Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016. Incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'incentivo occupazionale SUD previsto dal Decreto Direttoriale n. 367/2016?
Spiegato da FiscoAI
L'incentivo occupazionale SUD è un beneficio contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o "in transizione" (Abruzzo, Molise, Sardegna). Il beneficio consiste in un esonero dalla contribuzione previdenziale datoriale fino a 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve presentare una domanda preliminare telematica tramite il modulo "B.SUD" sul sito INPS, indicando il lavoratore, la regione di lavoro e la retribuzione prevista; successivamente, entro 7 giorni dall'accoglimento della prenotazione, deve effettuare l'assunzione e entro 10 giorni comunicare l'avvenuta assunzione per ottenere la conferma definitiva. Il lavoratore deve essere disoccupato secondo l'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, e per chi ha almeno 25 anni è richiesto anche che sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; inoltre, non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di 671,66 euro ciascuna (22,08 euro al giorno) e deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2019, con possibilità di sospensione solo per maternità obbligatoria.
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Riferimento normativo
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016. Incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Roma, 01/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 41
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367
del 16 novembre 2016. Incentivo occupazione SUD del Programma
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON
SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
SOMMARIO: Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16
novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016,
prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19
del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni
“meno sviluppate” o “in transizione” nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
INDICE
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo.
4. Rapporti incentivati.
4.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante.
5. Assetto e misura dell’incentivo.
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
7.1 L’incremento occupazionale netto.
8. Coordinamento con altri incentivi.
9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimentidei datori di lavoro.
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.
11. Fruizione dell’incentivo.
11.1 Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.
12. Istruzioni contabili.
PREMESSA
Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, con il decreto
direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 (all. n. 1), rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del
15 dicembre 2016 (all. n. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo
incentivo, prevedendo – tra l’altro – che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.
Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e
si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
1. Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza
esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile
riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò
al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si
prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di
natura legale o contrattuale (cfr. sul punto paragrafo 6).
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n.
150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego
che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l’impiego.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni - intesi
come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo
richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere
disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica
che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non
ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di
almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi
un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione[1].
La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di
regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il
lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).
Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini
del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto
un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità
antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore
abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore
di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno
sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione”
(Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla
sede legale del datore di lavoro.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno
sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro
30.000.000,00 (cfr. allegato 1 del decreto direttoriale n. 367/2016).
Come espressamente previsto all’art. 3 del suddetto decreto, nel caso di modifica della sede di lavoro
fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal
mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una
Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in
transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla
sua naturale scadenza.
4. Rapporti incentivati.
L’esonero, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere
riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in
caso di rapporto a tempo parziale.
Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di
somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è
riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con
una cooperativa di lavoro.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si
precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei
rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il
possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n.
367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto
neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo
stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016).
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
contratto di lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente;
prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una
prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni
effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del
precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
4.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante.
Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante,
prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Al riguardo, si fa presente che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali,
i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Il bonus massimo riconoscibile per tale ultima tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per
i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.
Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a
dodici mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in
base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è
previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante al
datore di lavoro è pari ad euro 4.030,00.
5. Assetto e misura dell’incentivo.
L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e
riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro
su base annua per ogni lavoratore assunto.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione
datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per
rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata
assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione
dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel
corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a
euro 8.060,00.
Il suddetto incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla
contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’art. 5 del decreto
direttoriale n. 367/2016;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui all'art. 1 comma 755 della legge n.
296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma
756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n.
148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale
della provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Vanno ulteriormente escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura
obbligatoria:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della
legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura
pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della
legge n. 388/2000;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di
assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del
d.lgs. n. 182/1997;
il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n.
166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il
contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 e destinato al
finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’agevolazione.
Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede
contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al
predetto incremento contributivo. Per questo motivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del
predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota
annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.060,00 euro, dalla
fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure
compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di
fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della
Qu.I.R. - l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni
che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione
dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2,
comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%
prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’esonero, considerata la sostanziale equiparazione ai fini
del diritto agli incentivi all’occupazione, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, in caso di assunzione a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a
tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di
12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento
temporale del periodo di fruizione del beneficio.
Tuttavia, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall’art. 6 del decreto direttoriale
n. 367/2016, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine
perentorio del 28 febbraio 2019. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in
periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare
regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
L’incentivo è subordinato:
alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
all’adempimento degli obblighi contributivi;
all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da
ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Con riferimento alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 si
rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati dall’Istituto e si ribadisce che, in caso di
somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in
quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di
somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei
confronti del lavoratore somministrato.
Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima
dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un
rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di
precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto
da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella
generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può
legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di
lavoro a termine in essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1,
lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il
datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato (art. 31, comma 2);
6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica
di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione (art. 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo
esemplificativo le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto
l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente
a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento
collettivo per riduzione di personale;
l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il
diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali;
l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei
lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli
ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del
comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad
esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad
un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti
nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2,
paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al
riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia
disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo massimo concedibile
dell’agevolazione.
