiaia. Pertanto l’iscritto può accedere all’assegno straordinario per il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata solo se presenta richiesta di rimborso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del contributo integrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 587 del 29 luglio 1971. La restituzione del contributo è ammessa solo se l’assicurato può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo speciale e non abbia superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (cfr. messaggio n. 17832 del 5 novembre 2013). Se i termini per il rimborso sono scaduti, l’iscritto può presentare domanda di ricongiunzione con pagamento integrale dell’onere prima dell’accesso all’assegno straordinario. 4.6 Procedure di liquidazione La Sede Inps di liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento. L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità. Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate. La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione. Gli assegni sono contraddistinti con la categoria 029 - VOESO e con il codice identificativo assegnato all’azienda nella fase di accreditamento compreso tra 900 e 999. 4.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata ai lavoratori interessati la comunicazione con le informazioni relative ai dati di calcolo e alla data di scadenza dell’assegno stesso. Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. 4.8 Erogazione in unica soluzione Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20 dicembre 2013, di quanto sarebbe spettato se l’erogazione dell’assegno straordinario fosse avvenuta in forma rateale. La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante. Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo. 4.9 Regime tributario Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale sono assoggettati alla tassazione ordinaria. Gli assegni straordinari erogati in unica soluzione sono invece assoggettati alla tassazione separata con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’art. 19 (art. 17 del vecchio TUIR). 4.10 Contributi sindacali I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario possono versare i contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante i contratti collettivi vigenti di cui al decreto n. 95439/2016. A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali. 4.11 Contribuzione correlata all’assegno straordinario Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958, per i lavoratori ad esso iscritti, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura. La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”, tenendo conto dei ratei delle voci ultramensili maturati nel mese. Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00. La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%. Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992. Per gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 s.m.i., il calcolo e il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 10 della predetta legge. Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione. Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata. L’art. 10, commi 10 e 11, disciplina gli obblighi in capo al lavoratore e al datore di lavoro in tema di preavviso. 4.12 Cumulabilità L’art. 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo. Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese identificate all'art. 2 del regolamento nonché di altri soggetti e altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Il comma 2 prevede che la percezione dei redditi di cui sopra comporti la cessazione della corresponsione dell’assegno straordinario, nonché del versamento della contribuzione correlata. I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro svolta non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta. In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile lorda percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti relativi alla contribuzione correlata (comma 6). Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto in argomento, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, dal 1° gennaio 2009 per le pensioni è stata introdotta la cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo. Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (comma 8) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro e i redditi conseguiti, ai fini dell’eventuale riduzione totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda un’attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione: · all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta; · al Fondo, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario. In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata (comma 9). Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 4, lettera e). 4.13 Ricorsi amministrativi Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’Inps. 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni Al fine di finanziare, fino alla loro naturale scadenza, le prestazioni attive alla data di entrata in vigore del D.I. n. 95439 del 18 aprile 2016, verranno utilizzate le somme accantonate nel preesistente Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375/2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni da parte dello speciale Fondo di Previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958. Dette somme, infatti, rimangono acquisite al Fondo in oggetto, come adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del d.lgs. n. 148/2015. Qualora le risorse di cui sopra fossero insufficienti, il datore di lavoro esodante, o l’eventuale soggetto giuridico subentrato al medesimo, provvederà al versamento del contributo straordinario in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata. Le nuove prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà di cui al D.I. 95439/2016 sono finanziate dai contributi di seguito elencati e si rammenta che ai medesimi si applicano – ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 – le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. a) Contributo ordinario Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa e relativa contribuzione correlata; contribuzione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale) è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Come anticipato nel paragrafo 2.1 della presente circolare, il contributo ordinario non è dovuto, a decorrere dal mese di competenza settembre 2015, per gli apprendisti non assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’obbligo contributivo di finanziamento del Fondo – considerato che alla data del 1° gennaio 2014 erano già in corso le procedure volte all’adeguamento di cui all’ articolo 3, commi 42 e ss., della legge n. 92/2012 – è dovuto a decorrere dalla suddetta data in conformità con quanto previsto nella circolare n. 32/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico, infatti, la citata circolare precisa che “l’adeguamento dei Fondi preesistenti alla nuova normativa determina una continuità gestionale e contabile in ragione della quale l’obbligo contributivo dovrà intendersi ripristinato retroattivamente al Fondo adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2014”. b) Contributo addizionale In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni. Si ricorda che la retribuzione persa è pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso. Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale. c) Contributo straordinario Per l’assegno straordinario, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto un contributo straordinario da parte del datore di lavoro, per i soli lavoratori interessati dalla procedura di esodo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata. 5.1 Codifica aziende Il decreto interministeriale n. 95439/2016 individua, all’art. 2, comma 3, le imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali quali destinatarie del Fondo di solidarietà. In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, della Società Equitalia spa e delle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, nonché della società Equitalia Giustizia spa (incaricata dell’attività di gestione dei crediti di giustizia e di quella del “Fondo Unico garanzia”); della società Riscossione Sicilia spa; delle altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge n. 377/1958 e successive integrazioni. Le Società del Gruppo Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o partecipate, saranno iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali indipendentemente dalle attività economiche effettivamente esercitate e dai relativi inquadramenti previdenziali, in assenza di tutela di cassa integrazione guadagni. Analogamente, la società Equitalia Giustizia spa rientra nella sfera del Fondo sia per l’attività di gestione dei crediti di giustizia che quella del “Fondo Unico giustizia”, come espressamente previsto dal decreto. Pertanto, le imprese diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, classificate con c.s.c. 6.03.01, cui è attribuito il codice di autorizzazione “1L”, se non esercenti l’attività di riscossione dei tributi erariali individuata, non rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di cui si tratta. Le posizioni contributive delle imprese interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “4Q”, che, a far data dal 1° gennaio 2014, assume anche il significato di “Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I. 95439/2016.” Tale codice verrà attribuito in automatico, a cura della Direzione Generale, alle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo esclusivamente alle matricole inquadrate con c.s.c. 6.03.01 e prive di c.a. 1L, in presenza di denunce aziendali Uniemens con lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge n. 377/1958 e successive integrazioni, senza soluzione di continuità come previsto dall’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005. Le imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “4Q” sul Cassetto previdenziale Aziende. Nel caso in cui tali imprese abbiano ulteriori matricole aziendali con c.s.c. 6.03.01 e contestualmente contraddistinte dal c.a. 1L, sono tenute a trasmettere, alla competente Sede dell’Istituto, richiesta di attribuzione del c.a. “4Q” tramite Cassetto previdenziale aziende entro venti giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende sempre caratterizzate dal c.s.c. 6.03.01 rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, cui il predetto codice non risulterà attribuito centralmente entro il 31 dicembre 2016, è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto richiesta di attribuzione del c.a. “4Q” tramite Cassetto previdenziale aziende entro il giorno 31 gennaio 2017. Si rappresenta, a tal proposito, che l’eventuale mancata attribuzione del c.a. “4Q” può determinare la sussistenza dell’obbligo contributivo, da parte di dette imprese, al Fondo di solidarietà residuale (c.a. “0J”), che dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Le Sedi competenti provvederanno all’attribuzione dei suddetti codici di autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge. Per quanto riguarda le imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “4Q” verrà effettuata unicamente ad opera delle Sedi al momento dell’iscrizione medesima, verificata la sussistenza dei requisiti normativi e amministrativi prescritti. Le Sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali per le matricole sospese in caso di riattivazione. 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens A decorrere dal mese di competenza febbraio 2017, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Si ricorda che, viceversa, sono esclusi gli apprendisti non assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo febbraio 2017, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Le imprese potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 (cfr. par. 5, lettera a)) al mese di gennaio 2017, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1). Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo gennaio 2014/ gennaio 2017, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M323” che assume il significato di " Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I, 95439/2016, periodo gennaio 2014/ gennaio 2017"; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo 2014/gennaio 2017, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,30% dell’imponibile. Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio 2014/ gennaio 2017, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M323” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. In tal caso, il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a gennaio 2017 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare). 5.3 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni. La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. Tale importo viene reso disponibile: Per la Sede Inps competente per la provvista, tramite la procedura Agenda1, funzione Paes e, in ambiente intranet, nel Portale prestazioni atipiche; Per i datori di lavoro, sul sito internet www.inps.it - Servizi online - Accedi ai servizi - Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti - Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione - Pagamenti - Prospetto rata mese. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin. Il codice Pin (o la sua estensione) per accedere alle informazioni del Portale deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile della provvista anticipata. L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni. La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve confermare, tramite la funzione Paes, l’avvenuto versamento della somma richiesta. Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2256 del 20 maggio 2016. 5.4 Finanziamento della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione. Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1/1/2014 rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con messaggi n. 8848/2008 e n. 14160/2010 e con il documento tecnico Uniemens. Per i lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <Dati Retributivi>, i seguenti nuovi codici: “E3” che assume il nuovo significato di “Lavoratori non iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali”; tale tipologia comprende anche il lavoratore originariamente iscritto al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, il quale – avendone titolo - abbia compilato il quadro “D” del modello di domanda dell’ assegno straordinario; “E4” che assume il nuovo significato di “Lavoratori iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali”. Per tali lavoratori deve essere stato compilato il quadro “D1” del modello di domanda. Per i lavoratori di tipo “E4” sarà compilato anche l’elemento “esattoriali”: - indicando, nei campi corrispondenti, il particolare imponibile mensile previdenziale, calcolato ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge n. 377/1958 (e succ. modd.) e parametrato sull'ultima mensilità percepita dall’interessato; - omettendo di compilare il campo “retribuzione TFR”. La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice: Codice Significato M324 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali a carico dei datori di lavoro. La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello. 6. Istruzioni contabili In applicazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016, alla gestione contabile istituita presso l’INPS per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375), adeguato alle disposizioni degli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148/2015, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato: GE – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali – Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 156 del 9 dicembre 2004, è presente la contabilità separata GER – Gestione assicurativa a ripartizione. I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni ordinarie, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), del D.I. in esame (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 5.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti: GER21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti; GER21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso; La procedura informatica di ripartizione contabile dei flussi DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti GER21110 e GER21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate anche le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il codice “M323”, relativo alle competenze arretrate. Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti di rilevazione della contribuzione ordinaria derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V: GER21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti; GER21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso. Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato D.I., valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M324”, secondo le modalità di cui al paragrafo 5.4, si istituiscono i seguenti conti: GER21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti; GER21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso. In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 (evidenza contabile ESR) e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (evidenza contabile FPR), le relative imputazioni al conto GER32140, da movimentare in sezione “DARE”, nonché ai conti ESR22141 e FPR22041, da movimentare in sezione opposta, restano a cura della Direzione generale. I suddetti conti vengono, in questa sede, opportunamente ridenominati. L’imputazione contabile del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti a titolo di provvista e riscosso con le modalità di cui al messaggio n. 2256 del 20/05/2016, dovrà essere effettuata, a cura delle Sedi, al nuovo conto GER21116. L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto GER30116, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al conto di debito GER10116, anch’esso di nuova istituzione. Per la rilevazione di eventuali assegni riaccreditati, imputati come di consueto al conto GPA10031, dovrà essere evidenziato, nell’ambito del relativo partitario contabile, il codice bilancio esistente “3076 – Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari - GER” Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al conto in uso GER10131, a cura della Direzione generale. Per l’imputazione dei recuperi di assegni indebiti e dei relativi crediti, si conferma il conto in uso GER24130, già abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, al codice bilancio in uso “1096 – Prestazioni indebite per la gestione GER”, nonché il conto esistente GER00130. Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al citato conto GER00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura che dovrà essere, a tal fine, adeguata. Il citato codice bilancio “1096” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069. I saldi dei conti di credito e di debito risultanti alla fine dell’esercizio saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti esistenti GER55150 e GER55151. La rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari, nei casi disciplinati dall’art. 11 del D.I. in parola (Cumulabilità della prestazione straordinaria), andrà effettuata al conto in uso GER24153. Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria, verranno fornite separatamente, all’atto della definizione delle relative istruzioni operative. Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti. Il Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 aprile 2016 Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. (Decreto n. 95439). (16A04452) (GU n.139 del 16-6-2016) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarieta'; Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 2015 che abroga, tra l'altro, il comma 42 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento dei Fondi di solidarieta' prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA e l'accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unita' Sindacale, con cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T. spa e FIBA - CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013; Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al comma 7 del medesimo art. 26, ossia superiore alla media di piu' di cinque dipendenti; Considerato, altresi', che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore di riferimento a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Adeguamento del Fondo di solidarieta' 1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, e' adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS, all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilita' dell'INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente. Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo ha altresi' lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione. 3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti: a) della societa' Equitalia SpA, gia' denominata Riscossione SpA, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre societa' per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonche' della societa' Equitalia Giustizia SpA incaricata della attivita' di gestione dei crediti di giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di quella del «Fondo unico giustizia» con le modalita' di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133; b) della societa' Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, recepito dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19; c) delle altre Societa', non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 24, dello decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, i rami d'azienda relativi all'attivita' di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette societa' abbiano senza soluzione di continuita' iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attivita' di riscossione al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi. Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato e' gratuita e non da' diritto ad alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 2. Il Presidente del Comitato e' eletto, in base al regime di alternanza tra il Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri. 3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'INPS o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza possibilita' di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione. 6. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2003, n. 375, in carica alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo. Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; a1) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende di cui all'art. 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita' e trasparenza; d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; e) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11; f) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 2: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell'accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. 2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell'accesso al trattamento pensionistico: a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 2; b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria; c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 obbligatoriamente iscritti oltre che all'assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di cui al presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 4. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Art. 6 Finanziamento 1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2002 rimangono acquisite al Fondo medesimo cosi' come adeguato alle previsioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'utilizzo di tali somme e' destinato al pagamento delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvedera' ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura dell'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a). 3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera a). 4. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e' dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore. 10. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. Art. 7 Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; 2) in alternativa, l'accesso alle prestazioni puo' avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art. 2: a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale; b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso; d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla lettera c). 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, puo' accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all'art. 2 del presente decreto. Art. 8 Prestazioni straordinarie. Individuazione dei lavoratori in esubero 1. Ai fini del presente decreto, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta' che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di famiglia. Art. 9 Criteri di precedenza e turnazioni 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza. 3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 4. I soggetti di cui all'art. 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione. Art. 10 Criteri e misure delle prestazioni 1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'UE. 2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario cosi' calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 4. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano attivita' di riscossione dei tributi erariali cosi' come identificate all'art. 2 del presente decreto con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. 7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sara' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta legge. 10. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995. 11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici. Art. 11 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore delle imprese cosi' come identificate all'art. 2 nonche' di altri soggetti e altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi previdenziali. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'art. 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata e' ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato. 8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Art. 12 Contributi sindacali 1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10. Art. 13 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1954

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L'assegno straordinario è disciplinato dal D.I. 95439/2016 ed è uno strumento di accompagnamento alla pensione per lavoratori in esubero, strettamente correlato ai concetti di contribuzione figurativa, requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata e di vecchiaia, nonché cumulabilità con redditi da lavoro. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di versamento della contribuzione correlata (codice M324 in Uniemens), i limiti di cumulo con altri redditi, le trattenute sindacali e fiscali, e gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro verso l'INPS per la gestione della provvista mensile e l'accreditamento presso le Sedi competenti.

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