Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 35/2017

Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 20/02/2017 In vigore dal: 20/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti attraverso l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 35/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è obbligato a procedere con esazione coattiva. L'Associazione trasmette all'INPS i dati degli associati tramite portale telematico e contemporaneamente invia le deleghe cartacee sottoscritte alle strutture territoriali competenti, che procedono alla validazione mediante riscontro. I costi del servizio sono fissi: 2,20 euro per gestione nuove deleghe e emissione code line (annuale), 1,99 euro per revoca deleghe, 0,17 euro per singolo modello F24. L'INPS corrisponde all'Associazione le quote riscosse al netto delle spese, con versamenti trimestrali (31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre). La convenzione ha validità triennale, rinnovabile, e prevede clausole di salvaguardia che esonerino l'INPS da responsabilità verso terzi e associati, con obbligo dell'Associazione di rimborsare le spese legali in caso di controversie.

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Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 21/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 35 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’a Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. In data 11 gennaio 2017 tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. Modalità di riscossione La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa. L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS. Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 . Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi: Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20 Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99 Gestione singolo modello F24 € 0,17 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Clausola di salvaguardia L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) è in Alpignano (TO) – Via Enrico Toti n. 3 -10091 Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL), si istituisce il seguente conto: GPN25183 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL). In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati: GPN35183 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) GPN11183 – Debito v/Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE ' DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI (FNAL) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, TRA - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione presidenziale n. 181/2015; - La Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) con sede in Alpignano (TO), via E. Toti n. 3, codice fiscale 95627780018, rappresentato dal Segretario Generale e Legale rappresentante Sig. Mario Giuliano Maresca, nato a codice fiscale (in appresso indicata anche come "Associazione" o f Associazione sindacale") ; PREMESSO i che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 1? della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - alia riscossione, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, (Jei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti; che, ai sensi dell'alt. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; VISTI la determinazione presidenziale dell'INPS n. 181 in data 22 dicembre 2015; il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale delilNPS n. 1590 in data 8 febbraio 2016: b4££3£ '* \ \£ - l'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334; - il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi; - il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78; - il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali; - la nota prot 21024 in data 15 novembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura .(dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. 15514 in data 05 dicembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti'dagli iscritti; CONSIDERATO - che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto; SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Oggetto Ai sensi delPart. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 3^4, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli imprenditori agrìcoli e i coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.. ARTICOLO 2 Modalità di riscossione La riscossione del contributo associativo di cui a! precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione ' dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi. A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile aì contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa. r Tali dati saranno consumabili dal contribuente ne Cassetto previdenziale Autonomi Agricoli. E' escluso per PINPS qualsiasi obbligo di esazione -coattiva del contributo associativo stesso. ARTICOLO 3 Determinazione (fella quota del contributo associativo La quota del contributo associativo di cui all'ARTICÓLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fìssa o perperituale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica a 11 'Istituto.. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa. ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione^ della quota associativa L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità. , L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INRS via Internet, tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe, sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delie quote. Questi dovranno contenere l'identificazione della1 Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché: indirizzo e CAP della sede dell'impresa; codice fiscale e partita I.V.A; denominazione completa dell'impresa e del suo titolare; codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni; ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti. L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nei portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associatìve con allegata copia del documento d'identità, sottoscritte dagli associati secondo un fac- sìmile concordato con l'INPS. Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. ~NelI*ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima /delega pervenuta all'ufficio deiriNPSterritorialmenteìcompetente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita. L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi. La delega produrrà effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa. ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente. L'Associazione, con le modalità disciplinate da! precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossioni della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalia prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega. ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote assocìative L'INPS- Direzione Generale corrisponderà all'assc-ciazìone l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito. Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico, /'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo. In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati: l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento; l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione; l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente. Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, I1IMPS provvedere a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni. ARTICOLO 7 Costì L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. * Per il servìzjo di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2014. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi: Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione^ode line (una tantum annuale) €2,20 Gestione revoca deleghe sindacali €1,99 Gestione singolo modello F24 €0,17 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. ARTICOLO 8 Clausola di salvaguardia L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui aìl'ARTICÒLO 4. In specie, l'Istituto si intende,sollevato da ogni ^ [ 'qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori 5%eirAssociazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tjra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazipne alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, sì obbliga a rimborsare,all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti] convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie' giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione. L'Istituto si riserya, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione. ARTICOLO 9 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinchè le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti ai trattamento che, operando in qualità dì lorp "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003. ARTICOLO 10 Entrata in vigore, durata & recesso i La presente convenzione entrerà in vigore at termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. .La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. i Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula-, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni. L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità dì ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine dei 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle prdprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto. ARTICOLO 11 Revisioni e integrazioni La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 12 Foro competente Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. ARTICOLO 13 Rinvio alla normativa vìgente Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto. /vne, M £t**~**i° (INPS) // Direttore Centrale £y' // Rappresentante legale Organizzazione Federazione Nazionale Dr. ristin§J3eidda(!2 Autonoma Lavoratori Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara dì avere preso visione e di accettare espressamele le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto], ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota assodatìva], ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 7 (Costì), ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Disposizioni in materiali protezione dei dati persona//), ARTICOLO 10 (Entrata in vigore, durata e recesso^, ARTICOLO ll(Revi'sioni e integrazioni) ARTICOLO 12 (Foro competente). ' // Rappresentante legale Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL)

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La Circolare INPS 35/2017 è il riferimento normativo per la riscossione unificata di contributi associativi agricoli, deleghe sindacali e gestione della relazione tra INPS e organizzazioni sindacali agricole. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le modalità di versamento, i costi di gestione, la validazione delle deleghe telematiche e gli obblighi di regolarità contributiva. È correlata al D.Lgs. 241/1997 sulla riscossione unificata di tributi e contributi, alle disposizioni sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e alle competenze territoriali dell'INPS per imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

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