Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 39/2017

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016.

Pubblicato: 26/02/2017 In vigore dal: 26/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere il premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore secondo la Circolare INPS 39/2017?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 39/2017 disciplina l'erogazione di un premio una tantum di 800 euro riconosciuto alle donne per la nascita o l'adozione di un minore a partire dal 1° gennaio 2017. Il beneficio si applica alle gestanti o madri che soddisfino specifici requisiti: residenza in Italia, cittadinanza italiana, comunitaria, oppure status di rifugiato politico o protezione sussidiaria; per le cittadine non comunitarie è richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carte di soggiorno per familiari di cittadini UE. Il premio matura al compimento del 7° mese di gravidanza, al parto, all'adozione definitiva o all'affidamento preadottivo nazionale o internazionale, ed è corrisposto in un'unica soluzione per evento, indipendentemente dal numero di figli nati o adottati contestualmente. La domanda deve essere presentata alla madre presso l'INPS dopo il 7° mese di gravidanza con certificazione sanitaria del medico SSN, oppure autocertificazione della data di parto e generalità del bambino, o documentazione dell'adozione/affidamento preadottivo. L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali e l'onere è a carico dello Stato.

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Riferimento normativo

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 27/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 39 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. SOMMARIO: Premessa. 1. Requisiti generali della “futura madre”. 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione. 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo. Premessa L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”. Si specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico dello Stato. Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura. 1. Requisiti generali Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125): residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016). 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente. 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare - se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda - è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene. Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria - se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1– è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie. Premesso quanto sopra, con successivo messaggio saranno fornite le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche. Sarà cura dell’Istituto divulgare, nei tempi più rapidi possibili e nel modo più ampio, anche attraverso il proprio sito internet, le istruzioni per la presentazione delle domande e le relative modalità, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti. Il Direttore Generale Vicario Damato

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Il premio di natalità di cui alla Circolare INPS 39/2017 rappresenta una misura di sostegno alla famiglia non imponibile fiscalmente secondo il DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), rilevante per la pianificazione fiscale delle famiglie e per la verifica dei requisiti di residenza e cittadinanza. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa disciplina per assistere i clienti nella presentazione delle domande e nella corretta qualificazione del beneficio ai fini della dichiarazione dei redditi e della documentazione amministrativa.

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