Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Quali sono gli importi aggiornati dei contributi al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto acattolici per il 2017, e come devono essere versati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 37/2017 aggiorna il contributo annuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a euro 1.722,08 annui (pari a euro 287,01 bimestrali o euro 143,51 mensili), con una differenza di euro 3,44 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 rispetto al precedente importo di euro 1.718,64. Questo nuovo importo rimane provvisoriamente confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 fino a nuovo decreto. La circolare riguarda sacerdoti cattolici esclusi dal sostentamento, ministri di culto acattolici e soggetti in contribuzione volontaria, nonché l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le Confessioni acattoliche per i versamenti cumulativi. Per il versamento, è stato introdotto il bollettino MAV (pagamento mediante avviso) in sostituzione del conto corrente postale, pagabile presso banche e uffici postali senza commissioni bancarie. In alternativa, è possibile pagare online tramite pagoPA con carte di pagamento o addebito in conto. Per i pagamenti cumulativi effettuati da enti (ICSC e Confessioni acattoliche), è obbligatorio utilizzare il bonifico bancario in tesoreria provinciale con IBAN specifico, indicando nella causale la parola "CLERO", il codice fiscale dell'iscritto e il periodo di riferimento. Il termine per versare le integrazioni dovute per gli anni precedenti senza interessi è fissato al 31 marzo 2017, mentre la contribuzione 2017 deve essere adeguata ai nuovi importi dalla prima scadenza.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Testo normativo
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 37
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del
contributo a carico degli iscritti.
SOMMARIO: Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2015; indicazioni su
pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla
contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede.
Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e
nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo
contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale del 4 agosto 2016 (All. 1) che ridetermina, ai sensi dell’art. 20 della legge 22
dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2015 dagli iscritti al Fondo di
previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica.
Detto contributo è di euro 1.722,08 annui (euro 287,01 bimestrali ed euro 143,51 mensili);
tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 fino a
che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne
vari l’ammontare.
Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli
anni 2015 e 2016, dagli iscritti al predetto Fondo:
Contributo annuo aggiornato euro 1.722,08
Contributo annuo già dovuto euro 1.718,64
Differenza dovuta per ciascun anno euro 3,44
L’importo dovuto a titolo di conguaglio per un bimestre è di euro 0,58 e per un mese euro
0,29.
Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al
Fondo, il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2017 e attiene
alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione riferita al 2017 deve
essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
2. Modalità di pagamento a mezzo MAV.
Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta
dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in
sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli
delle banche, nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica, oppure presso
gli uffici postali con addebito della commissione.
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:
· Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio
1985;
· Ministri di Culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto
disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale (secondo comma
dell’art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al Culto di appartenenza
le disposizioni della L. 903/73;
· Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l’intero 2017.
Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo
Clero – Entra nel servizio è possibile ottenere l’immediata stampa di un altro MAV conforme a
quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca
l’iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.
L’introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale; il corrispondente
conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo
2013.
In alternativa al MAV, dal servizio Fondo Clero del Portale dei Pagamenti, è possibile pagare
online con il sistema pagoPA utilizzando la modalità “pagamento immediato pagoPA” tramite
carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto.
3. Pagamenti cumulativi e bonifico.
Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a
cura:
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici
rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in
cui il Decreto -che ha esteso al Culto l’applicabilità della L. 903/73- preveda
l’adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno
essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità
speciale intestata alla sede di Terni
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’area euro.
I bonifici provenienti dall’area extra euro dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la
medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni
Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero,
l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino
all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o
figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle
regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo
registrato negli archivi.
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria, in sostituzione dell’utilizzo
del MAV, a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni, Polo
unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.
L’assenso della Sede è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore,
il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un
abbinamento manuale.
Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti che cumulativi - l’acquisizione dell’importo
sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero
l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).
In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei
singoli iscritti, in assenza dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non
verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione
previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità
anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l’iscritto non ne chieda la
revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella
istituzionale “Fondo.Clero@inps.it”, oppure via fax al n. 0744469309.
Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli
cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli
avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione
disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa
provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova
modalità di “notifica del dovuto tramite lista”.
Ad ogni bimestre l’importo amministrativamente accertato e quindi atteso dall’Ente
Previdenziale è determinato dalla sommatoria dei dovuti individuali riferiti agli iscritti che in
archivio risultano “attivi” (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del
Fondo) alla medesima scadenza.
Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione
normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad
altri, risulta necessariamente inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra
valore atteso dall’Ente Previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico
pagamento.
Giova precisare che alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la difformità
tra atteso e versato non consentirebbe alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in
estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni causa di disallineamento tra i due importi;
vale a dire per quali soggetti tra gli attivi sia intervenuto il mancato versamento o per quali
nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo.
Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento
cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.
L’adeguamento dell’atteso a diverso importo (ove questo costituisca il valore corretto) dovrà
necessariamente transitare per un nuovo accertamento che riformuli il totale atteso dopo aver
apportato le necessarie modifiche alle registrazioni d’archivio.
La “notifica del dovuto tramite lista” presuppone e richiede che gli archivi siano aggiornati in
tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo.