7.1. L’incremento occupazionale netto.
L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo
massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione
che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)
determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici
mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità
di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale
netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla
media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere
dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va
calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2
aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre
a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero
medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito
nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel
senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi
l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei
dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al
momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento
occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si
“consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di
lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in
mancanza del rispetto del requisito richiesto.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE)
n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in
quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità`;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del
14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuata per ogni
mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro
e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore
assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve
essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo
nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato
in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio
dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio
perso.
8. Coordinamento con altri incentivi.
L’incentivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 367/2016, non è cumulabile con
altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della
legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di
lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già
previste per la specifica tipologia di rapporto.
9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle
risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione, il decreto direttoriale prevede un
particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 9, decreto
direttoriale citato).
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line
“B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo,
indicando:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le
Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l’aliquota contributiva datoriale.
Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante
pubblicazione di apposito messaggio da parte dell’Istituto.
Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”,
“aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice
fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall’Istituto dal
momento in cui saranno resi disponibili i moduli telematici.
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al
successivo paragrafo, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al
fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
verificherà la disponibilità residua della risorsa;
informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del
medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo
dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi
rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro
tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta;
diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà
presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere
all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in
calce all’istanza inviata - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile
in calce all’istanza inviata, il datore di lavoro avrà, inoltre, l’onere di comunicare – a pena di
decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo
favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di
ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma
restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva
ammissione al beneficio.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e
le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la
conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda
di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere
accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Più specificamente, è necessario che corrispondano:
il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è
identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
il codice fiscale del lavoratore.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione
dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di
possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce,
al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può
superare l’ammontare di 8.060 euro.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire
dell’importo calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non
oggetto di esonero.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale
oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva
trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato
ed appositamente incrementato del 5%. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il
caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di
lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
A seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e gli organi ispettivi in
materia di lavoro effettueranno ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge
per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze.
L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo
telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro ma
saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno
precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della
modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza
dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps -
contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso
interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e
inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro
dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Si precisa, al riguardo, che per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa
di cui sopra, per l’elaborazione varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di
presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
11. Fruizione dell’incentivo.
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello
stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante
che dovrà essere fruito in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e
ad eccezione dell’ipotesi, descritta al precedente punto 4.1., di rapporto di apprendistato per il quale
è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce
contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).
11.1. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia
di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i
lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BSUD” avente il significato di
“Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”.
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai
mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di
aprile e maggio 2017.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”
ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L462” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto
degli aiuti “de minimis”)”;
con il codice “L463” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo
occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile
di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando
il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
<CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L704” avente il significato di
“conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
<ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia
sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M312” avente il
significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in
materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto,
esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta
l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve
essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “D367” avente il significato di
“Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai
mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del
predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di
aprile e maggio 2017.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”
ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L464” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”;
con il codice “L465” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo
occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile
di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando
il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile.
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:
<CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L705” avente il significato di
“conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
<ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia
sopra illustrata.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno
di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M313” avente il
significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro
cedente stava già godendo dell’incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione
individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la
preventiva verifica di fattibilità dell’operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale
terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura
Iscrizione e variazione azienda), all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del
beneficio residuo, il subentrante deve:
indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T
(avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o
di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero
di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di
soggetto giuridico”);
valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della
posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione
nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea
valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a
decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2017.
A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) BS avente il significato di “Incentivo
occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016“.
Il codice di autorizzazione BS sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai
sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma.
I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA BS consultando le sezioni
“Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel
Cassetto previdenziale aziende agricole.
Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai
consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
nel campo CODAGIO il C.A. BS;
nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.
Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia
stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2017, la fruizione dello stesso potrà avvenire
attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione
telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta
datoriale di ammissione all'incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n.
46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio
d'errore.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta
complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno
essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso
all’incentivo dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo
“Note”, che si tratta di “Incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n.
367 del 16 novembre 2016“.
12. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per la fruizione degli incentivi, a carico dello Stato, da
parte dei datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, persone
disoccupate ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015, si istituiscono nuovi conti
nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali –
Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):
GAW32156 -Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni “meno
sviluppate” o “in transizione” nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche
attive per l’Occupazione (PON SPAO)” e nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” -
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016,
rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.
GAW32157 -Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni “meno
sviluppate” o “in transizione” nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche
attive per l’Occupazione (PON SPAO)” oltre i limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” -
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016,
rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.
Al conto GAW32156, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno
imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici “L462”, “L463” e “L704”. Similmente,
al conto GAW32157 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici “L464”, “465” e “L705”.
Inoltre, per la rilevazione contabile delle restituzioni di incentivi, nei limiti e oltre i limiti degli importi
in materia di aiuti “de minimis”, che risultino non spettanti ai datori di lavoro, si istituiscono i nuovi
conti GAW24156 da abbinare al codice “M312” e GAW24157 da associare al codice “M313”.