Si richiamano, pertanto, le Diocesi, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le
Confessioni Acattoliche a comunicare con immediatezza alla Sede di Terni i dati utili a
determinare l’onere previdenziale: nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni.
La sede di Terni nel contempo assicura la rapida acquisizione dei dati trasmessi.
Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il
totale atteso in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio
possesso, a decorrere dal primo adempimento competenza 2017, le Diocesi, l’Istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche, entro il giorno 10 del mese di
scadenza bimestrale dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche relative
ai propri iscritti (iscrizioni , cessazioni etc …) intervenute nel bimestre.
Aggiornati gli archivi, l’Istituto entro il giorno 25 del medesimo mese trasmetterà all’Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero ed alle Confessioni Acattoliche con pagamento
cumulativo, la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.
L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso
risultante dalla sommatoria dei parziali.
Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio
possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante.
Diversamente, con immediatezza dovrà comunicare alla Sede di Terni le variazioni da
apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti in archivio elaborerà
nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento
amministrativo del bimestre in sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.
Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi in relazione a cessazioni di obbligo che
avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del
bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero del già versato nei bimestri precedenti
dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.
La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Sede di Terni dei
documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La
ricezione di tali atti renderà definitiva negli archivi la registrazione acquisita in modalità
provvisoria al fine di consentire l’immediato aggiornamento del totale atteso.
Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che porti entrambe le parti alla agevole
comune individuazione degli “attivi” e del condiviso totale da versare - e con la consapevolezza
che la lista non potrà mai essere completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni
sorte nell’imminenza della sua predisposizione - per limitare il numero delle “contestazioni” è
opportuno che il soggetto tenuto all’adempimento prioritariamente orienti la segnalazione sulle
cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare indebiti e conseguenti richieste di rimborso.
Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al
Polo di Terni o perché da questi ancora non acquisite, o non visibili nella lista perché acquisite
immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista
del successivo bimestre; in tal caso il dovuto del successivo bimestre per quell’iscritto
comprenderà anche l’importo riferito al tempo cadente nel bimestre attuale.
La “notifica del dovuto tramite lista”, oltre a gestire correttamente il valore
amministrativamente accertato, mira alla completa condivisione delle posizioni previdenziali
realmente attive, evitando di conservare tali ed in attesa di contribuzione estratti assicurativi
per cui sia già intervenuta la cessazione dell’obbligo; analogamente, ove cessi l’obbligo
cumulativo permanendo l’obbligo individuale, escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è
ignaro; agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati
personali (CF, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri).
5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo
contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti
indebiti attinenti pregressi riferimenti temporali, comporta che le domande di rimborso
dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale
per il Sostentamento o la Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita
richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà
essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero
cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal
sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).
E’ sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di
richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza
della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l’indebito dalla
consultazione degli archivi).
La Sede di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione - con
distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta.
In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall’acquisizione
dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (art. 5 l.903/73) ed in
particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 l. 488/99, a partire dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione
al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che non hanno cittadinanza
italiana e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non
cattolici riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i
sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all'estero al servizio
di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema
sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero
in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso
tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo
compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento
nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia connesso
all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di
esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Giova precisare, con esclusivo riferimento a soggetti non cittadini italiani, che l’obbligo di
versamento al Fondo Clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della
funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Ne deriva che qualora l’ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione
sarà dovuta per il tempo intercorrente tra ingresso in Italia e inizio servizio a favore della
Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall’interessato all’atto
del pensionamento o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e
considerato che qualora l’interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe -in buona
fede- ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto
dell’obbligo contributivo e dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto
Centrale di Sostentamento del Clero.
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di
culto; ai sensi dell’art. 5 della L. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario che
esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche-
incombe l’obbligo di notifica da cui deriva l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo
mantenimento e la cessazione ove l’ipotesi ricorra.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status, è l’adempimento posto dall’art. 7 della
citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla “congrua” (ora sostentamento ai sensi
dell’art. 25 L. 222/85). Anche in tal caso, destinatario dell’obbligo contributivo rimane il
ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega
cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che
corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.
Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al
sostentamento.
Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul
delegato obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono
invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto
canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.
Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in
conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare
prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in
Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra
variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad
informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV
in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.
In linea con il dettato normativo, l’Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a
gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente
alle Curie, dovrà provvedere a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le
riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali variazioni dei
dati anagrafici se intervenute.
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di
culto nel frattempo pensionati.
Considerato che il contributo relativo al Fondo Clero, è legato all'aumento percentuale che ha
dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo
solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati; il recupero delle
differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 37/2017 disciplina i contributi obbligatori al Fondo Clero, applicando le disposizioni della Legge 903/1973 e della Legge 222/1985 sul sostentamento del clero. Commercialisti e consulenti previdenziali devono conoscere le modalità di versamento (MAV, bonifico, pagoPA), i soggetti obbligati (sacerdoti, ministri di culto acattolici, contribuenti volontari), le scadenze bimestrali, il recupero delle differenze contributive pregresse e le procedure di notifica tramite lista per gli adempimenti cumulativi gestiti da enti ecclesiastici.
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