Per la rilevazione dell’onere relativo all’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro agricoli, che si
avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente
alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini
del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di
sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato
non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi
ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.
c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro o, ancora, una attività
di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
m_lps.39.Repertorio_Decreti.REGISTRAZIONE.0000367.16-11-2016
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del
17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22
marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e
di investimento europei;
VISTO l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il Programma Operativo
Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal
FSE;
VISTO l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il
periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO), adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato
formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo
ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di
sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5
dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione
dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93
del trattato CE e smi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013,
recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008.
VISTO il comma 243 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di
Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni
di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei
programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;
VISTO il comma 247 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio Centrale del
Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti
interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse
dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti
sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della L.n.183/1987;
VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo
ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di
sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5
dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani neet che invita gli Stati Membri a
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garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”
approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Occupazione”, le priorità di investimento
8i “L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani”;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, “termini per l’esame e
l’accettazione dei conti da parte della Commissione” che prescrive la chiusura annuale dei conti;
VISTO l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie;
VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato
Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale
è stata comunicata l’intenzione di individuare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo
Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione della misura
“Bonus occupazionale” prevista nel “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”;
VISTO l’articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di
legittimità della Corte dei Conti;
VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare
l’art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896,
adottato in esito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore
PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all’8
settembre 2017 – ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni –
della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.
81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani;
CONSIDERATO che l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni italiane “meno sviluppate”
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le Regioni italiane “in transizione” (Abruzzo, Molise e
Sardegna) rende necessario introdurre un incentivo;
VISTO, pertanto, l’atto di indirizzo prot. n. 11 del 16 novembre 2016 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del lavoro con il quale si richiede alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di introdurre, con finanziamento a carico del
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive del Lavoro” (SPAO), un incentivo che favorisca il
miglioramento dei livelli occupazionali delle Regioni italiane “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) e le Regioni italiane “in transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise).
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DECRETA
Articolo 1
Principi generali
1. L’INPS è competente della completa gestione della Misura “Incentivo occupazione SUD” del Programma
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), da effettuarsi nel limite
delle risorse ad essa attribuite, di cui al successivo articolo 11.
2. Con cadenza mensile l’INPS comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati relativi agli
importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone con le caratteristiche di cui al
successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente
decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19
del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai
sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013;
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 5, i soggetti di cui al comma 2 non devono
aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui al successivo articolo 4 sono riferite
alle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e alle Regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata
l’assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. In caso di modifica del luogo
di lavoro fuori dalle Regioni indicate l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello
di trasferimento.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con sedi
di lavoro ubicate in una delle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle disponibilità
finanziarie stanziate.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all’articolo 2 con un contratto a
tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
3. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all’articolo 2 con un contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere.
4. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
5. Nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
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6. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con
contratto di lavoro subordinato.
7. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione
di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Articolo 6
Modalità di fruizione dell’incentivo
1. L’incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente
trasmesse dalle aziende all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Articolo 7
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 32
del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. La condizione dell’incremento occupazionale netto, di cui al comma precedente, non si applica nel caso in
cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del
lavoratore, sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento
per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
4. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS). L’INPS provvede all’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo
52 della legge n. 234/2012, dell’aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata
disponibilità dell’intero importo richiesto nel limite “de minimis”.
Articolo 8
Non cumulabilità con altri incentivi
1. L’incentivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura
economica o contributiva.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare
un’istanza preliminare di ammissione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) esclusivamente
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in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le
modalità definite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso
di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha
fatto, effettuare l’assunzione.
4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il
datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei
limiti delle risorse residue disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni
assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare,
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di
decorrenza dell’assunzione.
Articolo 11
Dotazione finanziaria
1. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro
530.000.000,00, così ripartite, come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), ai sensi
dell’articolo 90 del regolamento UE n. 1303/2013:
(cid:120) 500 milioni di euro destinati alle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia);
(cid:120) 30 milioni destinati alle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Articolo 12
Disposizioni finali
1. La disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) nonché dei reciproci obblighi è definita con apposito Decreto Direttoriale.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella
sezione “pubblicità legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.
ROMA, addì IL DIRETTORE GENERALE
Dr Salvatore Pirrone
(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e segg.
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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Allegato 1
Programma Operativo Nazionale
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”
-----------
Misura “Incentivo Occupazione SUD”
Limiti di spesa e contratti incentivati per regione
Regione Limite di spesa (euro) Tipologia di contratto incentivato
Regioni “meno
500.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
sviluppate”
Regioni “in transizione” 30.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
TOTALE 530.000.000,00
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L'incentivo occupazionale SUD si applica nel contesto del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) e riguarda l'esonero contributivo per assunzioni nelle Regioni meridionali. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato (regime "de minimis" e incremento occupazionale netto secondo il Regolamento UE 651/2014), nonché il rispetto dei principi generali dell'articolo 31 del d.lgs. 150/2015 che escludono il beneficio in caso di obblighi legali o contrattuali di assunzione, violazione di diritti di precedenza, crisi aziendali, e licenziamenti da datori collegati.
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